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	<title>Essebi Consulting &#187; Salute &amp; Sicurezza</title>
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		<title>Primo soccorso: attrezzature e presidi obbligatori nelle aziende</title>
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		<pubDate>Thu, 13 Dec 2018 09:24:48 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Salute & Sicurezza]]></category>

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		<description><![CDATA[Il contenuto della cassetta di pronto soccorso In merito agli obblighi di primo soccorso, si segnala che nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B previsti nel Decreto del Ministro della salute 15 luglio 2003, n. 388 si ricorda che il datore di lavoro deve garantire [continua...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2><b>Il contenuto della cassetta di pronto soccorso</b></h2>
<p>In merito agli obblighi di primo soccorso, si segnala che nelle aziende o unità produttive di <b>gruppo A</b> e di <b>gruppo B</b> previsti nel <strong>Decreto del Ministro della salute 15 luglio 2003, n. 388</strong> si ricorda che il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:</p>
<ul>
<li><b>cassetta di primo soccorso</b>, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell’Allegato 1 del decreto;</li>
<li>un <b>mezzo di comunicazione idoneo</b> ad attivare rapidamente il sistema d’emergenza del Servizio sanitario nazionale.</li>
</ul>
<p>Riprendiamo dall’allegato 1 del DM 388/2003 il <b>contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso</b>:</p>
<ul>
<li>Guanti sterili monouso (5 paia);</li>
<li>Visiera paraschizzi;</li>
<li>Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1);</li>
<li>Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro &#8211; 0,9%) da 500 ml (3);</li>
<li>Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10);</li>
<li>Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2);</li>
<li>Teli sterili monouso (2);</li>
<li>Pinzette da medicazione sterili monouso (2);</li>
<li>Confezione di rete elastica di misura media (1);</li>
<li>Confezione di cotone idrofilo (1);</li>
<li>Confezioni di cerotti di varie misure pronti all&#8217;uso (2);</li>
<li>Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2);</li>
<li>Un paio di forbici;</li>
<li>Lacci emostatici (3);</li>
<li>Ghiaccio pronto uso (due confezioni);</li>
<li>Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2);</li>
<li>Termometro;</li>
<li>Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa”.</li>
</ul>
<h2><b>Il contenuto del pacchetto di medicazione</b></h2>
<p>Invece nelle aziende o unità produttive di <b>gruppo C</b>, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:</p>
<ul>
<li>pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell’Allegato 2 del decreto;</li>
<li>un <b>mezzo di comunicazione</b> idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del SSN.</li>
</ul>
<p>Questo il <b>contenuto minimo del pacchetto di medicazione</b> con riferimento all’Allegato 2 del DM 388/2003:</p>
<ul>
<li>Guanti sterili monouso (2 paia);</li>
<li>Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1);</li>
<li>Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1);</li>
<li>Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1);</li>
<li>Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3);</li>
<li>Pinzette da medicazione sterili monouso (1);</li>
<li>Confezione di cotone idrofilo (1);</li>
<li>Confezione di cerotti di varie misure pronti all&#8217;uso (1);</li>
<li>Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1);</li>
<li>Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1);</li>
<li>Un paio di forbici (1);</li>
<li>Un laccio emostatico (1);</li>
<li>Confezione di ghiaccio pronto uso (1);</li>
<li>Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1);</li>
<li>Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza”.</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Nello specifico fare riferimento a quanto previsto per la classificazione aziendale dal DM 388/2003.</strong></span></p>
<p>Si ricorda poi che il contenuto minimo della cassetta di <strong>primo soccorso</strong> e del pacchetto di medicazione viene “aggiornato con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto dell’evoluzione tecnico-scientifica”.</p>
<p>Inoltre la cassetta di primo soccorso e il pacchetto di medicazione “devono essere:</p>
<ul>
<li>mantenuti in condizione di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile;</li>
<li>integrati sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale”.</li>
</ul>
<p>Non bisogna poi dimenticare che nelle aziende o unità produttive di gruppo A, anche consorziate, “il datore di lavoro, sentito il <strong>medico competente</strong>, quando previsto, oltre alla cassetta di primo soccorso, è tenuto a garantire il <b>raccordo tra il sistema di primo soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria</b> di cui al d.p.r. del 27 marzo 1992 e successive modifiche”.</p>
<p>E nelle aziende o unità produttive che hanno “lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l’azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale”.</p>
<h2><b>Manutenzione dei presidi e delle attrezzature </b></h2>
<p>Concludiamo fornendo alcune indicazioni sulla <b>manutenzione e integrazione dei presidi e delle attrezzature</b>.</p>
<p>Inoltre, deve essere predisposto un piano “affinché il personale addetto effettui periodicamente un controllo del contenuto e della validità dei presidi medico-chirurgici, del <strong>pacchetto di medicazione</strong> e della cassetta di primo soccorso”.</p>
<p>E se ritenuto necessario, a seconda dei rischi presenti in azienda, “si consiglia di provvedere ad una personalizzazione dei presidi, aggiungendo eventualmente attrezzature per l’immobilizzazione dell’infortunato e presidi per la mobilizzazione atraumatica” (la messa in opera di una serie di manovre atte a garantire il trasferimento del traumatizzato dal luogo in cui giace in seguito all&#8217;evento traumatico, ad un piano rigido mantenendo l&#8217;allineamento e l&#8217;immobilizzazione del rachide, ndr). In tal caso “è necessario addestrare gli <strong>addetti al primo soccorso</strong> al corretto utilizzo di tali presidi con una specifica formazione”.</p>
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		<item>
		<title>Ambienti confinati: procedure di ispezione e verifica degli impianti</title>
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		<pubDate>Thu, 13 Dec 2018 09:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[scavazza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute & Sicurezza]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;ATS di Pavia ha predisposto una “specifica procedura il cui campo di applicazione comprende tutti gli interventi ispettivi, effettuati su richiesta o programmati di iniziativa, che comportano un’ispezione e/o verifica di impianti o attrezzature in ambienti confinati. Le istruzioni contenute in procedura sono da intendersi come vincolanti e imprescindibili per [continua...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;ATS di Pavia ha predisposto una “specifica <b>procedura </b>il cui campo di applicazione comprende tutti gli interventi ispettivi, effettuati su richiesta o programmati di iniziativa, che comportano un’ispezione e/o verifica di impianti o attrezzature in ambienti confinati. Le istruzioni contenute in procedura sono da intendersi come vincolanti e imprescindibili per ottenere effettivi risultati di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per gli operatori che devono valutare e decidere le azioni conseguenti l’attività ispettiva, al fine di perseguire obiettivi di omogeneità e trasparenza nei comportamenti”.</p>
