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	<title>Essebi Consulting &#187; Ambiente</title>
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		<title>Decreto Legge Semplificazioni: stop al Sistri</title>
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		<pubDate>Thu, 13 Dec 2018 09:25:47 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

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		<description><![CDATA[Roma, 12 dicembre 2018 &#8211; Il Sistri, Sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali istituito nel 2010 e mai entrato effettivamente in funzione, sarà definitivamente soppresso a partire dal gennaio del 2019. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, attuando così nel Dl Semplificazioni la volontà politica espressa dal Ministro dell’Ambiente [continua...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Roma, 12 dicembre 2018 &#8211; Il Sistri, Sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali istituito nel 2010 e mai entrato effettivamente in funzione, sarà definitivamente soppresso a partire dal gennaio del 2019. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, attuando così nel Dl Semplificazioni la volontà politica espressa dal Ministro dell’Ambiente Sergio Costa già nei primi giorni del suo insediamento.</p>
<p>“Il Sistri è stato uno dei più grandi sprechi nella gestione dei rifiuti speciali– ha affermato Costa – un sistema mai entrato effettivamente in funzione, che però ha comportato costi sostenuti dalle imprese coinvolte e dallo Stato che hanno superato i 141 milioni di euro dal 2010 ad oggi”.</p>
<p>Dal 2010 al 2014 sono infatti stati fatturati 290 milioni, di cui quasi 90 pagati effettivamente. Dal 2015 al 2018: fatturati 66 milioni, pagati 51. Attualmente era in corso un affidamento da 260 milioni in 5 anni, che viene quindi sospeso cancellando il Sistri.</p>
<p>“Il Sistri aveva lo scopo, assolutamente condivisibile e anzi necessario, di tracciare l’intero sistema di rifiuti speciali del Paese,  ma non è mai stato operativo – ha spiegato Costa &#8211; Nel frattempo le imprese aderenti, quelle con più di 10 addetti, hanno dovuto pagare iscrizioni, adeguamenti tecnologici, aggiornamenti per i mezzi e per il personale e infilarsi in un ginepraio di norme, sanzioni, poi sospese, poi riattivate, quindi nuovamente sospese, esenzioni, eccezioni, nuovi obblighi: insomma un inferno normativo durato otto anni”.</p>
<p>Il sistema, introdotto nel 2010 con un contratto secretato e affidato alla società Selex di Finmeccanica, fino ad oggi non è mai entrato in funzione ma ha nel frattempo comportato costi enormi per le aziende che vi avevano aderito e per lo Stato, subentrante in caso di mancato versamento da parte delle imprese, di conseguenza per tutti i cittadini.</p>
<p>Nel dl Semplificazioni questo sistema viene definitivamente cancellato a partire dal primo gennaio 2019: il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti sarà invece gestito in maniera diretta dal Ministero dell’Ambiente e, fino alla sua piena operatività, i titolari soggetti alla tracciabilità dovranno continuare a usare il medesimo sistema utilizzato ora, quello cartaceo.</p>
<p>“Abbiamo calcolato che attualmente è assicurata la tracciabilità del 65% dei rifiuti speciali – ha dichiarato Costa &#8211; L’obiettivo è arrivare almeno al 90% risparmiando soldi e tempo per le aziende”.</p>
<p>Il nuovo Sistri, gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente, costerà infatti circa 3 milioni di euro l’anno.<br />
“Si deve entrare in una sorta di Sistri 2.0 – ha concluso Costa &#8211; che digitalizzi l&#8217;intera tracciabilità dei rifiuti e i documenti fiscali, superando in tal modo il doppio binario cartaceo/digitale e il registro di carico e scarico”.</p>
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		<title>Sul trattamento non autorizzato di rifiuti pericolosi e bombole di gas</title>
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		<pubDate>Thu, 13 Dec 2018 09:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[scavazza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Legale]]></category>
		<category><![CDATA[Salute & Sicurezza]]></category>

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		<description><![CDATA[Bombole di gas: rischi lavorativi correlati all’utilizzo, alla movimentazione, alla revisione e allo smaltimento. Si presenta la Sentenza della Cassazione Penale n. 18663 del 30 aprile 2018 relativa ad un infortunio mortale avvenuto durante le operazioni di trattamento, benché non autorizzate, di rifiuti pericolosi come bombole metalliche contenenti ossigeno. L’infortunio [continua...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Bombole di gas</b>: rischi lavorativi correlati all’utilizzo, alla movimentazione, alla revisione e allo smaltimento.</p>
<p>Si presenta la <b>Sentenza della Cassazione Penale n. 18663 del 30 aprile 2018</b> relativa ad un infortunio mortale avvenuto durante le operazioni di trattamento, benché non autorizzate, di rifiuti pericolosi come <strong>bombole metalliche</strong> contenenti ossigeno.</p>
<h2><b>L’infortunio mortale e le contestazioni</b></h2>
<p>Nella pronuncia della Cassazione si indica che con sentenza del 2016 la Corte di appello di Bari &#8211; in parziale riforma di una precedente sentenza del giudice dell&#8217;udienza preliminare (GUP) del Tribunale di Foggia &#8211; ha riconosciuto “<i>le attenuanti generiche e rideterminato la pena inflitta ad A.P. in anni due di reclusione, con pena sospesa, confermando nel resto la declaratoria di penale responsabilità dell&#8217;imputato in relazione all&#8217;omicidio colposo avvenuto il 6.7.2010 in danno del lavoratore D.C., dipendente dell&#8217;imputato</i>”.</p>
<p>In particolare, si addebita ad A.P., come titolare della omonima impresa individuale, “<b><i>di non aver impedito che i dipendenti F.F. e D.C. effettuassero operazioni di trattamento di rifiuti pericolosi consistiti in bombole metalliche contenenti ossigeno, sebbene l&#8217;impresa fosse autorizzata ad eseguire unicamente l&#8217;attività di messa in riserva finalizzata al recupero di rifiuti non pericolosi</i></b>”.</p>
