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	<title>Essebi Consulting &#187; Legale</title>
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		<title>Repêhage a rischio boomerang per il lavoratore</title>
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		<pubDate>Thu, 13 Dec 2018 09:24:12 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Legale]]></category>

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		<description><![CDATA[Affinché il licenziamento per giustificato motivo oggettivo sia legittimo, è sufficiente che poggi su ragioni imprenditoriali non pretestuose, che comportino un effettivo mutamento dell&#8217;assetto organizzativo aziendale attraverso la soppressione di un&#8217;individuata posizione lavorativa. Il motivo oggettivo alla base del licenziamento, in quanto inerente all&#8217;attività produttiva e all&#8217;organizzazione del lavoro, è [continua...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Affinché il licenziamento per giustificato motivo oggettivo sia legittimo, è sufficiente che poggi su ragioni imprenditoriali non pretestuose, che comportino un effettivo mutamento dell&#8217;assetto organizzativo aziendale attraverso la soppressione di un&#8217;individuata posizione lavorativa.</p>
<p>Il motivo oggettivo alla base del licenziamento, in quanto inerente all&#8217;attività produttiva e all&#8217;organizzazione del lavoro, è infatti rimesso alla libera valutazione del datore di lavoro e come tale non sindacabile dal giudice, che deve limitarsi a verificarne la reale sussistenza. Tale principio, peraltro, è valido anche nel caso in cui il riassetto organizzativo non sia determinato da una crisi aziendale, ma abbia come scopo una migliore efficienza gestionale o un incremento di produttività.</p>
<p>Questo, in estrema sintesi, quanto recentemente statuito dalla Corte di cassazione (<strong>sentenza 30259/2018</strong>), la quale ha peraltro rilevato come non sia necessaria, ai fini della configurabilità del giustificato motivo oggettivo, l&#8217;integrale soppressione delle mansioni in precedenza affidate al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere solo diversamente ripartite e distribuite tra il personale già in forza presso l&#8217;azienda.</p>
<p>Nel caso preso in esame dalla Suprema corte, le ragioni del licenziamento erano rinvenibili nella perdurante situazione di crisi aziendale, la quale era stata accertata dalle Corti di merito sia in via documentale – stante la significativa perdita di fatturato evincibile dai bilanci sociali prodotti dalla società – che da altre circostanze di fatto, quali la drastica riduzione dei siti produttivi dell&#8217;azienda (molti dei quali ceduti a terzi) e la collocazione in cassa integrazione di gran parte del personale.</p>
<p>Pertanto la Cassazione ha confermato la legittimità della decisione aziendale di chiudere l&#8217;impianto produttivo a cui era addetto il ricorrente, con conseguente soppressione della sua posizione lavorativa e redistribuzione delle mansioni tra il personale già esistente. A tal riguardo, <strong><span style="text-decoration: underline;">i giudici di legittimità hanno infatti chiarito che, una volta che venga «accertata, come nella specie, la effettiva e non pretestuosa soppressione del posto di lavoro, anche attraverso la redistribuzione delle mansioni tra gli altri dipendenti, ciò è sufficiente, nel rispetto del principio di cui all&#8217;articolo 41 della Costituzione (che garantisce la libertà dell&#8217;iniziativa economica, n.d.r.), a giustificare il licenziamento».</span></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">La Suprema corte ha peraltro confermato la legittimità del licenziamento anche sotto il profilo dell&#8217;obbligo di repêchage</span></strong>, non avendo trovato riscontro quanto asserito dal dipendente licenziato, ovvero di essere stato sostituito con personale neoassunto. I giudici di merito hanno infatti evidenziato, da un lato, come tali nuove assunzioni avessero riguardato mansioni differenti rispetto a quelle del ricorrente, dall&#8217;altro, che all&#8217;epoca del licenziamento non vi erano in azienda posizioni lavorative vacanti presso le quali ricollocarlo.<br />
Su quest&#8217;ultimo punto <span style="text-decoration: underline;"><strong>i giudici di legittimità hanno rilevato che «pur non essendo il lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo tenuto ad indicare le altre posizioni lavorative esistenti in azienda al momento del recesso… ove questi non di meno indichi le posizioni lavorative a suo avviso disponibili e queste risultino insussistenti, tale verifica ben può essere utilizzata…dal giudice al fine di escludere la possibilità di repêchage».</strong></span></p>
<p>Di fatto, pur mostrando di voler dar seguito all&#8217;orientamento, affermatosi di recente, che pone interamente a carico del datore di lavoro l&#8217;onere della prova in materia di repêchage, <span style="text-decoration: underline;">la Suprema corte sembra richiedere a chi difende i lavoratori una precisa scelta processuale: infatti, qualora il dipendente, pur non essendovi tenuto, decida di indicare le posizioni nelle quali avrebbe potuto essere ricollocato al fine di evitare il licenziamento, la verifica giudiziale circa il corretto assolvimento dell&#8217;obbligo di repêchage potrà limitarsi a queste ultime, con conseguente sostanziale ribaltamento dell&#8217;onere della prova</span>.</p>
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		<title>Sul trattamento non autorizzato di rifiuti pericolosi e bombole di gas</title>
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		<pubDate>Thu, 13 Dec 2018 09:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[scavazza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Legale]]></category>
		<category><![CDATA[Salute & Sicurezza]]></category>

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		<description><![CDATA[Bombole di gas: rischi lavorativi correlati all’utilizzo, alla movimentazione, alla revisione e allo smaltimento. Si presenta la Sentenza della Cassazione Penale n. 18663 del 30 aprile 2018 relativa ad un infortunio mortale avvenuto durante le operazioni di trattamento, benché non autorizzate, di rifiuti pericolosi come bombole metalliche contenenti ossigeno. L’infortunio [continua...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Bombole di gas</b>: rischi lavorativi correlati all’utilizzo, alla movimentazione, alla revisione e allo smaltimento.</p>
<p>Si presenta la <b>Sentenza della Cassazione Penale n. 18663 del 30 aprile 2018</b> relativa ad un infortunio mortale avvenuto durante le operazioni di trattamento, benché non autorizzate, di rifiuti pericolosi come <strong>bombole metalliche</strong> contenenti ossigeno.</p>
<h2><b>L’infortunio mortale e le contestazioni</b></h2>