<p>Si segnala che destinatario della procedura “è tutto il personale PSAL di vigilanza e ispezione adeguatamente informato, formato, addestrato ed in possesso di idoneità specifica alla mansione con particolare riferimento al possibile ingresso in <strong>ambienti confinati</strong>”. Tuttavia queste attività Ispettive “riguardano anche altre Amministrazioni quali l’Inail”.</p>
<h2><b>La procedura di ispezione e verifica</b></h2>
<p>Lo <b>scopo dell’elaborato</b> è la definizione della procedura di intervento negli spazi confinati da parte di operatori del servizio di vigilanza, e nello specifico:</p>
<ol start="1" type="1">
<li>“definisce le modalità operative per effettuare le ispezioni e le verifiche di impianti ed attrezzature;</li>
<li>si propone di prevenire cause di incidenti e/o infortuni derivanti dall’accesso imprudente, migliorare la qualità dell’intervento e rendere il più possibile omogeneo il comportamento degli operatori dell’U.O.C PSAL definendo anche standard metodologici e qualitativi di riferimento”.</li>
</ol>
<p>Nel documento sono riportate alcuni stralci della procedura con riferimento specifico a:</p>
<ul>
<li>Pianificazione e programmazione delle attività di ispezioni in ambiente sospetto di inquinamento o confinato</li>
<li>Pianificazione e programmazione delle attività di verifica in ambiente sospetto di inquinamento o confinato</li>
<li>Azioni preliminari all’intervento di verifica di impianti ed attrezzature identificabili come ambienti sospetti di inquinamento o confinati</li>
<li>Azioni preliminari all’intervento di ispezione in ambiente sospetto di inquinamento o confinato</li>
<li>Accesso in ambiente sospetto di inquinamento o confinato</li>
<li>Strumentazione in dotazione agli operatori PSAL.</li>
</ul>
<h2><b>L’accesso in ambiente sospetto di inquinamento o confinato </b></h2>
<p>Ci soffermiamo sulle indicazioni per l’<b>accesso in ambiente sospetto di inquinamento o confinato.</b></p>
<p>Prima di effettuare l’accesso ad un <strong>ambiente confinato</strong> o sospetto di inquinamento “l’operatore deve:</p>
<ol start="1" type="1">
<li>in caso di verifica di impianti e attrezzature acquisire il permesso di lavoro (o modulo autorizzativo) e compilare la Check list, controfirmata dal datore di lavoro o da un suo delegato;</li>
<li>attivare l’apparecchio portatile di misurazione in continuo della concentrazione di ossigeno e dell’esplosività (in dotazione all’operatore ATS) e verificare che il valore del contenuto di ossigeno risulti all’incirca pari al 21% vol e che il livello di esplosività LEL (limite inferiore di esplosività) sia pari a 0% vol; verificare inoltre la validità della taratura degli strumenti;</li>
<li>attivare l’apparecchio portatile di misurazione in continuo della concentrazione di gas tossici, nocivi e/o pericolosi (forniti dall’azienda) e verificare che il livello dei contaminanti sia inferiore ai valori minimi di esposizione professionale (VLEP);</li>
<li>accertarsi dell’esistenza di una progettazione dell’emergenza per il salvataggio di operatori non collaboranti all’interno di <strong>ambienti confinati</strong> o sospetti di inquinamento;</li>
<li>verificare che sia stata attivata la ventilazione prevista da mantenere per tutto il tempo di permanenza all’interno dell’ambiente confinato; comunque, prima di rientrare, si dovrà compiere nuovamente un controllo dell’atmosfera ambientale;</li>
<li>utilizzare DPI (dispositivi di protezione individuale) ed attrezzature di lavoro adeguati ed idonei secondo la tipologia dell’ambiente oggetto dell’ispezione/verifica, in modo appropriato secondo l’addestramento ricevuto; in particolare indossare una semimaschera quando è accertata, o non può essere esclusa, la presenza di gas, vapori tossici/nocivi o polveri/aerosol e quando non è possibile assicurare un’efficiente areazione ed una completa bonifica dell’ambiente confinato, oppure, in caso di presenza di gas irritanti, una maschera a pieno facciale che consenta la protezione anche degli occhi al fine di garantire una specifica protezione delle vie respiratorie per gli inquinanti presenti. Tali maschere devono avere dispositivi filtranti adeguati e idonei, con filtri antigas/vapori/particolati. Il filtro deve essere appropriato (tipo e classe) per i contaminanti e le concentrazioni presenti. Le normali maschere con filtri antigas, pur dotate di filtri specifici per le sostanze tossiche, non sono adeguate alle operazioni in luoghi confinati, laddove oltre alla presenza di sostanze irritanti, tossiche o nocive, vi possa essere carenza di ossigeno; in tal caso è necessario adottare un Dispositivo di Protezione delle vie respiratorie di tipo isolante. Valutare l’ipotesi del fit-test;</li>
<li>verificare che, l’eventuale sorgente autonoma di energia (gruppo elettrogeno) sia collocata in posizione idonea, tenendo conto dell’emissione di fumi che possono entrare nell’ambiente confinato e della gestione dei luoghi conduttori ristretti in conformità alle norme tecniche di riferimento;</li>
<li>dotarsi di segnalatore acustico tipo “cicala o tromba” (in dotazione all’operatore ATS), e similmente l’operatore esterno di segnalatore acustico (tromba, cicala, suoneria), al fine di garantire e mantenere attivo un adeguato sistema di comunicazione, sonoro, vocale o visivo in modo da permettere all’operatore impegnato all&#8217;interno dell&#8217;ambiente confinato di tenersi in contatto con quelli all&#8217;esterno, e di lanciare l&#8217;allarme in caso di emergenza;</li>
<li>verificare l’attuazione delle misure di emergenza, la disponibilità del personale e dei mezzi di soccorso ed, in particolare, la presenza sul posto della persona addetta al primo soccorso”.</li>
</ol>
<h2><b>I risultati dell’applicazione della procedura</b></h2>
<p>Si indica, in definitiva, che la procedura, presentata a suo tempo ai componenti del comitato ex art. 7 del d.lgs. 81/08, ha di fatto obbligato le aziende ad una maggior presa di coscienza della problematica che ha di fatto portato a due grossi <b>risultati</b>:</p>
<ol start="1" type="1">
<li>una sensibile riduzione delle ispezioni interne rispetto al passato grazie alla ricerca e all&#8217;utilizzo di mezzi alternativi per l’effettuazione, in particolare delle verifiche periodiche (telecamere, macchine fotografiche, endoscopi, specchi, ecc.), messi a disposizione dalle aziende;</li>
<li>efficace attività di prevenzione in quanto, applicando la procedura, con l’invio alle aziende della check list N.1 (tabella 1), queste si sono viste costrette a rivedere, non solo gli aspetti legati agli obblighi normativi, ma soprattutto gli aspetti sostanziali di applicazione, in particolare del <strong>d.p.r. 177/2011</strong> (presenza in tutti i casi di personale aziendale formato e presente durante tutte le operazioni, messa in opera di tutte le procedure per gestire le eventuali emergenze, invio puntuale di tutta la documentazione richiesta dal servizio PSAL)”.</li>