<p>E l’infortunio avveniva secondo le seguenti modalità: “<i>il F.F., nell&#8217;eseguire l&#8217;operazione di svitamento della valvola di testa di una <strong>bombola di ossigeno</strong>, avvalendosi di un martello, provocava l&#8217;esplosione della bombola che veniva proiettata ad elevata velocità e colpiva il D.C., che si trovava poco distante intento al sezionamento di altra bombola metallica, provocandogli imponenti lesioni cranio-encefaliche che ne determinavano il decesso</i>”.</p>
<h2><b>I motivi del ricorso per cassazione</b></h2>
<p>Sono tre i motivi presentati il difensore dell&#8217;imputato nel <b>ricorso per cassazione</b>.</p>
<p>Il <b>primo</b> riguarda la “<i>violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione all&#8217;accertamento della penale responsabilità dell&#8217;imputato</i>”.</p>
<p>Si deduce che le argomentazioni della sentenza impugnata “<i>mal si conciliano con gli elementi probatori acquisiti in fase processuale, non considerando l&#8217;imprevedibilità dell&#8217;evento sulla scorta della corretta applicazione del principio di affidamento. In tale prospettiva sottolinea come dal ‘documento di trasporto’ relativo alle <strong>bombole di ossigeno</strong> trattate dai due dipendenti si evinca che le stesse fossero state precedentemente bonificate, tanto da divenire materiale ferroso che ben avrebbe potuto essere lavorato per la messa in riserva dei rifiuti in questione</i>”. E l&#8217;illogicità motivazionale della sentenza dipende dall’attribuzione di attendibilità a dichiarazioni del teste N., “<i>secondo cui le bombole alienate all&#8217;imputato non erano state bonificate e al momento di consegna delle stesse la bolla di accompagnamento non era stata compilata</i>”.</p>
<p>Si rileva poi – sempre a parere del ricorrente &#8211; che dal compendio probatorio “<i>manchi la prova certa che l&#8217;attività di sezionamento delle bombole, eseguita impropriamente con un cannello ossiacetilenico e con un rudimentale martello, fossero state effettivamente disposte dal datore di lavoro. Al riguardo segnala come il D.C. svolgesse la sola attività di messa in riserva del materiale ed il F.F. la funzione di autista, e che risulta accertato che quest&#8217;ultimo si sia adoperato nell&#8217;attività di smontaggio delle bombole a seguito di una espressa richiesta di ausilio proveniente (non dall&#8217;imputato ma) dal D.C.. Ritiene che si trattò di comportamenti del tutto avventati, esorbitanti dal procedimento di lavoro, compiuti con modalità del tutto anomale ed estranee ai normali schemi lavorativi, come tali interruttivi del <strong>nesso causale</strong> rispetto alla ritenuta condotta omissiva addebitata al A.P</i>.”.</p>
<p>Gli altri <b>due motivi</b> del ricorso riguardano:</p>
<ul>
<li>mancanza di motivazione in ordine alla pena irrogata;</li>
<li>violazione di legge nella determinazione della pena e nel computo del termine prescrizionale.</li>
</ul>
<h2><b>Le indicazioni della Corte di Cassazione</b></h2>
<p>La Corte di Cassazione indica, innanzitutto, che il primo motivo “è inammissibile in quanto svolge censure non consentite in sede di legittimità e comunque manifestamente infondate”.</p>
<p>Si ricorda che per questo caso la Corte di appello “<i>ha confermato il giudizio di primo grado in ordine alla responsabilità del prevenuto per il reato di omicidio colposo in contestazione. Ne deriva che ci si trova di fronte ad una cd. ‘doppia conforme’, nel senso che le motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado si integrano a vicenda, formando un unico percorso logico-argomentativo che, nel caso in esame, appare certamente congruo, logico e adeguato, oltre che giuridicamente corretto</i>”.</p>
<p>E d’altronde, come spesso ripetuto dalla Cassazione in risposta a ricorsi, la cassazione non può rivalutare il compendio probatorio “<i>in senso alternativo o diverso rispetto a quanto effettuato dai giudici di merito; lo scrutinio del giudice di legittimità è limitato a compiere una valutazione di adeguatezza logico-giuridica del percorso argomentativo adottato nella sentenza impugnata, e sotto questo profilo si ritiene che il provvedimento di cui si discute vada esente dalle critiche sollevate dall&#8217;imputato</i>”.</p>
<p>Infatti il corpo motivazionale della sentenza impugnata analizza “<i>in maniera esauriente, corretta e plausibile i fatti, la posizione di garanzia dell&#8217;imputato e le sue manchevolezze sul piano cautelare, con particolare riguardo alla pacifica <b>mancanza di autorizzazione della ditta del A.P. in ordine al trattamento di bombole</b>: la ditta del ricorrente era abilitata solo alla messa in riserva di materiale ferroso, e non poteva perciò ricevere nel proprio deposito bombole o comunque contenitori di gas compressi di qualsivoglia natura, trattandosi in ogni caso di rifiuti pericolosi che devono essere necessariamente trattati da ditte specializzate, che utilizzano specifici macchinari di cui la ditta dell&#8217;imputato non era dotata, nonché di personale con specifica formazione, nel caso pacificamente assente</i>”.</p>
<p>E riguardo al <strong>nesso causale</strong> “<i>la sentenza osserva, plausibilmente, che <b>se le bombole non fossero state acquisite dalla ditta del prevenuto l&#8217;evento non si sarebbe verificato</b>: i due dipendenti non erano dotati delle attrezzature necessarie per trattare le bombole, in quanto il taglio con la cesoia non garantiva dalla esposizione a rischio; il contesto lavorativo era tale da comportare l&#8217;uso di attrezzi inadeguati quali il martello ed il cannello; il A.P. era sul posto al momento dell&#8217;infortunio e non poteva essergli sfuggito il carico di bombole, né risulta che abbia dato indicazioni adeguate al personale per il loro trattamento. In definitiva, la tenuta logico-giuridica delle argomentazioni addotte dai giudici di merito per affermare la responsabilità colposa del ricorrente in ordine all&#8217;evento in disamina le rende insindacabili nella presente sede di legittimità</i>”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Rimandando alla lettura integrale della sentenza, ci soffermiamo brevemente sulla risposta altri due motivi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Anche il <b>secondo motivo</b>, come argomentato dalla Corte, “è inammissibile, siccome manifestamente infondato”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>È invece fondato il <b>terzo motivo</b> di doglianza, “dovendosi sicuramente ritenere, alla luce dei fatti accertati e delle violazioni riscontrate, che le contravvenzioni di cui ai capi 2 e 3 di rubrica siano state commesse in epoca coeva all&#8217;infortunio sul lavoro in disamina, avvenuto nel luglio del 2010”.</p>