<p>Nella pronuncia della Cassazione si indica che con sentenza del 2016 la Corte di appello di Bari &#8211; in parziale riforma di una precedente sentenza del giudice dell&#8217;udienza preliminare (GUP) del Tribunale di Foggia &#8211; ha riconosciuto “<i>le attenuanti generiche e rideterminato la pena inflitta ad A.P. in anni due di reclusione, con pena sospesa, confermando nel resto la declaratoria di penale responsabilità dell&#8217;imputato in relazione all&#8217;omicidio colposo avvenuto il 6.7.2010 in danno del lavoratore D.C., dipendente dell&#8217;imputato</i>”.</p>
<p>In particolare, si addebita ad A.P., come titolare della omonima impresa individuale, “<b><i>di non aver impedito che i dipendenti F.F. e D.C. effettuassero operazioni di trattamento di rifiuti pericolosi consistiti in bombole metalliche contenenti ossigeno, sebbene l&#8217;impresa fosse autorizzata ad eseguire unicamente l&#8217;attività di messa in riserva finalizzata al recupero di rifiuti non pericolosi</i></b>”.</p>
<p>E l’infortunio avveniva secondo le seguenti modalità: “<i>il F.F., nell&#8217;eseguire l&#8217;operazione di svitamento della valvola di testa di una <strong>bombola di ossigeno</strong>, avvalendosi di un martello, provocava l&#8217;esplosione della bombola che veniva proiettata ad elevata velocità e colpiva il D.C., che si trovava poco distante intento al sezionamento di altra bombola metallica, provocandogli imponenti lesioni cranio-encefaliche che ne determinavano il decesso</i>”.</p>
<h2><b>I motivi del ricorso per cassazione</b></h2>
<p>Sono tre i motivi presentati il difensore dell&#8217;imputato nel <b>ricorso per cassazione</b>.</p>
<p>Il <b>primo</b> riguarda la “<i>violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione all&#8217;accertamento della penale responsabilità dell&#8217;imputato</i>”.</p>
<p>Si deduce che le argomentazioni della sentenza impugnata “<i>mal si conciliano con gli elementi probatori acquisiti in fase processuale, non considerando l&#8217;imprevedibilità dell&#8217;evento sulla scorta della corretta applicazione del principio di affidamento. In tale prospettiva sottolinea come dal ‘documento di trasporto’ relativo alle <strong>bombole di ossigeno</strong> trattate dai due dipendenti si evinca che le stesse fossero state precedentemente bonificate, tanto da divenire materiale ferroso che ben avrebbe potuto essere lavorato per la messa in riserva dei rifiuti in questione</i>”. E l&#8217;illogicità motivazionale della sentenza dipende dall’attribuzione di attendibilità a dichiarazioni del teste N., “<i>secondo cui le bombole alienate all&#8217;imputato non erano state bonificate e al momento di consegna delle stesse la bolla di accompagnamento non era stata compilata</i>”.</p>
<p>Si rileva poi – sempre a parere del ricorrente &#8211; che dal compendio probatorio “<i>manchi la prova certa che l&#8217;attività di sezionamento delle bombole, eseguita impropriamente con un cannello ossiacetilenico e con un rudimentale martello, fossero state effettivamente disposte dal datore di lavoro. Al riguardo segnala come il D.C. svolgesse la sola attività di messa in riserva del materiale ed il F.F. la funzione di autista, e che risulta accertato che quest&#8217;ultimo si sia adoperato nell&#8217;attività di smontaggio delle bombole a seguito di una espressa richiesta di ausilio proveniente (non dall&#8217;imputato ma) dal D.C.. Ritiene che si trattò di comportamenti del tutto avventati, esorbitanti dal procedimento di lavoro, compiuti con modalità del tutto anomale ed estranee ai normali schemi lavorativi, come tali interruttivi del <strong>nesso causale</strong> rispetto alla ritenuta condotta omissiva addebitata al A.P</i>.”.</p>
<p>Gli altri <b>due motivi</b> del ricorso riguardano:</p>
<ul>
<li>mancanza di motivazione in ordine alla pena irrogata;</li>
<li>violazione di legge nella determinazione della pena e nel computo del termine prescrizionale.</li>
</ul>
<h2><b>Le indicazioni della Corte di Cassazione</b></h2>
<p>La Corte di Cassazione indica, innanzitutto, che il primo motivo “è inammissibile in quanto svolge censure non consentite in sede di legittimità e comunque manifestamente infondate”.</p>
<p>Si ricorda che per questo caso la Corte di appello “<i>ha confermato il giudizio di primo grado in ordine alla responsabilità del prevenuto per il reato di omicidio colposo in contestazione. Ne deriva che ci si trova di fronte ad una cd. ‘doppia conforme’, nel senso che le motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado si integrano a vicenda, formando un unico percorso logico-argomentativo che, nel caso in esame, appare certamente congruo, logico e adeguato, oltre che giuridicamente corretto</i>”.</p>
<p>E d’altronde, come spesso ripetuto dalla Cassazione in risposta a ricorsi, la cassazione non può rivalutare il compendio probatorio “<i>in senso alternativo o diverso rispetto a quanto effettuato dai giudici di merito; lo scrutinio del giudice di legittimità è limitato a compiere una valutazione di adeguatezza logico-giuridica del percorso argomentativo adottato nella sentenza impugnata, e sotto questo profilo si ritiene che il provvedimento di cui si discute vada esente dalle critiche sollevate dall&#8217;imputato</i>”.</p>
<p>Infatti il corpo motivazionale della sentenza impugnata analizza “<i>in maniera esauriente, corretta e plausibile i fatti, la posizione di garanzia dell&#8217;imputato e le sue manchevolezze sul piano cautelare, con particolare riguardo alla pacifica <b>mancanza di autorizzazione della ditta del A.P. in ordine al trattamento di bombole</b>: la ditta del ricorrente era abilitata solo alla messa in riserva di materiale ferroso, e non poteva perciò ricevere nel proprio deposito bombole o comunque contenitori di gas compressi di qualsivoglia natura, trattandosi in ogni caso di rifiuti pericolosi che devono essere necessariamente trattati da ditte specializzate, che utilizzano specifici macchinari di cui la ditta dell&#8217;imputato non era dotata, nonché di personale con specifica formazione, nel caso pacificamente assente</i>”.</p>
<p>E riguardo al <strong>nesso causale</strong> “<i>la sentenza osserva, plausibilmente, che <b>se le bombole non fossero state acquisite dalla ditta del prevenuto l&#8217;evento non si sarebbe verificato</b>: i due dipendenti non erano dotati delle attrezzature necessarie per trattare le bombole, in quanto il taglio con la cesoia non garantiva dalla esposizione a rischio; il contesto lavorativo era tale da comportare l&#8217;uso di attrezzi inadeguati quali il martello ed il cannello; il A.P. era sul posto al momento dell&#8217;infortunio e non poteva essergli sfuggito il carico di bombole, né risulta che abbia dato indicazioni adeguate al personale per il loro trattamento. In definitiva, la tenuta logico-giuridica delle argomentazioni addotte dai giudici di merito per affermare la responsabilità colposa del ricorrente in ordine all&#8217;evento in disamina le rende insindacabili nella presente sede di legittimità</i>”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Rimandando alla lettura integrale della sentenza, ci soffermiamo brevemente sulla risposta altri due motivi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Anche il <b>secondo motivo</b>, come argomentato dalla Corte, “è inammissibile, siccome manifestamente infondato”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>È invece fondato il <b>terzo motivo</b> di doglianza, “dovendosi sicuramente ritenere, alla luce dei fatti accertati e delle violazioni riscontrate, che le contravvenzioni di cui ai capi 2 e 3 di rubrica siano state commesse in epoca coeva all&#8217;infortunio sul lavoro in disamina, avvenuto nel luglio del 2010”.</p>