</ol>
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		<item>
		<title>Sul trattamento non autorizzato di rifiuti pericolosi e bombole di gas</title>
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		<pubDate>Thu, 13 Dec 2018 09:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[scavazza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Legale]]></category>
		<category><![CDATA[Salute & Sicurezza]]></category>

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		<description><![CDATA[Bombole di gas: rischi lavorativi correlati all’utilizzo, alla movimentazione, alla revisione e allo smaltimento. Si presenta la Sentenza della Cassazione Penale n. 18663 del 30 aprile 2018 relativa ad un infortunio mortale avvenuto durante le operazioni di trattamento, benché non autorizzate, di rifiuti pericolosi come bombole metalliche contenenti ossigeno. L’infortunio [continua...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Bombole di gas</b>: rischi lavorativi correlati all’utilizzo, alla movimentazione, alla revisione e allo smaltimento.</p>
<p>Si presenta la <b>Sentenza della Cassazione Penale n. 18663 del 30 aprile 2018</b> relativa ad un infortunio mortale avvenuto durante le operazioni di trattamento, benché non autorizzate, di rifiuti pericolosi come <strong>bombole metalliche</strong> contenenti ossigeno.</p>
<h2><b>L’infortunio mortale e le contestazioni</b></h2>
<p>Nella pronuncia della Cassazione si indica che con sentenza del 2016 la Corte di appello di Bari &#8211; in parziale riforma di una precedente sentenza del giudice dell&#8217;udienza preliminare (GUP) del Tribunale di Foggia &#8211; ha riconosciuto “<i>le attenuanti generiche e rideterminato la pena inflitta ad A.P. in anni due di reclusione, con pena sospesa, confermando nel resto la declaratoria di penale responsabilità dell&#8217;imputato in relazione all&#8217;omicidio colposo avvenuto il 6.7.2010 in danno del lavoratore D.C., dipendente dell&#8217;imputato</i>”.</p>
<p>In particolare, si addebita ad A.P., come titolare della omonima impresa individuale, “<b><i>di non aver impedito che i dipendenti F.F. e D.C. effettuassero operazioni di trattamento di rifiuti pericolosi consistiti in bombole metalliche contenenti ossigeno, sebbene l&#8217;impresa fosse autorizzata ad eseguire unicamente l&#8217;attività di messa in riserva finalizzata al recupero di rifiuti non pericolosi</i></b>”.</p>
<p>E l’infortunio avveniva secondo le seguenti modalità: “<i>il F.F., nell&#8217;eseguire l&#8217;operazione di svitamento della valvola di testa di una <strong>bombola di ossigeno</strong>, avvalendosi di un martello, provocava l&#8217;esplosione della bombola che veniva proiettata ad elevata velocità e colpiva il D.C., che si trovava poco distante intento al sezionamento di altra bombola metallica, provocandogli imponenti lesioni cranio-encefaliche che ne determinavano il decesso</i>”.</p>
<h2><b>I motivi del ricorso per cassazione</b></h2>
<p>Sono tre i motivi presentati il difensore dell&#8217;imputato nel <b>ricorso per cassazione</b>.</p>
<p>Il <b>primo</b> riguarda la “<i>violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione all&#8217;accertamento della penale responsabilità dell&#8217;imputato</i>”.</p>
<p>Si deduce che le argomentazioni della sentenza impugnata “<i>mal si conciliano con gli elementi probatori acquisiti in fase processuale, non considerando l&#8217;imprevedibilità dell&#8217;evento sulla scorta della corretta applicazione del principio di affidamento. In tale prospettiva sottolinea come dal ‘documento di trasporto’ relativo alle <strong>bombole di ossigeno</strong> trattate dai due dipendenti si evinca che le stesse fossero state precedentemente bonificate, tanto da divenire materiale ferroso che ben avrebbe potuto essere lavorato per la messa in riserva dei rifiuti in questione</i>”. E l&#8217;illogicità motivazionale della sentenza dipende dall’attribuzione di attendibilità a dichiarazioni del teste N., “<i>secondo cui le bombole alienate all&#8217;imputato non erano state bonificate e al momento di consegna delle stesse la bolla di accompagnamento non era stata compilata</i>”.</p>
<p>Si rileva poi – sempre a parere del ricorrente &#8211; che dal compendio probatorio “<i>manchi la prova certa che l&#8217;attività di sezionamento delle bombole, eseguita impropriamente con un cannello ossiacetilenico e con un rudimentale martello, fossero state effettivamente disposte dal datore di lavoro. Al riguardo segnala come il D.C. svolgesse la sola attività di messa in riserva del materiale ed il F.F. la funzione di autista, e che risulta accertato che quest&#8217;ultimo si sia adoperato nell&#8217;attività di smontaggio delle bombole a seguito di una espressa richiesta di ausilio proveniente (non dall&#8217;imputato ma) dal D.C.. Ritiene che si trattò di comportamenti del tutto avventati, esorbitanti dal procedimento di lavoro, compiuti con modalità del tutto anomale ed estranee ai normali schemi lavorativi, come tali interruttivi del <strong>nesso causale</strong> rispetto alla ritenuta condotta omissiva addebitata al A.P</i>.”.</p>
<p>Gli altri <b>due motivi</b> del ricorso riguardano:</p>
<ul>
<li>mancanza di motivazione in ordine alla pena irrogata;</li>
<li>violazione di legge nella determinazione della pena e nel computo del termine prescrizionale.</li>
</ul>
<h2><b>Le indicazioni della Corte di Cassazione</b></h2>
<p>La Corte di Cassazione indica, innanzitutto, che il primo motivo “è inammissibile in quanto svolge censure non consentite in sede di legittimità e comunque manifestamente infondate”.</p>
<p>Si ricorda che per questo caso la Corte di appello “<i>ha confermato il giudizio di primo grado in ordine alla responsabilità del prevenuto per il reato di omicidio colposo in contestazione. Ne deriva che ci si trova di fronte ad una cd. ‘doppia conforme’, nel senso che le motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado si integrano a vicenda, formando un unico percorso logico-argomentativo che, nel caso in esame, appare certamente congruo, logico e adeguato, oltre che giuridicamente corretto</i>”.</p>
<p>E d’altronde, come spesso ripetuto dalla Cassazione in risposta a ricorsi, la cassazione non può rivalutare il compendio probatorio “<i>in senso alternativo o diverso rispetto a quanto effettuato dai giudici di merito; lo scrutinio del giudice di legittimità è limitato a compiere una valutazione di adeguatezza logico-giuridica del percorso argomentativo adottato nella sentenza impugnata, e sotto questo profilo si ritiene che il provvedimento di cui si discute vada esente dalle critiche sollevate dall&#8217;imputato</i>”.</p>