<p>Pertanto – continua la Corte – “essendo certamente decorso il termine prescrizionale massimo di cinque anni, e non ricorrendo i presupposti per un proscioglimento nel merito ai sensi dell&#8217;art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l&#8217;insussistenza dei fatti-reato in questione, gli stessi vanno dichiarati estinti per prescrizione, con conseguente annullamento in parte qua della sentenza impugnata, anche con riferimento alla relativa pena, come determinata a titolo di continuazione, di mesi 2 e giorni 20 di reclusione, che va eliminata”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In definitiva la Corte di Cassazione <b>annulla senza rinvio</b> la sentenza impugnata “limitatamente alle contravvenzioni di cui ai capi 2 e 3 perché estinte per prescrizione ed elimina la relativa pena come determinata a titolo di continuazione di mesi 2 e giorni 20 di reclusione”. E dichiara il ricorso “inammissibile nel resto”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Dlgs 101/2018 Privacy: sotto tutela tutti i dati che consentono l&#8217;identificazione</title>
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		<pubDate>Wed, 10 Oct 2018 07:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[scavazza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>

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		<description><![CDATA[Il decreto di adeguamento al regolamento Gdpr (Dlgs 101/2018) recepisce in toto la nozione di «dato personale» in continuità con la precedente legislazione Ue. Pertanto, sono da ritenersi attuali le elaborazioni concettuali e le applicazioni maturate prima del Dlgs 101/2018 e del Gdpr, con riguardo all’opinione n. 4/2007 del «Gruppo [continua...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il decreto di adeguamento al regolamento Gdpr (Dlgs 101/2018) recepisce in toto la nozione di «dato personale» in continuità con la precedente legislazione Ue. Pertanto, sono da ritenersi attuali le elaborazioni concettuali e le applicazioni maturate prima del Dlgs 101/2018 e del Gdpr, con riguardo all’opinione n. 4/2007 del «Gruppo di lavoro ex art. 29».</p>
<p>L’articolo 4, n. 1, del Gdpr definisce il dato personale come «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”)». L’identificazione/identificabilità dell’interessato è un requisito essenziale: non basta l’astratto collegamento del dato con una persona, ma occorre che quest’ultima sia singolarmente identificata o almeno possa esserlo; altrimenti, l’informazione rimane anonima e, quindi, estranea alle tutele del Regolamento. Malgrado l’apparente chiarezza della norma, nella pratica quotidiana ci si interroga su cosa vada realmente considerato «dato personale» in un determinato contesto.</p>
<p>Per consolidata impostazione, non occorre arrivare a conoscere il nome della persona, ma è sufficiente che questa venga distinta dagli altri membri di un gruppo. Ne deriva l’equipollenza, quanto alla nozione di dato personale, tra nome anagrafico e qualsiasi altro elemento informativo o complesso di elementi informativi – anche se detenuti da titolari diversi – ugualmente dotati di attitudine distintiva (immagini, suoni, codice identificativo, descrizione, «l’uomo vestito di nero al semaforo»). Nemmeno rileva che la persona sia individuabile da chiunque: ciò che determina l’applicazione delle tutele privacy e data protection è, invece, che essa possa essere distinta o riconosciuta con ragionevole probabilità almeno da qualcuno. Inoltre, dalla premessa che solo alcuni soggetti siano in grado di individuare l’interessato non deriva la conseguenza che una certa informazione sia «dato personale» solo rispetto a costoro, e non agli altri: questo implica che il titolare del trattamento potrebbe anche non conoscere l’identità dell’interessato, né avere modo di determinarla.</p>
<p>Nelle più complesse ipotesi, il collegamento tra identificativo e persona fisica non si configura in termini di certezza bensì di mera possibilità (ad esempio, l’immagine del volto di un soggetto non ancora identificato, ma che possa esserlo). Secondo l’articolo 4, n. 1, Gdpr «si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente», ossia, secondo l’interpretazione del Gruppo ex art. 29, attraverso un collegamento dell’identificativo rispetto alla persona fisica di tipo immediato (nome) o mediato (codice fiscale), il quale ultimo consente l’identificazione soltanto attraverso un’operazione ulteriore (confronto con specimen, registri o elenchi).</p>
<p>Ai fini della nozione di identificabilità è essenziale il criterio della «ragionevole probabilità», nel senso che non ha pregio qualsiasi identificazione possibile, bensì, secondo il Considerando n. 26 Gdpr, solo quella a cui si possa pervenire tenendo conto dei mezzi che è probabile verranno utilizzati dal titolare o da un terzo.</p>