<p>Pertanto – continua la Corte – “essendo certamente decorso il termine prescrizionale massimo di cinque anni, e non ricorrendo i presupposti per un proscioglimento nel merito ai sensi dell&#8217;art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l&#8217;insussistenza dei fatti-reato in questione, gli stessi vanno dichiarati estinti per prescrizione, con conseguente annullamento in parte qua della sentenza impugnata, anche con riferimento alla relativa pena, come determinata a titolo di continuazione, di mesi 2 e giorni 20 di reclusione, che va eliminata”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In definitiva la Corte di Cassazione <b>annulla senza rinvio</b> la sentenza impugnata “limitatamente alle contravvenzioni di cui ai capi 2 e 3 perché estinte per prescrizione ed elimina la relativa pena come determinata a titolo di continuazione di mesi 2 e giorni 20 di reclusione”. E dichiara il ricorso “inammissibile nel resto”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Permessi ex legge 104, per la Cassazione vale l&#8217;assistenza a maglie larghe</title>
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		<pubDate>Wed, 10 Oct 2018 07:39:51 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Legale]]></category>

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		<description><![CDATA[La Sezione lavoro della Corte di cassazione, con ordinanza del 2 ottobre 2018, n. 23891, nega la legittimità del licenziamento del dipendente trovato a fare la spesa ed altre attività mentre era in permesso per assistere i parenti disabili. Il dipendente di una radio a diffusione nazionale usufruiva dei permessi [continua...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Sezione lavoro della Corte di cassazione, con <strong>ordinanza del 2 ottobre 2018, n. 23891</strong>, nega la legittimità del licenziamento del dipendente trovato a fare la spesa ed altre attività mentre era in permesso per assistere i parenti disabili.</p>
<p>Il dipendente di una radio a diffusione nazionale usufruiva dei permessi di cui all&#8217;articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 per assistere la madre e la sorella, entrambe in condizione di handicap grave. Il dipendente, nell&#8217;orario di fruizione del permesso, si era allontanato dall&#8217;abitazione del soggetto disabile per svolgere diverse attività nell&#8217;interesse dell&#8217;assistito (fare la spesa, operazioni postali, incontri con geometra ed architetto, ecc.). La società aveva contestato al proprio dipendente l&#8217;utilizzo dei permessi legge n. 104 del 1992 per fini estranei all&#8217;assistenza dei parenti disabili e aveva intimato allo stesso il licenziamento per giusta causa. La Corte d&#8217;appello aveva rigettato l&#8217;appello della società contro l&#8217;ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento.</p>
<p>Secondo l&#8217;orientamento consolidato della Cassazione il comportamento del lavoratore subordinato che si avvalga del permesso di cui all&#8217;articolo 33, della legge 104/92 non per l&#8217;assistenza familiare, bensì per attendere altre attività, integra l&#8217;ipotesi di abuso di diritto, giacché tale condotta si palesa nei confronti del datore di lavoro come lesiva della buona fede, privandolo ingiustamente della prestazione lavorativa in violazione dell&#8217;affidamento riposto nel dipendente ed integra nei confronti dell&#8217;Ente che integra il trattamento un&#8217;indebita percezione dell&#8217;indennità. Per la Corte di cassazione il comportamento del lavoratore che utilizzi i permessi per assistenza a portatori di handicap, anche solo in parte, per soddisfare esigenze personali implica un particolare disvalore sociale giacché scarica il costo di tali esigenze sull&#8217;intera collettività, tenuto conto, per un verso, che i permessi sono retribuiti in via anticipata dal datore di lavoro, il quale poi viene sollevato dall&#8217;ente previdenziale del relativo onere anche ai fini contributivi e, per altro verso, che tale condotta costringe il datore di lavoro ad organizzare diversamente l&#8217;attività in azienda ed i propri colleghi di lavoro, che lo devono sostituire, ad una maggiore penosità della prestazione lavorativa.</p>
<p>Nel caso in specie la Corte d’appello, con valutazioni di fatto non censurabili in Cassazione, aveva però escluso l&#8217;utilizzo a fini personali delle ore di permesso avendo ricollegato, in base alle prove raccolte, le attività svolte dal dipendente ad interessi specifici ed utilità dei congiunti in tal modo assistiti.</p>
<p>Il ricorso della società è pertanto respinto dalla Cassazione, la quale ha sottolineato che l&#8217;assistenza prevista dalla legge n. 104 del 1992 non può essere intesa riduttivamente come mera assistenza personale al soggetto disabile presso la sua abitazione, ma deve necessariamente comprendere, in una accezione ampia, lo svolgimento di incombenze, pratiche di vario contenuto e tutte le attività che l&#8217;assistito non sia in condizione di compiere autonomamente.</p>
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		<title>Licenziamento del socio lavoratore di cooperativa</title>
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		<pubDate>Wed, 10 Oct 2018 07:39:03 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[In caso di esclusione e licenziamento del socio di cooperativa la mancata impugnazione della delibera di esclusione preclude la tutela ripristinatoria del rapporto di lavoro, ma non impedisce al lavoratore di contestare la legittimità del licenziamento al fine di ottenere, in caso di accertata illegittimità dello stesso, il risarcimento del [continua...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;">In caso di esclusione e licenziamento del socio di cooperativa la mancata impugnazione della delibera di esclusione preclude la tutela ripristinatoria del rapporto di lavoro, ma non impedisce al lavoratore di contestare la legittimità del licenziamento al fine di ottenere, in caso di accertata illegittimità dello stesso</span>, il risarcimento del danno secondo le previsioni di cui all&#8217;art. 8, L. n. 604/1966.<br />
<strong>NOTA</strong><br />
Il caso di specie riguarda un licenziamento disciplinare intimato ad una lavoratrice socia di una società cooperativa.<br />