<p>Infatti il corpo motivazionale della sentenza impugnata analizza “<i>in maniera esauriente, corretta e plausibile i fatti, la posizione di garanzia dell&#8217;imputato e le sue manchevolezze sul piano cautelare, con particolare riguardo alla pacifica <b>mancanza di autorizzazione della ditta del A.P. in ordine al trattamento di bombole</b>: la ditta del ricorrente era abilitata solo alla messa in riserva di materiale ferroso, e non poteva perciò ricevere nel proprio deposito bombole o comunque contenitori di gas compressi di qualsivoglia natura, trattandosi in ogni caso di rifiuti pericolosi che devono essere necessariamente trattati da ditte specializzate, che utilizzano specifici macchinari di cui la ditta dell&#8217;imputato non era dotata, nonché di personale con specifica formazione, nel caso pacificamente assente</i>”.</p>
<p>E riguardo al <strong>nesso causale</strong> “<i>la sentenza osserva, plausibilmente, che <b>se le bombole non fossero state acquisite dalla ditta del prevenuto l&#8217;evento non si sarebbe verificato</b>: i due dipendenti non erano dotati delle attrezzature necessarie per trattare le bombole, in quanto il taglio con la cesoia non garantiva dalla esposizione a rischio; il contesto lavorativo era tale da comportare l&#8217;uso di attrezzi inadeguati quali il martello ed il cannello; il A.P. era sul posto al momento dell&#8217;infortunio e non poteva essergli sfuggito il carico di bombole, né risulta che abbia dato indicazioni adeguate al personale per il loro trattamento. In definitiva, la tenuta logico-giuridica delle argomentazioni addotte dai giudici di merito per affermare la responsabilità colposa del ricorrente in ordine all&#8217;evento in disamina le rende insindacabili nella presente sede di legittimità</i>”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Rimandando alla lettura integrale della sentenza, ci soffermiamo brevemente sulla risposta altri due motivi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Anche il <b>secondo motivo</b>, come argomentato dalla Corte, “è inammissibile, siccome manifestamente infondato”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>È invece fondato il <b>terzo motivo</b> di doglianza, “dovendosi sicuramente ritenere, alla luce dei fatti accertati e delle violazioni riscontrate, che le contravvenzioni di cui ai capi 2 e 3 di rubrica siano state commesse in epoca coeva all&#8217;infortunio sul lavoro in disamina, avvenuto nel luglio del 2010”.</p>
<p>Pertanto – continua la Corte – “essendo certamente decorso il termine prescrizionale massimo di cinque anni, e non ricorrendo i presupposti per un proscioglimento nel merito ai sensi dell&#8217;art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l&#8217;insussistenza dei fatti-reato in questione, gli stessi vanno dichiarati estinti per prescrizione, con conseguente annullamento in parte qua della sentenza impugnata, anche con riferimento alla relativa pena, come determinata a titolo di continuazione, di mesi 2 e giorni 20 di reclusione, che va eliminata”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In definitiva la Corte di Cassazione <b>annulla senza rinvio</b> la sentenza impugnata “limitatamente alle contravvenzioni di cui ai capi 2 e 3 perché estinte per prescrizione ed elimina la relativa pena come determinata a titolo di continuazione di mesi 2 e giorni 20 di reclusione”. E dichiara il ricorso “inammissibile nel resto”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Formazione sicurezza: il datore di lavoro non può erogare formazione</title>
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		<pubDate>Wed, 10 Oct 2018 07:38:33 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Risorse umane]]></category>
		<category><![CDATA[Salute & Sicurezza]]></category>

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		<description><![CDATA[E&#8217; escluso che i datori di lavoro possano organizzare corsi di formazione in materia di sicurezza, sia in modalità frontale sia in e-learning. I soggetti formatori sono solo quelli individuati dall&#8217;accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016. In tal senso si è espressa la Commissione per gli interpelli presso il ministero [continua...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; escluso che i datori di lavoro possano organizzare corsi di formazione in materia di sicurezza, sia in modalità frontale sia in e-learning. I soggetti formatori sono solo quelli individuati dall&#8217;accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016. In tal senso si è espressa la Commissione per gli interpelli presso il ministero del Lavoro con <strong>l&#8217;interpello 7/2018 del 1° ottobre</strong> in risposta a un quesito del Cnr.<br />
Il quesito si muove dalla disposizione dettata dall&#8217;allegato A dell&#8217;accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 il quale non escludeva che il datore di lavoro potesse essere direttamente organizzatore del corso di formazione e di aggiornamento dei propri dipendenti. L&#8217;allegato I dello stesso accordo prevedeva altresì, in via residuale, che il datore di lavoro, a seguito di eventuale richiesta di collaborazione all&#8217;ente bilaterale o dall&#8217;organismo paritetico, in base all&#8217;articolo 37, comma 12, del testo unico, trascorsi inutilmente 15 giorni, avrebbe potuto procedere autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività formative.<br />
Con il successivo accordo del 7 luglio 2016, relativo alla durata e ai corsi minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione (Rspp e Aspp), viene ampliata anche a tali soggetti la possibilità di formazione con le modalità e-learning, al loro aggiornamento e alla formazione specifica dei lavoratori delle aziende inserite nel “rischio basso”.<br />
Tale ultimo accordo, tra l&#8217;altro, individua i soggetti formatori e nel quesito posto alla commissione si ritiene si applichi anche nei confronti dei datori di lavoro che, in base al precedente accordo del 2011 avrebbero potuto organizzare, anche in modalità e-learning, per i propri lavoratori. Si tratta di una facoltà che ora non è più possibile esercitare.<br />
La risposta all&#8217;interpello precisa e conclude che i soggetti che possono erogare la formazione in e-learning sono solo quelli individuati al punto 2 dell&#8217;allegato A dell&#8217;accordo 2016. Tra questi occorre ricordare le Regioni e Province autonome, gli enti di formazione accreditati, le università, l&#8217;Inail, i vigili del fuoco, le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, i ministeri del Lavoro, della Salute, dell&#8217;Interno, dello Sviluppo economico, il Formez, la scuola nazionale dell&#8217;amministrazione, gli ordini e collegi professionali.</p>
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		<title>Sicurezza antincendio: valutazione dei rischi e nuove prospettive</title>
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		<pubDate>Wed, 10 Oct 2018 07:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[scavazza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute & Sicurezza]]></category>