<p>La «ragionevole probabilità» va intesa come probabilità «qualificata», ossia con un margine di verificazione apprezzabile. Il legislatore Ue fornisce parametri di riferimento alla stregua dei quali determinare se l’utilizzo dei mezzi di identificazione appaia o no ragionevolmente probabile: per il Considerando n. 26 occorre guardare all’insieme dei fattori obiettivi, tra cui i costi e il tempo necessario per l’identificazione, tenendo conto sia delle tecnologie disponibili, sia degli sviluppi tecnologici. Nella valutazione del rischio, il Gruppo ex art. 29 suggerisce un approccio ex ante, integrato da verifiche periodiche, che tengano conto dello stato dell’arte e del mutamento dei contesti rilevanti: in particolare, per stabilire se le informazioni in suo possesso soggiacciono alla disciplina del Gdpr e della normativa interna, il titolare del trattamento deve valutare in ottica prognostica ogni fattore (tipologia dei dati trattati, finalità del trattamento, interessi di terzi a conoscerli ecc.) potenzialmente idoneo a incidere sulla ragionevole probabilità che altri pervengano all’identificazione dell’interessato. È il caso delle immagini della videosorveglianza, che vanno sempre considerate dati personali in quanto la finalità del trattamento è proprio quella di pervenire all’identificazione degli interessati laddove necessario; e ciò ancorché, nella pratica, non tutti i soggetti ripresi siano identificabili.</p>
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		<title>Regolamento Reach sulle sostanze chimiche: le regioni iniziano a verificarne il rispetto</title>
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		<pubDate>Wed, 10 Oct 2018 07:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[scavazza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Salute & Sicurezza]]></category>

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		<description><![CDATA[Nel corso degli ultimi è profondamente mutata la disciplina sulla sicurezza sul lavoro per quanto riguarda le sostanze chimiche; con l&#8217;emanazione del Regolamento europeo n. 1907/2006 (cosiddetto Reach), infatti, si è realizzata una vera svolta epocale in questo ambito con un preciso obiettivo: migliorare le performance della valutazione del rischio [continua...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nel corso degli ultimi è profondamente mutata la disciplina sulla sicurezza sul lavoro per quanto riguarda le sostanze chimiche; con l&#8217;emanazione del Regolamento europeo n. 1907/2006 (cosiddetto Reach), infatti, si è realizzata una vera svolta epocale in questo ambito con un preciso obiettivo: migliorare le performance della valutazione del rischio chimico, responsabilizzando maggiormente produttori e distributori e innalzando il livello qualitativo delle informazioni contenute nelle schede di sicurezza (Sds).</p>
<p>Gli effetti si sono già visti con le importanti modifiche apportate al Testo unico della sicurezza sul lavoro n.81/2008, ma ora anche la macchina dei controlli sul rispetto delle disciplina del Reach che diventa sempre più operativa; la Regione Lombardia, infatti, con il <strong>Decreto 25 luglio 2018, n. 10838</strong> , ha dettato le “Linee guida per la verifica degli scenari di esposizione di una sostanza ai sensi del Regolamento n. 1907/2006 (Reach)”.</p>
<p>Il provvedimento rappresenta un importante tassello del Piano regionale 2014-2018 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e ha quale finalità fornire al personale delle Agenzie di Tutela della Salute (Ats), ma anche alle stesse imprese, uno strumento per la verifica dei requisiti richiesti per gli scenari di esposizione (Se) allegati alla scheda dati di sicurezza di una sostanza.</p>
<p><strong><span id="U411191065626lWH">Scenari di esposizione e obblighi dei datori di lavoro utilizzatori</span>.</strong><br />
Bisogna ricordare che secondo quanto stabilisce l&#8217;allegato I del Reach (par. 0.7) uno scenario di esposizione è l&#8217;insieme delle condizioni che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante o l&#8217;importatore controlla o raccomanda agli utilizzatori a valle di gestire l&#8217;esposizione delle persone e dell&#8217;ambiente.<br />
Il Regolamento Reach coinvolge, però, anche i datori di lavoro che sono utilizzatori a valle di sostanze chimiche, i quali sono tenuti a verificare se il proprio uso rientra fra gli usi identificati e se le proprie condizioni operative e le misure di gestione del rischio sono conformi a quelle descritte nello scenario di esposizione.<br />
Come precisato nel Decreto n. 10838/2018, se il proprio uso non è coperto dagli usi descritti negli scenari di esposizione e si intende proseguire con l&#8217;uso non identificato dai propri fornitori, occorre predisporre una relazione sulla sicurezza chimica salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 37 par. 4 del Reach, oltre che a tener conto di tale utilizzo ai fini della valutazione dei rischi secondo quanto prevede il Dlgs n.81/2008.</p>
<p><strong><span id="U411191065626ZXG">Verifiche e sistema sanzionatorio</span>.</strong><br />
Nel Decreto n.10838/2018, quindi, è riportata un&#8217;articolata check list che prevede numerosi controlli che il personale ispettivo sarà tenuto a compiere in questo ambito, con l&#8217;obiettivo anche di uniformare le ispezioni a livello regionale.<br />
Occorre osservare ancora che ulteriori disposizioni in materia si rintracciano nell&#8217;Accordo Stato – Regioni del 29 ottobre 2009, n. 181, che stabilisce le linee di indirizzo per sviluppare un armonico sistema dei controlli per l&#8217;attuazione del Regolamento Reach, e nel Decreto n. 977/2016 della Regione Lombardia.<br />
Bisogna rilevare, infine, che rientra nelle competenze delle Ats l&#8217;irrogazione di sanzioni per violazioni commesse sul territorio lombardo al Regolamento Reach e che dette violazioni potrebbero avere un riflesso anche sul piano della disciplina sugli agenti chimici contenuta nel Dlgs n.81/2008 e nelle altre norme in materia.</p>
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		<title>Gestione rifiuti: le novità per i responsabili tecnici</title>
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		<pubDate>Mon, 22 Jan 2018 09:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[scavazza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