Tale licenziamento veniva dichiarato illegittimo dalla Corte d&#8217;Appello di Firenze che, in riforma della sentenza di primo grado, annullava il licenziamento de quo e condannava la cooperativa a reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro precedentemente occupato ed al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate. In particolare, la Corte d&#8217;Appello giungeva a tale conclusione rilevando che, esclusa la sussistenza di una giusta causa di recesso, ed essendo il provvedimento espulsivo della socia fondato esclusivamente su ragioni disciplinari, doveva applicarsi la tutela di cui all&#8217;art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.<br />
Ricorreva per cassazione la società cooperativa, rilevando l&#8217;erronea applicazione del rimedio sanzionatorio di cui all&#8217;art. 18 cit., anche in ragione del fatto che, nel caso di specie, la decisione del giudice di merito non aveva considerato l&#8217;omessa impugnazione da parte della lavoratrice della delibera di esclusione di socia.<br />
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, richiamando, innanzitutto, quanto affermato sul tema dalle Sezioni Unite, secondo cui «l&#8217;effetto estintivo del rapporto di lavoro derivante dall&#8217;esclusione dalla cooperativa a norma della L. n. 142 del 2001, art. 5, comma 2, impedisce senz&#8217;altro, in mancanza d&#8217;impugnazione della delibera che l&#8217;abbia prodotto, di conseguire il rimedio della restituzione della qualità di lavoratore» (cfr. Cass. Sez. Unite n. 27436/2017).<br />
La cessazione del rapporto associativo trascina, infatti, con sé, inevitabilmente, quella del rapporto di lavoro, e ciò si ricava anche dall&#8217;art. 5 cit., che espressamente esclude la sopravvivenza del rapporto di lavoro alla caducazione di quello associativo.<br />
<strong>In conclusione, l&#8217;omessa impugnazione della delibera di esclusione</strong> &#8211; con il conseguente definitivo effetto estintivo del rapporto di lavoro &#8211; <strong>lascia impregiudicato l&#8217;interesse del lavoratore a far valere l&#8217;illegittimità del recesso, fondato sui medesimi fatti posti a fondamento della prima, per ottenere il risarcimento del danno derivante dall&#8217;ingiusta cessazione del rapporto di lavoro</strong>; tale risarcimento, tuttavia, sarà limitato alle previsioni di cui all&#8217;art. 8 della 604/1966 (con la precisazione che l&#8217;offerta datoriale di riassunzione ivi contemplata &#8211; ed alternativa al pagamento di un&#8217;indennità economica &#8211; corrisponderà ad una proposta contrattuale di ricostituzione di un nuovo rapporto), con esclusione dell&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 18 St. Lav.<br />
Tutto ciò premesso, la Corte di Cassazione ha rilevato che nella sentenza impugnata è del tutto omesso l&#8217;esame dell&#8217;elemento decisivo (impugnazione o meno della delibera di esclusione fondata sulle medesime ragioni del licenziamento) ai fini dell&#8217;individuazione della tutela applicabile in favore del socio-lavoratore; tale decisione si pone quindi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e viene, pertanto, cassata con rinvio.</p>
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		<title>Comportamento illecito aggravato dal ruolo sindacale</title>
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		<pubDate>Wed, 10 Oct 2018 07:37:59 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Legale]]></category>

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		<description><![CDATA[Il ruolo sindacale ricoperto dal lavoratore, nei cui confronti sia stata promossa una azione disciplinare per reiterata anticipata cessazione del turno di lavoro, costituisce elemento aggravante al fine di valutare la appropriata sanzione che il datore di lavoro è legittimato ad irrogare. Con la sentenza n. 22382 , del 13 [continua...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="paragrafo">Il ruolo sindacale ricoperto dal lavoratore, nei cui confronti sia stata promossa una azione disciplinare per reiterata anticipata cessazione del turno di lavoro, costituisce elemento aggravante al fine di valutare la appropriata sanzione che il datore di lavoro è legittimato ad irrogare. Con la <strong>sentenza n. 22382</strong> , del 13 settembre 2018 la Cassazione ha affermato che la carica sindacale rivestita dal dipendente sottoposto ad azione disciplinare genera un particolare «disvalore ambientale», in quanto assurge a modello diseducativo per gli altri lavoratori dell’impresa, i quali si potrebbero sentire a loro volta disincentivati dall’osservanza dei doveri inerenti la prestazione lavorativa.</p>
<p class="paragrafo">La Corte di legittimità ha, quindi, confermato il licenziamento per giusta causa irrogato nei confronti del dipendente per essersi reso ripetutamente responsabile, tra l’altro, di abbandono anticipato del posto di lavoro, attribuendo alla funzione sindacale ricoperta dallo stesso lavoratore all’interno dell’organizzazione aziendale una portata aggravante nella valutazione sulla proporzionalità della misura espulsiva.</p>
<p class="paragrafo">Il caso esaminato dalla Cassazione era relativo alla reiterazione di comportamenti inadempienti posti in essere dal lavoratore, tra i quali l’uscita in anticipo dal lavoro e il rifiuto di ottemperare all’ordine di riprendere servizio, che il datore di lavoro aveva fatto oggetto di plurime azioni disciplinari. A seguito dell’ultimo episodio, il datore di lavoro si era determinato a licenziare il dipendente per giusta causa e quest’ultimo aveva impugnato il provvedimento sul presupposto che la sanzione costituisse una misura sproporzionata.</p>
<p class="paragrafo">In primo grado la tesi del lavoratore veniva parzialmente accolta e il datore di lavoro condannato ad un’indennità risarcitoria nella misura massima di 24 mensilità. La decisione veniva, tuttavia, ribaltata in secondo grado e il licenziamento dichiarato legittimo.</p>
<p class="paragrafo">La Cassazione conferma la decisione della Corte d’appello e rimarca che l’insubordinazione può emergere dalla sommatoria di diversi comportamenti inadempienti, anche se il singolo episodio non riveste in sé una gravità tale da giustificare la sanzione massima espulsiva. Precisa la Suprema Corte, in questo senso, che la reiterata condotta inadempiente è indice di un più ampio atteggiamento di sfida nei confronti dei superiori gerarchici e di disprezzo per le regole cui i lavoratori sono chiamati nel contesto dell’organizzazione aziendale.</p>
<p class="paragrafo">Il combinato emergere di una serialità di condotte inadempienti da parte del lavoratore, che si ostina ad anticipare l’uscita prima della fine del turno di lavoro, e della ricorrenza in capo al medesimo lavoratore di una carica sindacale sono indice di un atteggiamento incompatibile con la prosecuzione del rapporto di lavoro. Ciò sia per la negazione del vincolo fiduciario che deve esistere a fondamento del rapporto di lavoro, sia per il disvalore ambientale che la condotta del lavoratore sindacalista può ingenerare nell’organizzazione del lavoro.</p>