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		<description><![CDATA[La normativa che stabilisce i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro è ormai in via di emanazione. Si tratta di un’importante disposizione, attesa dagli esperti del settore da oltre dieci anni, che subentrerà al decreto del ministro dell&#8217;interno 10 marzo 1998 che [continua...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La normativa che stabilisce i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro è ormai in via di emanazione. Si tratta di un’importante disposizione, attesa dagli esperti del settore da oltre dieci anni, che <strong>subentrerà al decreto del ministro dell&#8217;interno 10 marzo 1998</strong> che è stato sicuramente un valido strumento per la valutazione dei rischi di incendio e che ha però evidenziato nel corso degli anni alcuni disallineamenti rispetto all’evoluzione normativa, sia tecnica che procedurale, e che ne ha quindi richiesto una revisione dei contenuti. Il documento è stato approvato dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, di cui all’art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 inerente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e sarà pubblicato sulla gazzetta ufficiale una volta completato il complesso iter procedurale.</p>
<p>L’art. 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 affronta la tematica della prevenzione incendi e stabilisce che nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori e, al fine di favorirne l’applicazione secondo criteri uniformi sul territorio nazionale, ha previsto un apposito decreto, ormai di prossima emanazione, nel quale sono definiti:</p>
<ol type="a">
<li>i criteri diretti atti ad individuare:</li>
</ol>
<ul>
<li>misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;</li>
<li>misure precauzionali di esercizio;</li>
<li>metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;</li>
<li>criteri per la gestione delle emergenze;</li>
</ul>
<ol start="2" type="a">
<li>le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.</li>
</ol>
<p>Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del decreto legislativo n. 81/2008 e per le attività industriali a rischio di incidente rilevante (direttiva Seveso), di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, le disposizioni del decreto si applicano in misura limitata, data la specificità di tali attività che sono sottoposte ad altre speciali normative di settore.</p>
<p>Si riporta di seguito un’anticipazione dei punti salienti della nuova disposizione.</p>
<h3>VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO</h3>
<p>La valutazione dei rischi di incendio costituisce una parte specifica del documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 17 del decreto legislativo n. 81/2008 e deve essere effettuata secondo criteri consolidati e riconosciuti, in maniera coerente e complementare con la valutazione del rischio di esplosione, in ottemperanza al titolo XI del decreto legislativo n. 81/2008. E’ noto che la mancata predisposizione del documento di valutazione dei rischi, o anche della sola parte relativa agli aspetti di sicurezza antincendio, espone il datore di lavoro a precise responsabilità e alle conseguenti sanzioni penali.</p>
<p>La valutazione dei rischi di incendio deve consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro, che comprendono la prevenzione dei rischi, l’informazione e la formazione dei lavoratori e le misure tecnico-organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti necessari. La valutazione del rischio di incendio deve tenere in considerazione:</p>
<ul>
<li>il tipo di attività;</li>
<li>i materiali immagazzinati ed impiegati;</li>
<li>le attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi;</li>
<li>le caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento;</li>
<li>le dimensioni e l’articolazione del luogo di lavoro;</li>
<li>il numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone esterne, e la loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza;</li>
<li>le persone che possono essere esposte a particolari rischi, in relazione alle limitazioni alle capacità fisiche, cognitive, sensoriali o motorie.</li>
</ul>
<p>All’esito della valutazione dei rischi di incendio ed una volta predisposto il documento di valutazione del rischio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a:</p>
<ol type="a">
<li>ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio;</li>
<li>realizzare le vie e le uscite di emergenza previste dall’art. 63 del decreto legislativo 81/08, in funzione dell’affollamento e tenendo conto anche delle altre misure di protezione passiva e attiva previste, per garantire l’esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio;</li>
<li>realizzare le misure per una rapida segnalazione dell’incendio ai fine di garantire l’attivazione delle procedure di intervento mediante idonei sistemi di allarme;</li>
<li>assicurare la presenza di misure e attrezzature per l’estinzione di un incendio, che dovranno essere mantenute in piena efficienza;</li>
<li>fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio.</li>
</ol>
<h3>CLASSIFICAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO</h3>
<p>La valutazione del rischio è effettuata in funzione della complessità e del livello di rischio di incendio dei luoghi di lavoro, che sono classificati in quattro gruppi distinti:</p>
<p>GRUPPO P1: comprende le attività non soggette ai controlli dei Vigili del fuoco, poiché non comprese nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e che non sono dotate di una specifica norma di sicurezza che indichi le misure antincendio da applicare: si tratta di luoghi di lavoro generalmente di tipo semplice e con modesti livelli di rischio di incendio.</p>
<p>GRUPPO P2: comprende le attività non soggette ai controlli dei Vigili del fuoco ma dotate, questa volta, di una specifica norma di sicurezza antincendio, cioè i luoghi di lavoro di tipo semplice e con livelli di rischio non elevati che, a differenza dei luoghi di lavoro del gruppo P1, rientrano nel campo di applicazione di una regola tecnica cogente. Il rispetto della regola tecnica di <strong>prevenzione incendi</strong> applicabile a tali attività garantisce, in generale, il raggiungimento di un adeguato livello di sicurezza nei confronti del rischio di incendio. Ad esempio, sono classificati nel gruppo P2 gli alberghi, gli ospedali e le case di riposo con meno di 25 posti letto, gli uffici con meno di 300 persone presenti, le attività commerciali di superficie inferiore a 400 m<sup>2</sup>.</p>
<p>GRUPPO P3: comprende le attività soggette ai controlli dei Vigili del fuoco, individuate dall’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e per le quali sono state adottate una o più norme tecniche di prevenzione incendi ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 139/2006, quindi per le quali è eventualmente applicabile il Codice di prevenzione incendi. Il rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi applicabili a queste attività garantiscono, in generale, il raggiungimento di un adeguato livello di sicurezza nei confronti del rischio di incendio. Rientrano ad esempio nel gruppo P3 le strutture alberghiere con più di 25 posti letto, poiché sono attività disciplinate dal decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994 e dal decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, le officine per la riparazione degli autoveicoli a motore di superficie coperta superiore a 300 m<sup>2</sup>, disciplinate dal decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.</p>