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		<description><![CDATA[In risposta a diversi quesiti, il Comitato Nazionale dell’ Albo Gestori Ambientali ha chiarito alcuni aspetti relativi alle modalità di formazione ed ai requisiti necessari per ricoprire il ruolo di Responsabile Tecnico, in attuazione di quanto disposto dalla Delibera che ne ha fissato i requisiti. In attuazione di quanto disposto [continua...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a diversi quesiti, il Comitato Nazionale dell’ <strong>Albo Gestori Ambientali</strong> ha chiarito alcuni aspetti relativi alle <b>modalità di formazione</b> ed ai requisiti necessari per ricoprire il ruolo di <b>Responsabile Tecnico</b>, in attuazione di quanto disposto dalla Delibera che ne ha fissato i requisiti.</p>
<p>In attuazione di quanto disposto con la Delibera n.6 del 30/5/2017, con questa <b>circolare del 12 gennaio 2018</b> il Comitato Nazionale ha definito che:</p>
<p><b>Requisiti del Responsabile Tecnico per le categorie 4 e 5</b></p>
<p>Il RT che ricopre tale ruolo per la cat.5 si considera idoneo anche per la cat.4, purchè gli anni di esperienza necessari per tale categoria non siano superiori a quelli previst per la classe di appartenenza della cat.5.</p>
<p><b>Affiancamento al Responsabile Tecnico</b></p>
<p>L’art.1 co.2 lett.d) della delibera 6/2017 prevede, a dimostrazione dell’esperienza, l’attività come dipendente in affiancamento al RT.</p>
<p>Il computo di tale esperienza decorre dalla data di comunicazione dell’inizio del periodo di affiancamento, pertanto non è possibile comprendere in tale computo periodi antecedenti tale data. In prima applicazione, la comunicazione dev’essere inviata tramite pec alla competente Sezione dell’Albo allegandovi la ricevuta del versamento del diritto di segreteria con importo pari a quello previsto per le variazioni dell’iscrizione all’Albo.</p>
<p>Questa esperienza acquisita mediante affiancamento può essere utilizzata per qualunque classe della categoria in cui l’impresa è iscritta. Inoltre l’esperienza maturata per la cat.5 è valida anche per l’iscrizione nella cat.4.</p>
<p>In caso di variazione del <strong>responsabile tecnico</strong> o del legale rappresentante a cui è stato affiancato il soggetto interessato ad acquisire la qualifica di RT, l’impresa deve comunicarlo entro 30 giorni alla competente Sezione dell’Albo utilizzando il modello di cui all’allegato B alla delibera 6/2017, esprimendo la volontà di proseguire tale periodo di affiancamento. Se la comunicazione non viene inviata entro i suddetti 30 giorni, l’affiancamento viene sospeso ma il periodo maturato rimane comunque valido.</p>
<p>Al termine del periodo di affiancamento, il dipendente deve dimostrare l’acquisizione dei requisiti di esperienza.</p>
<p><b>Verifiche d’idoneità</b></p>
<p>L’art.2 co.3 della delibera n.6/2017 vieta, in caso di non superamento della prova, la sua ripetizione prima di 60 giorni. Questo divieto non si applica nel caso in cui il candidato non si presenti alla prova, che potrà quindi effettuarla alla prima data utile.</p>
<p>Per poter essere ammesso alle verifiche relative al modulo corrispondente all’attività risultante al 16/10/2017, data di entrata in vigore della delibera n.6/2017, il RT già in carica a tale data può non essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.<b><br />
</b></p>
<p><b>Dispensa dalle verifiche d’idoneità per i legali rappresentanti che svolgono anche la funzione di Responsabile Tecnico</b></p>
<p>Il legale rappresentante che ricopre anche l’incarico di RT viene dispensato dalle verifiche d’idoneità al raggiungimento dei 20 anni di esperienza nello stesso settore di attività.</p>
<p>La dispensa permane anche in caso di successive interruzioni dell’attività dell’impresa o dell’incarico di RT, mentre le possibili interruzioni intermedie nel periodo necessario per raggiungere i 20 anni di esperienza possono riguardare sia l’incarico di RT sia quello di legale rappresentante.</p>
<p>Per richiedere questa dispensa, il legale rappresentante deve presentarne richiesta alla competente sezione presentando i modelli A e B allegati alla circolare.</p>
<p><b>Disposizioni transitorie</b></p>
<p>Ai Responsabili Tecnici nominati dopo il 16/10/2017 in seguito a domande presentate prima di tale data, si applicano le disposizioni transitorie previste dall’art.3 co.1 della delibera e quindi possono continuare a svolgere l’attività fino al 16/10/2022, data entro la quale dovranno sostenere, a partire dal 2/1/2021, le verifiche d’idoneità.</p>
<p>I Responsabili Tecnici in carica al 16/10/2017 conservano l’idoneità per le categorie e classi nelle quali operavano a tale data anche in caso di variazioni nell’iscrizione dell’impresa o di interruzioni o variazioni nello svolgimento dell’incarico fino al 16/10/2022.</p>
<p>Il Responsabile che al 16/10/2017 ricopriva l’incarico per la cat.5 può ricoprire, in regime transitorio, il medesimo ruolo anche per la cat.4, purchè gli anni di esperienza necessari per la classe della cat.4 non superino quelli previsti per la classe nella quale già opera per la cat.5.</p>
<p>I Responsabili in carica al 16/10/2017 potranno effettuare la verifica iniziale per il passaggio ad una classe superiore o per l’iscrizione in un’altra categoria anche prima del 2/1/2021: in caso di esito positivo della verifica, i 5 anni di validità decorreranno dalla data di effettuazione della verifica, mentre in caso di esito negativo si applicherà il regime transitorio e quindi dovranno effettuare entro il 16/10/2022 le verifiche d’idoneità per il mantenimento delle categorie e classi in cui già operano.</p>
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		<title>Le istruzioni per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori</title>
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		<pubDate>Thu, 09 Nov 2017 08:48:49 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[L&#8217;Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori, chiarendo il concetto di quest&#8217;ultima in rapporto alla individuazione di tre fattispecie omissive con la circolare n. 3 del 2017. Ai sensi dell&#8217;articolo 41, comma 1, del Dlgs. 81/2008 la [continua...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori, chiarendo il concetto di quest&#8217;ultima in rapporto alla individuazione di tre fattispecie omissive con la <strong>circolare n. 3 del 2017.</strong><br />