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		<title>Nuovo disegno di legge Anticorruzione: sanzioni più severe e pene interdittive minime da 1 a 5 anni</title>
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		<pubDate>Mon, 10 Sep 2018 09:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[scavazza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Legale]]></category>

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		<description><![CDATA[Mano pesante nei confronti delle imprese che hanno beneficiato di reati di corruzione. Il disegno di legge approvato in questi giorni dal Consiglio dei ministri con il pacchetto di misure di contrasto ai più comuni e diffusi reati contro la pubblica amministrazione irrigidisce in maniera significativa le sanzioni nei confronti [continua...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="paragrafo">Mano pesante nei confronti delle imprese che hanno beneficiato di reati di corruzione. Il disegno di legge approvato in questi giorni dal Consiglio dei ministri con il pacchetto di misure di contrasto ai più comuni e diffusi reati contro la pubblica amministrazione irrigidisce in maniera significativa le sanzioni nei confronti delle aziende. <span style="text-decoration: underline;"><strong>La leva utilizzata è quella delle modifiche alla disciplina della responsabilità amministrativa delle imprese, contenuta nel decreto legislativo n. 231 del 2001</strong></span>. Ora, in quel decreto è previsto che le misure interdittive, quelle con la maggiore forza deterrente per il ventaglio a disposizione della magistratura (si va dall’interdizione all’esercizio dell’attività, al divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, alla revoca di autorizzazioni e licenze), <strong>possono essere applicate per un periodo minimo di 1 anno. Con il testo approvato dal Governo invece la durata minima delle “pene” interdittive aumenta sino a 5 anni</strong>. Introdotto poi anche un inedito tetto massimo di durata, individuato in 10 anni.</p>
<p class="paragrafo">L’inasprimento colpisce quelle aziende i cui dipendenti si sono macchiati dei delitti di corruzione, concussione e induzione indebita. Una maniera per allineare il complessivo apparato sanzionatorio, colpendo in maniera se non analoga, almeno assai simile, le persone giuridiche, dopo che il disegno di legge introduce quello che un po’ sbrigativamente va ormai sotto l’etichetta di daspo, l’impossibilità a vita di contrattare con la pubblica amministrazione e dai pubblici uffici per i manager condannati per corruzione con una sanzione superiore ai 2 anni di detenzione. Per condanne sotto i 2 anni, invece, la misura in un soprassalto garantista di aderenza alle indicazioni anche di recente ribadite dalla Corte costituzionale sulla funzione rieducativa della pena, sarà compresa tra i 5 e 7 anni.</p>
<p class="paragrafo">Assai lunga la lista dei reati per i quali scatterà la stretta, perchè comprende oltre alle varie fattispecie di corruzione (compresa l’istigazione) anche l’induzione indebita, la malversazione aggravata, l’abuso d’ufficio, il peculato e la concussione.</p>
<p class="paragrafo">L’effetto della riabilitazione sulla misura accessoria del daspo anticorruzione è poi assai diluito nel tempo, visto che, nella bozza, se ne prevede la sterilizzazione nell’immediato, con la possibilità di estinzione dell’interdizione perpetua alla contrattazione con la pubblica amministrazione e dai pubblici uffici solo dopo 12 anni dal giorno in cui è stata eseguita la pena principale e il condannato ha dato prove effettive e costanti di buona condotta.</p>
<p class="paragrafo">Premiata poi la collaborazione con l’introduzione di una nuova causa di non punibilità di cui potrà beneficiare chi concretamente e tempestivamente denuncia i fatti e fornisce prove per agevolare l’attività di repressione da parte dell’autorità giudiziaria. Determinante in questa prospettiva il dato cronologico perchè la causa di non punibilità scatterà solo in caso di segnalazione precedente all’iscrizione dell’interessato tra gli indagati e comunque dovrà essere effettuata non oltre i 6 mesi dalla commissione del delitto. Contestualmente dovrà essere messo a disposizione almeno l’equivalente del prezzo del reato.</p>
<p class="paragrafo">Sul versante delle indagini poi, preso atto della difficoltà a sciogliere il patto omertoso tra corrotto e corruttore, si mette nero su bianco il ricorso all’agente sotto copertura, non all’agente provocatore, estenendendone il ricorso non solo ai reati di corruzione ma anche alla turbata libertà degli incanti.</p>
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		<title>Correlazione tra la valutazione dei rischi e la formazione dei lavoratori</title>
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		<pubDate>Mon, 10 Sep 2018 09:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[scavazza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legale]]></category>
		<category><![CDATA[Salute & Sicurezza]]></category>

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		<description><![CDATA[Le due colonne portanti di ogni politica di prevenzione di infortuni e malattie professionali sono la valutazione dei rischi lavorativi e la formazione di tutti gli attori della sicurezza aziendale. E questi due elementi indispensabili sono tra loro correlati: è evidente che a una valutazione assente o inadeguata non può [continua...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le due colonne portanti di ogni politica di prevenzione di infortuni e malattie professionali sono la <b>valutazione dei rischi</b> lavorativi e la <b>formazione</b> di tutti gli attori della sicurezza aziendale. E questi due elementi indispensabili sono tra loro correlati: è evidente che a una valutazione assente o inadeguata non può che conseguire una formazione inadatta.</p>
<p>Per evidenziare questa correlazione possiamo fare riferimento ad un recente pronuncia della Corte di Cassazione, la <b>Sentenza n. 15204 del 5 aprile 2018</b>, relativa ad un infortunio occorso ad un saldatore durante il posizionamento delle barre sul cantilever, sorta di struttura sporgente a mensola.</p>
<p><b>L’infortunio e le condotte omissive addebitate all’imputato</b></p>
<p>Nella pronuncia della Cassazione si indica che con sentenza del 6 febbraio 2017 la Corte di appello di L&#8217;Aquila, in parziale riforma della sentenza di primo grado, previa concessione all&#8217;imputato delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e rideterminazione della pena, “<i>ha confermato la declaratoria di penale responsabilità dell&#8217;imputato in relazione alle lesioni colpose cagionate al dipendente A.B.C., in occasione dell&#8217;infortunio sul lavoro presso la sede della ditta individuale del V.DC. (fatto del 20.4.2010), avvenuto con le seguenti modalità: il lavoratore, con la <strong>qualifica di saldatore</strong>, transitando davanti ad un bancale di tubolari di ferro del peso di circa 20 quintali, veniva attinto dalle barre posizionate sullo scaffale, che gli cadevano addosso, cagionandoli le lesioni in atti indicate</i>”.</p>