<p>GRUPPO P4: comprende, per esclusione, tutte le attività che non ricadono nei gruppi P1, P2 e P3, quindi le attività soggette al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 che però non sono dotate di una specifica regola tecnica di <strong>prevenzione incendi</strong>.</p>
<p>In funzione di questa classificazione sono diversificate le modalità per effettuare la valutazione del rischio di incendio e per la predisposizione del documento di valutazione dei rischi di incendio.</p>
<h3>CONTROLLI E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO</h3>
<p>L’attività di controllo e manutenzione ha lo scopo di rilevare e rimuovere qualunque causa, danno o impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento dei presidi antincendio. Tutte le misure di protezione antincendio previste per garantire il sicuro utilizzo delle vie di emergenza, per l’estinzione degli incendi e per la rivelazione e l’allarme in caso di incendio devono essere mantenute in efficienza e sottoposte a controlli periodici, manutenzione e sorveglianza da parte di personale competente e qualificato, anche mediante idonee liste di controllo. Gli interventi di manutenzione e i controlli sui sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate, sono effettuati e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o delle istruzioni fornite dal fabbricante, dall’installatore ovvero da entrambi.</p>
<h3>GESTIONE DELL’EMERGENZA IN CASO DI INCENDIO</h3>
<p>All’esito della valutazione dei rischi d’incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio e predispone il piano di emergenza antincendio, che è obbligatorio nei seguenti casi:</p>
<ul>
<li>luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori;</li>
<li>luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati da un affollamento superiore a 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;</li>
<li>luoghi di lavoro che rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, individuate dall’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.</li>
</ul>
<p>Nel piano di emergenza, che deve essere redatto secondo i criteri di cui all’allegato VIII, devono essere indicati i nominativi delle persone incaricate di sovrintendere all’attuazione delle procedure previste e i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze. Per i luoghi di lavoro esclusi dall’obbligo di redazione del piano di emergenza in caso di incendio, dovranno comunque essere adottate, a cura del datore di lavoro, le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio che devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi.</p>
<p>Il piano di emergenza in caso di incendio deve sviluppare, in particolare, le seguenti procedure:</p>
<ul>
<li>le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;</li>
<li>le procedure per l’evacuazione dei lavoratori e dalle altre persone presenti;</li>
<li>le disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;</li>
<li>le specifiche misure per assistere le persone disabili e con esigenze particolari.</li>
</ul>
<p>Inoltre deve includere:</p>
<ul>
<li>i doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, ad esempio gli addetti al centralino telefonico, i capi reparto, gli addetti alla manutenzione, il personale di sorveglianza;</li>
<li>i doveri del personale a cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;</li>
<li>i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;</li>
<li>le specifiche misure da porre in atto nei confronti lavoratori esposti a rischi particolari, come le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone disabili ed i bambini;</li>
<li>le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;</li>
<li>le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco e per fornire la necessaria assistenza durante l’intervento di soccorso.</li>
</ul>
<p>Il piano di emergenza è predisposto dal datore di lavoro ed è sviluppato in funzione di alcuni importanti fattori, quali le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo, il sistema di rivelazione e di allarme incendio, il numero delle persone presenti, i lavoratori esposti a rischi particolari, il numero di addetti all’attuazione del piano e all’assistenza per l’evacuazione ed il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.</p>
<p>Il piano di emergenza in caso di incendio è completato da una planimetria in cui sono riportati:</p>
<ul>
<li>le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione d’uso delle varie aree, alle compartimentazioni antincendio ed al sistema di vie di esodo;</li>
<li>il tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature e degli impianti di estinzione;</li>
<li>l’ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;</li>
<li>l’ubicazione dell’interruttore generale dell’alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle condotte del gas e di altri fluidi combustibili;</li>
<li>l’ubicazione dei locali a rischio specifico.</li>
</ul>
<p>In presenza di attività facenti capo a titolari diversi e, soprattutto, in presenza di interferenze fra varie attività a diversa ragione sociale, il piano di emergenza deve essere elaborato in collaborazione tra i vari datori di lavoro.</p>
<p>Nei luoghi di lavoro devono essere effettuate, almeno una volta all’anno, le esercitazioni antincendio, fatta salva una diversa periodicità indicata dalle specifiche regole tecniche di <strong>prevenzione incendi</strong>, affinché i lavoratori mettano in pratica le procedure di esodo e di primo intervento in caso di incendio, coinvolgendo eventualmente anche le persone presenti normalmente durante l’esercizio dell’attività, come gli utenti o il personale delle ditte di manutenzione.</p>
<p>Lo svolgimento delle esercitazioni, di cui dovrà essere dimostrata evidenza documentale, deve essere compatibile con situazioni di notevole affollamento e con la presenza di persone disabili o con esigenze particolari e deve, comunque, attuare le indicazioni del piano di emergenza antincendio anche in relazione all’esodo per fasi, se previsto, soprattutto nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni o di particolare complessità. L’esercitazione dovrà essere ripetuta, senza rispettare la cadenza annuale prevista, nel caso di effettuazione di lavori che abbiano comportato modifiche al sistema di vie di esodo o in caso di incremento del numero dei lavoratori o addirittura qualora un’esercitazione abbia rivelato gravi carenze e dopo aver preso i necessari provvedimenti.</p>
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		<item>
		<title>Regolamento Reach sulle sostanze chimiche: le regioni iniziano a verificarne il rispetto</title>
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		<pubDate>Wed, 10 Oct 2018 07:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[scavazza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Salute & Sicurezza]]></category>