Ai sensi dell&#8217;articolo 41, comma 1, del Dlgs. 81/2008 la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente e qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. Secondo il comma 2 del citato articolo 41, la sorveglianza sanitaria comprende, tra le altre, le seguenti ipotesi:<br />
a) visita medica preventiva intesa a constatare l&#8217;assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;<br />
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.<br />
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell&#8217;attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;<br />
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l&#8217;idoneità alla mansione specifica.<br />
Giova, sul punto, ricordare che l&#8217;articolo 25 del Dlgs n. 81/2008 prevede un obbligo di collaborazione tra il datore di lavoro e il medico competente , il quale collabora pure con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all&#8217;attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.<br />
Orbene, l&#8217;Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) con circolare n. 3 del 2017 citata, analizzando il sopra menzionato articolo 41, afferma che la sorveglianza sanitaria dei lavoratori diviene un obbligo nel momento in cui la valutazione dei rischi evidenzi la necessità di sottoporre il lavoratore alla sorveglianza sanitaria medesima.<br />
Secondo l&#8217;Ispettorato, nel Titolo I del Dlgs 81/2008 vi sono almeno tre fattispecie cui ricondurre i comportamenti omissivi dell&#8217;obbligo in esame, in quanto il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all&#8217;articolo 3 del Dlgs 81/2008 citato, nonché i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:<br />
-nell&#8217;affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza (es. nei lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei) (cfr. art.18, comma 1, lettera c);<br />
&#8211; inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l&#8217;osservanza degli obblighi previsti (cfr. articolo 18, comma 1, lettera g);<br />
&#8211; vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l&#8217;obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità (cfr. art. 18, comma 1, lettera bb); al riguardo, l&#8217;Ispettorato interpreta la fattispecie nel senso che nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria (pur essendo stato sottoposto a visita, esami clinici e biologici e indagini diagnostiche), non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità ed in sede ispettiva si riscontri che lo stesso sia adibito a quella specifica mansione.<br />
Giova ricordare che le sanzioni, previste dall&#8217;articolo 55 del Dlgs 81/2008, sono le seguenti:<br />
&#8211; l&#8217;arresto da due a quattro mesi o con l&#8217;ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell&#8217;articolo 18, comma 1, lettera c);<br />
&#8211; l&#8217;ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell&#8217; articolo 18, comma 1, lettera g);<br />
&#8211; la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell&#8217;articolo 18, comma 1, lettera bb).<br />
Ebbene, ricordando che la vigilanza sull&#8217;applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è disciplinata dall&#8217;articolo 13 del Dlgs 81/2008, gli ispettori del lavoro, che svolgono la vigilanza sull&#8217;applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in merito alle attività previste dal menzionato art. 13, hanno l&#8217;obbligo di riferire la notizia del reato ai sensi dell&#8217;articolo 347 del codice di procedura penale .</p>
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		<title>Regolamenti REACH e CLP: impatto su sicurezza e aziende</title>
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		<pubDate>Thu, 09 Nov 2017 08:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[scavazza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

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		<description><![CDATA[In merito all&#8217;impatto sulla protezione della salute dei lavoratori dai rischi delle sostanze chimiche è opportuno soffermarsi principalmente su due regolamenti: &#8211; regolamento REACH: il regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l&#8217;autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, la principale normativa UE relativa alle sostanze chimiche; &#8211; regolamento [continua...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In merito all&#8217;impatto sulla protezione della salute dei lavoratori dai rischi delle sostanze chimiche è opportuno soffermarsi principalmente su due regolamenti:</p>
<p>&#8211; <b>regolamento</b> <b>REACH</b>: il <strong>regolamento (CE) n. 1907/2006</strong> concernente la registrazione, la valutazione, l&#8217;autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, la principale normativa UE relativa alle sostanze chimiche;</p>
<p>&#8211; <b>regolamento</b> <b>CLP</b>: il <strong>regolamento (CE) n. 1272/2008</strong> relativo alla classificazione, all&#8217;etichettatura e all&#8217;imballaggio delle sostanze e delle miscele. Un regolamento che integra il REACH e assicura che i pericoli delle sostanze chimiche siano comunicati in modo chiaro a lavoratori e consumatori.</p>
<p>Da evidenziare l’intervento “<b>L&#8217;applicazione dei regolamenti REACH e CLP nei luoghi di lavoro</b>”, a cura di Gabriella Mortera (Presidenza dell&#8217;Ordine dei Chimici Interprovinciale dell&#8217;Emilia Romagna), dove si riporta, per comprendere l’impatto dei regolamenti, alcuni stralci di un editoriale apparso il 15 Dicembre 2006 (all’inizio del cammino del Regolamento REACH) sul giornale “Le Monde”: ‘<i>per quanto imperfetto, questo testo costituisce un passo nella giusta direzione, quella di una ‘chimica verde’ che eliminerà progressivamente i prodotti nocivi per la salute. L&#8217;industria chimica europea, a buon diritto, ha addotto come argomento la minaccia alla sua competitività, giacché è vero che quelle degli altri sono sottoposte a obblighi meno pesanti. Ma così si attrezza per l&#8217;avvenire perché, sviluppando prodotti puliti, acquisterà un vantaggio sulla concorrenza. Dietro REACH si disegna il modello economico su cui l&#8217;Europa deve fare affidamento: un&#8217;industria e delle attività rispettose, per principio, dell&#8217;ambiente e della salute</i>’.</p>