<p>In particolare si addebita all&#8217;imputato, quale datore di lavoro, “<i>una serie di condotte omissive, causalmente riconducibili all&#8217;infortunio, quali l&#8217;omessa redazione di un documento di valutazione dei rischi, l&#8217;omessa <strong>designazione di un RSPP</strong>, l&#8217;omessa informazione ai lavoratori sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro e di formazione dei medesimi sui rischi riferiti alle mansioni, l&#8217;omessa adozione nei locali di lavoro di apposita segnaletica di sicurezza</i>”.</p>
<p>E, secondo la Corte di appello, “<i>la mancanza di una formazione in senso formale dei lavoratori e soprattutto la mancanza di formazione e di un DVR riguardo alle procedure esecutive delle operazioni di movimentazione e di stoccaggio, rispetto alle quali regnava grande confusione tra i dipendenti dell&#8217;azienda &#8211; avendo alcuni (tra i quali il N. e la persona offesa) riferito che non era necessario rilegare le barre prima di riporle sulla scaffalatura, altri invece affermato il contrario &#8211; ha determinato l&#8217;evento, nel senso che, a giudizio della Corte territoriale, la rovinosa caduta delle barre &#8211; esclusa l&#8217;ipotesi difensiva di un intervento attivo del lavoratore &#8211; poteva essere stata provocata unicamente da un maldestro riposizionamento delle stesse, avvenuto la sera prima dei fatti, quando le barre erano state rimesse sullo scaffale, dopo essersi ribaltate, così come si trovavano</i>”.</p>
<p>Questi, molto in sintesi, alcuni dei <b>motivi del ricorso</b> presentato:</p>
<ul>
<li>“<i>Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione della dinamica dell&#8217;Infortunio e dunque in ordine all&#8217;accertamento della condotta omissiva colposa del datore di lavoro e della norma antinfortunistica violata</i>”;</li>
<li>“<i>Violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il profilo del travisamento della prova, per avere la Corte di appello fondato il proprio convincimento su un risultato di prova, la testimonianza della persona offesa costituitasi parte civile, incontestabilmente diverso da quello reale, non essendo stato accertato che le barre il giorno prima dell&#8217;Infortunio fossero state riposte in maniera disordinata sulla rastrelliera</i>”;</li>
<li>“<i>Violazione di legge e vizio di motivazione circa l&#8217;accertamento della colpevolezza dell&#8217;imputato al di là di ogni ragionevole dubbio in ordine alla prova del <strong>nesso causale</strong> tra la condotta omissiva colposa del datore di lavoro e la lesione riportata dal dipendente</i>”.</li>
</ul>
<p><b>Le indicazioni della Corte di Cassazione</b></p>
<p>La Cassazione rileva come i motivi di ricorso possano “<i>essere trattati congiuntamente</i>” e al riguardo “<i>si deve dare atto che, in effetti, su molti punti la ricostruzione del giudice di appello si fonda su argomentazioni che non spiegano adeguatamente come siano cadute le barre: la tesi è che sarebbero state mal riposte, ma il video difensivo dimostrerebbe (a detta del primo giudice) che ciò non basterebbe a determinare la caduta dei profilati, posto che, secondo quanto processualmente accertato, i bracci della rastrelliera su cui erano riposti, presentando un angolo di 3 gradi, ne avrebbe impedito in ogni caso la caduta</i>”.</p>
<p>Tuttavia – continua la Cassazione – “<i>le censure del ricorrente non colgono nel segno</i>” in quanto le modalità di caduta dei profilati non sono rilevanti ai fini del giudizio di responsabilità del datore di lavoro. Responsabilità che attiene invece a “<i>puntuali addebiti di carattere omissivo, che prescindono dalla esatta ricostruzione delle modalità dell&#8217;incidente: non avere il datore di lavoro approntato tutta una serie di accorgimenti, previsti dalla normativa antinfortunistica (predisposizione di DVR, informazione e formazione dei lavoratori sui rischi e sulle procedure di stoccaggio ecc.), che ben avrebbero potuto evitare/ridurre il rischio di verificazione dell&#8217;evento (caduta delle barre addosso al lavoratore), comunque pacificamente concretizzatosi, secondo modalità certamente non riconducibili ad un comportamento abnorme o eccentrico del soggetto infortunato</i>”.</p>
<p>E in questo senso, in estrema sintesi, “<i>entrambe le sentenze di merito hanno correttamente addebitato al prevenuto, sul piano colposo omissivo, i due profili della mancata gestione del rischio e del deficit di formazione dei lavoratori (ivi compreso il lavoratore infortunato), che hanno avuto indubbia rilevanza causale nella determinazione dell&#8217;evento</i>”.</p>
<p><b>La mancanza di valutazione e formazione</b></p>
<p>Infatti il primo giudice ha “<i>correttamente evidenziato la totale assenza nell&#8217;impresa dell&#8217;imputato di un documento di valutazione dei rischi nella forma autocertificata prevista obbligatoriamente dalla legge, sicché all&#8217;epoca dell&#8217;infortunio non vi era alcun documento che prevedesse la valutazione del rischio di caduta dall&#8217;alto delle barre collocate sul cantilever</i>”.</p>
<p>E non vi era alcun documento “<i>che attestasse una formazione o informazione dei dipendenti su rischi comuni o su rischi specifici connessi a quello di caduta del materiale accatastato sulle rastrelliere</i>”.</p>
<p>Ed è stato accertato, con valutazione di merito congrua e logica, “<i>come tale insindacabile in cassazione, che i lavoratori dell&#8217;impresa del V.DC. non erano a conoscenza di disposizioni specifiche che avessero ad oggetto le corrette modalità di esecuzione dei lavori, con riguardo ai rischi connessi al posizionamento delle barre sul cantilever</i>”.</p>
<p>Insomma, secondo il primo giudice, “<b><i>non era stato previsto dal datore di lavoro, nelle forme di legge, un rischio di caduta dall&#8217;alto di materiali stoccati, né i lavoratori erano stati formati e informati sulle procedure da utilizzare per minimizzare questo rischio</i></b>”.</p>
<p>E tale valutazione risulta consonante con quella formulata dalla Corte d&#8217;appello, “<i>secondo cui la mancanza di una formazione &#8211; formale e sostanziale &#8211; dei lavoratori riguardo alle procedure esecutive delle operazioni di movimentazione e di stoccaggio, nonché l&#8217;omessa redazione di un documento di valutazione dei rischi, ha avuto rilievo determinante nella causazione del sinistro e nell&#8217;addebito di responsabilità colposa del prevenuto</i>”.</p>