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		<description><![CDATA[Nel corso degli ultimi è profondamente mutata la disciplina sulla sicurezza sul lavoro per quanto riguarda le sostanze chimiche; con l&#8217;emanazione del Regolamento europeo n. 1907/2006 (cosiddetto Reach), infatti, si è realizzata una vera svolta epocale in questo ambito con un preciso obiettivo: migliorare le performance della valutazione del rischio [continua...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nel corso degli ultimi è profondamente mutata la disciplina sulla sicurezza sul lavoro per quanto riguarda le sostanze chimiche; con l&#8217;emanazione del Regolamento europeo n. 1907/2006 (cosiddetto Reach), infatti, si è realizzata una vera svolta epocale in questo ambito con un preciso obiettivo: migliorare le performance della valutazione del rischio chimico, responsabilizzando maggiormente produttori e distributori e innalzando il livello qualitativo delle informazioni contenute nelle schede di sicurezza (Sds).</p>
<p>Gli effetti si sono già visti con le importanti modifiche apportate al Testo unico della sicurezza sul lavoro n.81/2008, ma ora anche la macchina dei controlli sul rispetto delle disciplina del Reach che diventa sempre più operativa; la Regione Lombardia, infatti, con il <strong>Decreto 25 luglio 2018, n. 10838</strong> , ha dettato le “Linee guida per la verifica degli scenari di esposizione di una sostanza ai sensi del Regolamento n. 1907/2006 (Reach)”.</p>
<p>Il provvedimento rappresenta un importante tassello del Piano regionale 2014-2018 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e ha quale finalità fornire al personale delle Agenzie di Tutela della Salute (Ats), ma anche alle stesse imprese, uno strumento per la verifica dei requisiti richiesti per gli scenari di esposizione (Se) allegati alla scheda dati di sicurezza di una sostanza.</p>
<p><strong><span id="U411191065626lWH">Scenari di esposizione e obblighi dei datori di lavoro utilizzatori</span>.</strong><br />
Bisogna ricordare che secondo quanto stabilisce l&#8217;allegato I del Reach (par. 0.7) uno scenario di esposizione è l&#8217;insieme delle condizioni che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante o l&#8217;importatore controlla o raccomanda agli utilizzatori a valle di gestire l&#8217;esposizione delle persone e dell&#8217;ambiente.<br />
Il Regolamento Reach coinvolge, però, anche i datori di lavoro che sono utilizzatori a valle di sostanze chimiche, i quali sono tenuti a verificare se il proprio uso rientra fra gli usi identificati e se le proprie condizioni operative e le misure di gestione del rischio sono conformi a quelle descritte nello scenario di esposizione.<br />
Come precisato nel Decreto n. 10838/2018, se il proprio uso non è coperto dagli usi descritti negli scenari di esposizione e si intende proseguire con l&#8217;uso non identificato dai propri fornitori, occorre predisporre una relazione sulla sicurezza chimica salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 37 par. 4 del Reach, oltre che a tener conto di tale utilizzo ai fini della valutazione dei rischi secondo quanto prevede il Dlgs n.81/2008.</p>
<p><strong><span id="U411191065626ZXG">Verifiche e sistema sanzionatorio</span>.</strong><br />
Nel Decreto n.10838/2018, quindi, è riportata un&#8217;articolata check list che prevede numerosi controlli che il personale ispettivo sarà tenuto a compiere in questo ambito, con l&#8217;obiettivo anche di uniformare le ispezioni a livello regionale.<br />
Occorre osservare ancora che ulteriori disposizioni in materia si rintracciano nell&#8217;Accordo Stato – Regioni del 29 ottobre 2009, n. 181, che stabilisce le linee di indirizzo per sviluppare un armonico sistema dei controlli per l&#8217;attuazione del Regolamento Reach, e nel Decreto n. 977/2016 della Regione Lombardia.<br />
Bisogna rilevare, infine, che rientra nelle competenze delle Ats l&#8217;irrogazione di sanzioni per violazioni commesse sul territorio lombardo al Regolamento Reach e che dette violazioni potrebbero avere un riflesso anche sul piano della disciplina sugli agenti chimici contenuta nel Dlgs n.81/2008 e nelle altre norme in materia.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Correlazione tra la valutazione dei rischi e la formazione dei lavoratori</title>
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		<pubDate>Mon, 10 Sep 2018 09:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[scavazza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legale]]></category>
		<category><![CDATA[Salute & Sicurezza]]></category>

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		<description><![CDATA[Le due colonne portanti di ogni politica di prevenzione di infortuni e malattie professionali sono la valutazione dei rischi lavorativi e la formazione di tutti gli attori della sicurezza aziendale. E questi due elementi indispensabili sono tra loro correlati: è evidente che a una valutazione assente o inadeguata non può [continua...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le due colonne portanti di ogni politica di prevenzione di infortuni e malattie professionali sono la <b>valutazione dei rischi</b> lavorativi e la <b>formazione</b> di tutti gli attori della sicurezza aziendale. E questi due elementi indispensabili sono tra loro correlati: è evidente che a una valutazione assente o inadeguata non può che conseguire una formazione inadatta.</p>
<p>Per evidenziare questa correlazione possiamo fare riferimento ad un recente pronuncia della Corte di Cassazione, la <b>Sentenza n. 15204 del 5 aprile 2018</b>, relativa ad un infortunio occorso ad un saldatore durante il posizionamento delle barre sul cantilever, sorta di struttura sporgente a mensola.</p>
<p><b>L’infortunio e le condotte omissive addebitate all’imputato</b></p>
<p>Nella pronuncia della Cassazione si indica che con sentenza del 6 febbraio 2017 la Corte di appello di L&#8217;Aquila, in parziale riforma della sentenza di primo grado, previa concessione all&#8217;imputato delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e rideterminazione della pena, “<i>ha confermato la declaratoria di penale responsabilità dell&#8217;imputato in relazione alle lesioni colpose cagionate al dipendente A.B.C., in occasione dell&#8217;infortunio sul lavoro presso la sede della ditta individuale del V.DC. (fatto del 20.4.2010), avvenuto con le seguenti modalità: il lavoratore, con la <strong>qualifica di saldatore</strong>, transitando davanti ad un bancale di tubolari di ferro del peso di circa 20 quintali, veniva attinto dalle barre posizionate sullo scaffale, che gli cadevano addosso, cagionandoli le lesioni in atti indicate</i>”.</p>
<p>In particolare si addebita all&#8217;imputato, quale datore di lavoro, “<i>una serie di condotte omissive, causalmente riconducibili all&#8217;infortunio, quali l&#8217;omessa redazione di un documento di valutazione dei rischi, l&#8217;omessa <strong>designazione di un RSPP</strong>, l&#8217;omessa informazione ai lavoratori sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro e di formazione dei medesimi sui rischi riferiti alle mansioni, l&#8217;omessa adozione nei locali di lavoro di apposita segnaletica di sicurezza</i>”.</p>