<p>La relatrice indica che può sembrare strano “parlare di competitività e di vantaggi sulla concorrenza quando si parla di Regolamenti e di obblighi”. Ma dopo un decennio di applicazione si può “veramente parlare di un vantaggio sulla concorrenza e di un incremento della sicurezza”? Ed è “concreto l&#8217;aumento del rispetto della salute e dell&#8217;ambiente”?</p>
<p>Probabilmente la maggior parte degli industriali o degli ‘addetti ai lavori’ che si sono dovuti “scontrare” con il REACH &#8211; “valutando il tempo e le risorse dedicate alla gestione degli obblighi, a comprendere i propri ruoli e le proprie responsabilità, a discutere con il fornitore per avere una <strong>Scheda Dati di Sicurezza</strong> (SDS) a norma” – potranno rispondere che il Regolamento REACH “non ha portato un reale vantaggio”. Anzi, si dirà che “ha fatto perdere tempo” e ha aumentato i costi dei prodotti.</p>
<p>Ma in realtà, a parere della relatrice, “per chi ha cercato di andare oltre alla mera applicazione delle regole, il REACH ha portato l&#8217;occasione di <b>porsi delle domande</b> e di <b>cercare delle risposte</b>. Infatti soprattutto quando si cerca di coniugare la necessità di creare, inventare, commercializzare, con la necessità di farlo in sicurezza, con lo sguardo rivolto alla salute dell&#8217;uomo e dell&#8217;ambiente, allora il dover indagare la chimica che c&#8217;è dietro al nostro prodotto, dover valutare l&#8217;uso che ne farà l&#8217;utilizzatore, cercare delle possibili alternative, è un <b>valore aggiunto</b>”.</p>
<p>La relazione sottolinea poi che il cambiamento della Scheda di Dati di Sicurezza è uno degli aspetti più “innovativi e dirompenti” del <strong>Regolamento REACH</strong>.</p>
<p>La <b>registrazione delle sostanze chimiche</b> “prevede, infatti, che sia effettuata una valutazione della loro pericolosità, una valutazione dei dati di esposizione alla sostanza negli scenari di uso e di emissione e quindi, valutando sia la pericolosità che l&#8217;esposizione, si arrivi alla definizione del rischio relativo all&#8217;impiego di quella sostanza”. E questo processo “si realizza in due momenti formali”:</p>
<p>&#8211; la <b>Valutazione della Sicurezza Chimica</b> (CSA): “consiste nella valutazione del pericolo per la salute umana dovuto alla tossicità e alle proprietà fisico­chimiche, del pericolo per l&#8217;ambiente e della eventuale presenza di sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o vPvB (molto persistenti e molto bioaccumulabili)”;</p>
<p>&#8211; la <b>Relazione sulla Sicurezza Chimica</b> (CSR): “la conseguente Relazione sulla Sicurezza Chimica si concretizza poi nello scenario espositivo”.</p>
<p>E “una delle richieste del REACH, ed anche uno dei suoi aspetti innovativi, è proprio l&#8217;inserimento nella scheda di sicurezza della valutazione dello scenario di esposizione, oltre ai tradizionali classici dati chimico-fisici, di ecotossicità e di tossicitá sull&#8217;uomo. Lo scenario d&#8217;esposizione consiste nel valutare e descrivere gli usi identificati, le condizioni di utilizzo e le misure di gestione del rischio, ossia valutare fino a che punto le persone e l&#8217;ambiente possono essere esposti in modo sicuro a questi prodotti”. In questo senso lo <b>scenario espositivo</b> e l&#8217;<b>esame degli usi identificati</b>, “diventano ora un punto cardine della valutazione del Rischio Chimico prevista dal D. Lgs. 81/08”.</p>
<p>In pratica – continua la relazione – però “l&#8217;implementazione e l&#8217;utilizzo per le valutazioni del rischio negli ambienti di lavoro dello scenario espositivo nelle Schede di Dati di Sicurezza comportano ancora parecchi punti oscuri, sia per quanto riguarda la valutazione del rispetto delle condizioni operative e delle misure di gestione del rischio descritte, sia per quanto concerne la chiarezza e l&#8217;usufruibilità di questi dati”.</p>
<p>La relazione che si sofferma poi sul tema delle miscele e sul <strong>Regolamento CLP</strong>, con riferimento alle novità del 2015, sottolinea che la strada che sta seguendo l&#8217;Europa in materia di sostanze chimiche è questa ed è necessario “che anche il <b>mondo degli utilizzatori</b> non rimanga passivo di fronte al cambiamento”.</p>
<p>In particolare è essenziale capire che “tutti questi sforzi non devono essere fini a se stessi, o ritenuti solo pesanti obblighi ma devono servire per rendere le nostre aziende e i nostri lavoratori più consapevoli, più informati dei rischi e delle modalità corrette e sicure di use dei prodotti”. Solo così – conclude la relazione – “si potranno sviluppare processi di produzione che permettano di ottenere performance elevate, ma preservando la salute e la sicurezza del lavoratore e dell&#8217;ambiente”. Un percorso che deve anche servire a comprendere che “<b>la chimica è pericolosa solo se e quando non è gestita in modo corretto e responsabile</b>”.</p>
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		<title>Scandeze Reach 2018 ed Helpdesk Reach del Ministero dello Sviluppo Economico</title>
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		<pubDate>Tue, 12 Sep 2017 08:41:58 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Quando si parla di Reach, è imoportante sapere che uno dei primi riferimenti istituzionali per quanto riguarda assistenza, informazioni, comunicazioni è : Helpdesk Reach del Ministero dello Sviluppo Economico. Il Regolamento, la legislazione, i ruoli e le responsabilità ad esso associate. La sezione destinata alle PMI, il SIEF forum per lo [continua...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Quando si parla di Reach, è imoportante sapere che uno dei primi riferimenti istituzionali per quanto riguarda assistenza, informazioni, comunicazioni è : <strong>Helpdesk Reach del Ministero dello Sviluppo Economico</strong>.</p>