<p>La Cassazione ribadisce poi che la <b>valutazione dei rischi</b> ed il relativo documento “<b><i>costituiscono efficaci strumenti al servizio della sicurezza, consentendo la messa a fuoco delle situazioni pericolose e, conseguentemente, l&#8217;adozione delle adeguate misure di sicurezza</i></b><i>. Le omissioni o carenze del documento non fanno, tuttavia, venire meno gli ulteriori obblighi datoriali previsti dalla legge (Sez. 4, n. 24452 del 19/03/2015, Fontanin, Rv. 26372601). La constatazione del rischio impone ai garanti medesimi, nell&#8217;ambito delle loro rispettive competenze, di adottare le misure appropriate, nel caso totalmente mancate: il rischio non è stato previsto né valutato, quindi non è stato in alcun modo governato dal V.DC., nonostante la sua indubbia esistenza, tanto da non formarne neanche oggetto di informazione-formazione dei lavoratori, come era invece doveroso e obbligatorio per legge</i>”.</p>
<p>Dunque entrambe le sentenze di merito sono sostanzialmente concordi “<i>nell&#8217;evidenziare la responsabilità del datore di lavoro, per avere pacificamente <b>omesso di approntare il DVR e di formare i lavoratori sui rischi connessi all&#8217;utilizzo delle scaffalature in questione</b>, <b>omissioni ritenute congruamente riconducibili, sul piano controfattuale, all&#8217;incidente</b> <b>in disamina, visto che quel rischio &#8211; che avrebbe dovuto essere adeguatamente valutato e su cui i lavoratori avrebbero dovuto essere specificamente formati &#8211; si è poi concretizzato proprio in ragione di tali mancanze</b></i>”.</p>
<p>E la richiesta del ricorrente sul tema della <strong>formazione dei lavoratori</strong> è inammissibile, perché “<i>pretende una rivalutazione dei fatti da parte della cassazione in senso difforme da quanto accertato da entrambi i giudici di merito, i quali hanno congruamente e logicamente motivato in ordine alla mancanza di una corretta formazione dei lavoratori da parte dell&#8217;imputato, al di là di una mera formazione ‘sul campo’, chiaramente inidonea e comunque insufficiente rispetto a quanto prescritto dalla normativa antinfortunistica</i>”.</p>
<p><b>Le conclusioni della Corte di Cassazione</b></p>
<p>La Corte di Cassazione, dopo aver risposto negativamente anche ad altri motivi del ricorso, <b>rigetta il ricorso</b> e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al rimborso delle spese di giudizio in favore della parte civile.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Licenziamento: reintegrazione se la lettera è sbagliata</title>
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		<pubDate>Mon, 10 Sep 2018 09:08:29 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Legale]]></category>

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		<description><![CDATA[Se la lettera di licenziamento descrive in maniera diversa da quella di contestazione disciplinare la condotta posta a base del recesso, si applica la reintegrazione sul posto di lavoro (oltre al risarcimento del danno entro le 12 mensilità), in quanto tale imprecisione non è un vizio meramente formale, ma fa [continua...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p id="U41761239014cKD" class="paragrafo">Se la lettera di licenziamento descrive in maniera diversa da quella di contestazione disciplinare la condotta posta a base del recesso, si applica la reintegrazione sul posto di lavoro (oltre al risarcimento del danno entro le 12 mensilità), in quanto tale imprecisione non è un vizio meramente formale, ma fa venire meno i presupposti dell’atto. Così la Corte di cassazione, con la <strong>sentenza 21265/2018</strong> depositata ad inizio settembre, che ha definito la controversia sul licenziamento disciplinare intimato da un’azienda nei confronti di un dipendente che si era assentato senza giustificazione per tre giorni consecutivi.</p>
<p id="U417612390140wF" class="paragrafo">Il lavoratore ha impugnato il licenziamento, sostenendo che era stato irrogato per una violazione diversa da quella oggetto di contestazione: nella lettera di recesso, infatti, era stata invocata la violazione dell’articolo 41, lettera c, del Ccnl applicabile (recidiva nelle mancanze del dipendente), mentre nella contestazione iniziale era stato addebitato un solo episodio, la mancata presentazione in servizio per tre giorni consecutivi.</p>
<p id="U41761239014ZgG" class="paragrafo">Il tribunale di Lecce ha riconosciuto questo vizio, ma gli ha assegnato natura meramente procedurale, applicando di conseguenza il regime sanzionatorio previsto dall’<strong>articolo 18</strong> , comma 6, dello statuto dei lavoratori (risarcimento tra le 6 e le 12 mensilità).</p>
<p id="U41761239014Kv" class="paragrafo">La Corte d’appello ha riformato la decisione e disposto la reintegra del lavoratore (condannando la società anche a pagare un risarcimento del danno), ritenendo che nella fattispecie doveva applicarsi il diverso – e più rigoroso – regime previsto dall’articolo 18, comma 4, dello statuto, per i casi di inesistenza del fatto.</p>
<p id="U41761239014OXF" class="paragrafo">La Cassazione ha confermato tale lettura, escludendo che nel caso in questione potesse applicarsi il regime sanzionatorio delle violazioni meramente formali e procedurali. Tale regime, ricorda la Corte, si applica in alcuni casi individuati dalla stessa giurisprudenza di legittimità (omessa audizione del dipendente, violazione dei termini previsti dal Ccnl, genericità della contestazione, mancata comunicazione dei motivi del recesso). Nel caso in questione, osserva la sentenza, il fatto oggetto del licenziamento non coincide quello contestato, quindi, si applica necessariamente la tutela reintegratoria “attenuata” del comma 4.</p>
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		<title>Doppia protezione per il know how aziendale</title>
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		<pubDate>Mon, 10 Sep 2018 09:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[scavazza]]></dc:creator>
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		<category><![CDATA[Privacy]]></category>

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		<description><![CDATA[Il decreto legislativo 11 maggio 2018 n. 63, in vigore dal 22 giugno, ha innovato il codice della proprietà industriale, incidendo in modo significativo sulla tutela del segreto commerciale. Le modifiche si adeguano alla recente direttiva comunitaria, volta a uniformare un sistema squilibrato, con livelli di protezione difformi e più [continua...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il decreto legislativo 11 maggio 2018 n. 63, in vigore dal 22 giugno, ha innovato il codice della proprietà industriale, incidendo in modo significativo sulla tutela del segreto commerciale. Le modifiche si adeguano alla recente direttiva comunitaria, volta a uniformare un sistema squilibrato, con livelli di protezione difformi e più blandi in alcuni Stati, di ostacolo alla leale concorrenza e alla competitività imprenditoriale. L’obiettivo condivisibile della riforma è consistito dunque nel contemperare la libertà dell’idea e della sua diffusione (è il caso del reverse engineering) con il divieto dello sfruttamento di informazioni destinate a rimanere segrete, sul presupposto di condizioni di base.</p>
<p>Ecco allora che la nuova disciplina incide sulla tutela civile e penale, attraverso la tecnica di innesti nell’impianto codicistico attuale. In particolare, l’art. 98 del codice della proprietà industriale, nel definire la nozione di segreto commerciale, vincola la successiva tutela alla contemporanea esistenza di tre fattori, consistenti nel carattere non noto o facilmente accessibile agli addetti ai lavori, nell’intrinseco valore economico, nella sottoposizione da parte del legittimo detentore «a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete». Soprattutto tale prescrizione appare profondamente innovatrice, in quanto configura un obbligo di predisporre protocolli interni di secretazione, condizione indispensabile per fondare l’illecito utilizzo del terzo e la conseguente responsabilità. Infatti il successivo articolo prevede il diritto del legittimo detentore di vietare l’acquisizione, la rivelazione o l’utilizzo dei segreti commerciali. La formulazione non è impeccabile dal punto di vista stilistico, anzi appare da un lato ridondante e dall’altro ambigua, contemplando un’eccezione nel «caso in cui essi siano stati conseguiti in modo indipendente dal terzo». L’inciso sembra alludere a situazioni in cui quest’ultimo abbia ottenuto autonomamente e per vie legittime (fortuite?) le informazioni rientranti nel segreto commerciale.</p>
<p>L’architettura complessiva della riforma si innerva nell’art. 623 c.p., secondo un climax ascendente che riserva alla sfera penale i comportamenti dotati di un disvalore maggiore e come tali non trattabili con lo strumentario civilistico. Così, viene punita con la reclusione fino a due anni la condotta di chi, in ragione del suo stato o ufficio, professione o arte, venuto a conoscenza di segreti commerciali o di notizie destinate a rimanere segrete sopra scoperte o invenzioni scientifiche, provvede a rivelarli o a utilizzarli a proprio o altrui profitto. Il secondo comma estende l’incriminazione a chiunque proceda ad analoga rivelazione o impiego sul presupposto di un’acquisizione abusiva del segreto commerciale.</p>
<p>In sostanza, semplificando, le condotte preparatorie sono fonte di responsabilità civile, mentre il quasi naturale sviluppo, lo sfruttamento economico del segreto, assume rilevanza penale. Sul piano teorico la distinzione è chiara, non altrettanto su quello concreto, dal momento che il profitto atteso è intrinsecamente collegato all’illecita rivelazione o impiego. Specie in considerazione che l’animus lucrandi è inteso dalla giurisprudenza in modo estensivo, comprensivo di ogni sorta di utilità, anche non patrimoniale, come nel caso della soddisfazione di un rancore nutrito nei confronti del legittimo titolare del segreto.</p>
<p>L’art. 623 c.p. prevede inoltre un’aggravante se il reato è commesso mediante strumenti informatici; la punibilità è a querela di parte. Infine, il Dlgs interviene sull’art. 388 c.p., estendendo il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice anche all’inosservanza di quelli emessi in funzione inibitoria o correttiva dei diritti di proprietà industriale o di omessa riservatezza. Nel complesso, una riforma equilibrata, che adatta le linee comunitarie alle peculiarità del nostro sistema imprenditoriale, nel tentativo di fornire maggiore incisività di tutela e rafforzare la competitività del made in Italy.</p>
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		<title>Cassazione, il ministero risarcisce la famiglia per l’affissione a scuola di dati sanitari del minore</title>
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		<pubDate>Mon, 16 Jul 2018 07:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[scavazza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legale]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>

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				<content:encoded><![CDATA[<p>L’esposizione in luogo antistante l’istituto delle graduatorie per l’ammissione a un privilegio scolastico, legato allo stato di salute del minore, danneggia anche la privacy dei propri familiari, che hanno diritto a pretendere dall’amministrazione il risarcimento dei danni non patrimoniali. La Corte di cassazione con la <strong>sentenza n. 16186</strong> depositata ieri ha respinto il ricorso principale proposto dal ministero dell’Istruzione contro la legittimazione dei genitori ad agire in giudizio in conto proprio e per l’altra propria figlia minore. Il ministero negava anche il carattere lesivo della privacy attribuito alla pubblicazione tramite affissione di una graduatoria sull’ammissione a corsi scolastici.</p>
<p>La Cassazione ricorda al ministero che è ormai dato acclarato per la giurisprudenza che la salute di un minore costituisca quel dato «personale» e «sensibile» protetto dalla disciplina privacy. E la tutela apprestata è spendibile tanto a favore del minore stesso quanto dei suoi congiunti legati da «vincoli di comunanza» di vita familiare e domestica. Questo perchè &#8211; come ampiamente argomenta la Corte &#8211; il disagio dovuto allo stato di salute del familiare è dato sensibile anche per chi con lui convive.</p>
<p>Quindi una selezione che tenga conto della malattia come privilegio concorsuale al fine di conseguire l’ammissione a corsi scolastici fa sì che la condizione del minore sia resa conoscibile ad altri, ben oltre le figure necessariamente tenute a esserne edotte. Da qui la piena azionabilità da parte dei genitori, e anche per l’altra figlia minore, della tutela approntata dalla disciplina privacy in caso di diffusione di dati sensibili, in questo caso di quelli attinenti allo stato di salute. Un dato sensibile non solo per l’alunno ma anche per la sua famiglia perché storicamente la presenza di un congiunto “invalido” in una famiglia è socialmente considerato un disagio.</p>
<p>Conclude la Corte che anche se a fronte di situazioni disagiate, legate allo stato di salute di un congiunto, la legge appronta strumenti di sostegno economico e sociale lo stesso tale condizione è un dato sensibile da trattare con la stessa riservatezza imposta dalla legge privacy di quando un ammalato espone a un terzo o a una pubblica amministrazione la propria malattia. E testualmente afferma la Cassazione che la sensibilità del dato non dipende dall’essere attinente alla fisicità della persona, ma dalla consapevolezza sociale dell’esistenza di un disagio familiare.</p>
<p>La Corte di cassazione respinge anche la pretesa dei genitori della minore di veder cassata la parte della sentenza di merito in cui il giudice riconoscendo un concorso di colpa aveva ridotto proporzionalmente il risarcimento dei danni. Giudizio non rivedibile in sede di legittimità in quanto valutazione di merito sulla causalità del mancato comportamento riduttivo del danno da parte dei familiari, che nel caso concreto non avevano provveduto a chiedere immediatamente la sospensione della pubblica diffusione della graduatoria affissa nella piazzetta antistante l’ingresso della scuola.</p>
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