<p>Il Regolamento, la legislazione, i ruoli e le responsabilità ad esso associate. La sezione destinata alle PMI, il SIEF forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze. Le FAQ, le guide tecniche.</p>
<p><strong>Scadenza Reach 2018</strong>: “Tutte le sostanze chimiche prodotte o importate nello Spazio economico europeo, in una fascia compresa tra 1 e 100 tonnellate l’anno, devono essere registrate entro il 31 maggio 2018 presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). Si tratta dell’ultimo termine di registrazione stabilito dal regolamento CE n. 1907/2006 (cd. REACH) per le sostanze chimiche già esistenti. Un obbligo per le imprese che consentirà però di raccogliere enormi quantità di dati sulle sostanze fabbricate o usate in Europa, migliorando, in ultima analisi, la salute dell’uomo e dell’ambiente”.</p>
<p>Sul sito vengono riportati gli aggiornamenti e le novità provenienti dall’Echa, le date gli Open Day, i webinar. Ancora, il <strong>Navigator</strong> per le sostanze SVHC e il Sea Tool per l’analisi riguardante l’autorizzazione.</p>
<p><strong>Info</strong>: <a title="" href="http://reach.sviluppoeconomico.gov.it/" target="_blank" rel="noopener">helpdesk reach dal sito del ministero sviluppo economico</a></p>
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		<title>Rischio industriale – Pubblicazione della traduzione delle Questions &amp; Answers europee sulla Direttiva 2012/18/UE</title>
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		<pubDate>Mon, 10 Jul 2017 07:13:15 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

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		<description><![CDATA[E’ disponibile on-line la traduzione in italiano, predisposta dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale),  delle “Questions &#38; Answers” sulla direttiva 2012/18/UE – Seveso III, edite nel mese di marzo 2016 dalla Commissione europea. Il documento riporta le risposte ai quesiti formulati in ambito europeo in merito [continua...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden">
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<div class="field-item even">
<p>E’ disponibile on-line la traduzione in italiano, predisposta dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale),  delle “Questions &amp; Answers” sulla direttiva 2012/18/UE – Seveso III, edite nel mese di marzo 2016 dalla Commissione europea. Il documento riporta le risposte ai quesiti formulati in ambito europeo in merito all’applicazione delle disposizioni della direttiva, elaborate dalla Commissione europea in consultazione con gli Stati membri. Il lavoro, effettuato dall’ ISPRA su incarico del Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale del D.Lgs.105/2015, costituisce un utile strumento per semplificare l’accesso ai contenuti della direttiva Seveso III, e in particolare ai quesiti emersi in fase di attuazione della direttiva al fine di sensibilizzare coloro i quali sono impegnati nella gestione degli impianti industriali in Italia all’adozione di una politica di prevenzione del rischio maggiormente attenta e consapevole.</p>
<ul>
<li>
<div><a href="http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rischio_industriale/dir_2012_18_ue_controllo_pericolo_incidenti_rilevanti_connessi_con_sostanze_pricolose_-_quesiti_e_risposte.pdf" target="_blank">Questions &amp; Answers europee sulla Direttiva 2012/18/UE – Seveso III</a></div>
</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
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		<title>Nuovo regolamento europeo sull’uso e lo smaltimento del mercurio</title>
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		<pubDate>Tue, 06 Jun 2017 07:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[scavazza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

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		<description><![CDATA[Con un regolamento comunitario sono stati stabiliti limitazioni all’uso di mercurio e suo miscele (es: nelle amalgame dentarie) ed obblighi relativi al loro smaltimento come rifiuti. Per quanto riguarda le limitazioni all’uso di mercurio, segnaliamo in particolare l’allegato in cui sono riportati i prodotti per i quali, a partire dalle [continua...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con un regolamento comunitario sono stati stabiliti limitazioni all’uso di mercurio e suo miscele (es: nelle amalgame dentarie) ed obblighi relativi al loro smaltimento come rifiuti.</p>
<p>Per quanto riguarda le limitazioni all’uso di mercurio, segnaliamo in particolare l’allegato in cui sono riportati i prodotti per i quali, a partire dalle date indicate, ne sarà vietata l’esportazione, l’importazione e la fabbricazione.</p>
<p>In merito alla gestione dei rifiuti:</p>
<p>&#8211; viene stabilito che il mercurio e sue miscele provenienti da:</p>
<ul>
<li>industria dei cloro – alcali;</li>
<li>purificazione del gas naturale;</li>
<li>operazioni di estrazione e di fusione di metalli non ferrosi;</li>
<li>estrazione dal cinabro effettuata nell’Unione Europea,</li>
</ul>
<p>sono da considerarsi rifiuti, ed il loro smaltimento non deve comprendere nessuna forma di rigenerazione del mercurio;</p>
<p>&#8211; entro il 31 maggio di ogni anno, gli operatori economici che operano nei suddetti settori industriali dovranno inviare alle autorità competenti, che saranno individuate in ogni Stato, una serie di informazioni per dimostrare il corretto smaltimento di tali rifiuti;</p>
<p>&#8211; sono individuate le modalità di stoccaggio di tali rifiuti;</p>
<p>&#8211; per i gestori di impianti di stoccaggio temporaneo sono individuate le modalità di tracciamento dei rifiuti.</p>
<p>Ogni Stato dovrà stabilire le sanzioni per il ancato rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento.</p>
<p>Queste disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2018.</p>
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