<p>E, secondo la Corte di appello, “<i>la mancanza di una formazione in senso formale dei lavoratori e soprattutto la mancanza di formazione e di un DVR riguardo alle procedure esecutive delle operazioni di movimentazione e di stoccaggio, rispetto alle quali regnava grande confusione tra i dipendenti dell&#8217;azienda &#8211; avendo alcuni (tra i quali il N. e la persona offesa) riferito che non era necessario rilegare le barre prima di riporle sulla scaffalatura, altri invece affermato il contrario &#8211; ha determinato l&#8217;evento, nel senso che, a giudizio della Corte territoriale, la rovinosa caduta delle barre &#8211; esclusa l&#8217;ipotesi difensiva di un intervento attivo del lavoratore &#8211; poteva essere stata provocata unicamente da un maldestro riposizionamento delle stesse, avvenuto la sera prima dei fatti, quando le barre erano state rimesse sullo scaffale, dopo essersi ribaltate, così come si trovavano</i>”.</p>
<p>Questi, molto in sintesi, alcuni dei <b>motivi del ricorso</b> presentato:</p>
<ul>
<li>“<i>Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione della dinamica dell&#8217;Infortunio e dunque in ordine all&#8217;accertamento della condotta omissiva colposa del datore di lavoro e della norma antinfortunistica violata</i>”;</li>
<li>“<i>Violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il profilo del travisamento della prova, per avere la Corte di appello fondato il proprio convincimento su un risultato di prova, la testimonianza della persona offesa costituitasi parte civile, incontestabilmente diverso da quello reale, non essendo stato accertato che le barre il giorno prima dell&#8217;Infortunio fossero state riposte in maniera disordinata sulla rastrelliera</i>”;</li>
<li>“<i>Violazione di legge e vizio di motivazione circa l&#8217;accertamento della colpevolezza dell&#8217;imputato al di là di ogni ragionevole dubbio in ordine alla prova del <strong>nesso causale</strong> tra la condotta omissiva colposa del datore di lavoro e la lesione riportata dal dipendente</i>”.</li>
</ul>
<p><b>Le indicazioni della Corte di Cassazione</b></p>
<p>La Cassazione rileva come i motivi di ricorso possano “<i>essere trattati congiuntamente</i>” e al riguardo “<i>si deve dare atto che, in effetti, su molti punti la ricostruzione del giudice di appello si fonda su argomentazioni che non spiegano adeguatamente come siano cadute le barre: la tesi è che sarebbero state mal riposte, ma il video difensivo dimostrerebbe (a detta del primo giudice) che ciò non basterebbe a determinare la caduta dei profilati, posto che, secondo quanto processualmente accertato, i bracci della rastrelliera su cui erano riposti, presentando un angolo di 3 gradi, ne avrebbe impedito in ogni caso la caduta</i>”.</p>
<p>Tuttavia – continua la Cassazione – “<i>le censure del ricorrente non colgono nel segno</i>” in quanto le modalità di caduta dei profilati non sono rilevanti ai fini del giudizio di responsabilità del datore di lavoro. Responsabilità che attiene invece a “<i>puntuali addebiti di carattere omissivo, che prescindono dalla esatta ricostruzione delle modalità dell&#8217;incidente: non avere il datore di lavoro approntato tutta una serie di accorgimenti, previsti dalla normativa antinfortunistica (predisposizione di DVR, informazione e formazione dei lavoratori sui rischi e sulle procedure di stoccaggio ecc.), che ben avrebbero potuto evitare/ridurre il rischio di verificazione dell&#8217;evento (caduta delle barre addosso al lavoratore), comunque pacificamente concretizzatosi, secondo modalità certamente non riconducibili ad un comportamento abnorme o eccentrico del soggetto infortunato</i>”.</p>
<p>E in questo senso, in estrema sintesi, “<i>entrambe le sentenze di merito hanno correttamente addebitato al prevenuto, sul piano colposo omissivo, i due profili della mancata gestione del rischio e del deficit di formazione dei lavoratori (ivi compreso il lavoratore infortunato), che hanno avuto indubbia rilevanza causale nella determinazione dell&#8217;evento</i>”.</p>
<p><b>La mancanza di valutazione e formazione</b></p>
<p>Infatti il primo giudice ha “<i>correttamente evidenziato la totale assenza nell&#8217;impresa dell&#8217;imputato di un documento di valutazione dei rischi nella forma autocertificata prevista obbligatoriamente dalla legge, sicché all&#8217;epoca dell&#8217;infortunio non vi era alcun documento che prevedesse la valutazione del rischio di caduta dall&#8217;alto delle barre collocate sul cantilever</i>”.</p>
<p>E non vi era alcun documento “<i>che attestasse una formazione o informazione dei dipendenti su rischi comuni o su rischi specifici connessi a quello di caduta del materiale accatastato sulle rastrelliere</i>”.</p>
<p>Ed è stato accertato, con valutazione di merito congrua e logica, “<i>come tale insindacabile in cassazione, che i lavoratori dell&#8217;impresa del V.DC. non erano a conoscenza di disposizioni specifiche che avessero ad oggetto le corrette modalità di esecuzione dei lavori, con riguardo ai rischi connessi al posizionamento delle barre sul cantilever</i>”.</p>
<p>Insomma, secondo il primo giudice, “<b><i>non era stato previsto dal datore di lavoro, nelle forme di legge, un rischio di caduta dall&#8217;alto di materiali stoccati, né i lavoratori erano stati formati e informati sulle procedure da utilizzare per minimizzare questo rischio</i></b>”.</p>
<p>E tale valutazione risulta consonante con quella formulata dalla Corte d&#8217;appello, “<i>secondo cui la mancanza di una formazione &#8211; formale e sostanziale &#8211; dei lavoratori riguardo alle procedure esecutive delle operazioni di movimentazione e di stoccaggio, nonché l&#8217;omessa redazione di un documento di valutazione dei rischi, ha avuto rilievo determinante nella causazione del sinistro e nell&#8217;addebito di responsabilità colposa del prevenuto</i>”.</p>
<p>La Cassazione ribadisce poi che la <b>valutazione dei rischi</b> ed il relativo documento “<b><i>costituiscono efficaci strumenti al servizio della sicurezza, consentendo la messa a fuoco delle situazioni pericolose e, conseguentemente, l&#8217;adozione delle adeguate misure di sicurezza</i></b><i>. Le omissioni o carenze del documento non fanno, tuttavia, venire meno gli ulteriori obblighi datoriali previsti dalla legge (Sez. 4, n. 24452 del 19/03/2015, Fontanin, Rv. 26372601). La constatazione del rischio impone ai garanti medesimi, nell&#8217;ambito delle loro rispettive competenze, di adottare le misure appropriate, nel caso totalmente mancate: il rischio non è stato previsto né valutato, quindi non è stato in alcun modo governato dal V.DC., nonostante la sua indubbia esistenza, tanto da non formarne neanche oggetto di informazione-formazione dei lavoratori, come era invece doveroso e obbligatorio per legge</i>”.</p>
<p>Dunque entrambe le sentenze di merito sono sostanzialmente concordi “<i>nell&#8217;evidenziare la responsabilità del datore di lavoro, per avere pacificamente <b>omesso di approntare il DVR e di formare i lavoratori sui rischi connessi all&#8217;utilizzo delle scaffalature in questione</b>, <b>omissioni ritenute congruamente riconducibili, sul piano controfattuale, all&#8217;incidente</b> <b>in disamina, visto che quel rischio &#8211; che avrebbe dovuto essere adeguatamente valutato e su cui i lavoratori avrebbero dovuto essere specificamente formati &#8211; si è poi concretizzato proprio in ragione di tali mancanze</b></i>”.</p>
<p>E la richiesta del ricorrente sul tema della <strong>formazione dei lavoratori</strong> è inammissibile, perché “<i>pretende una rivalutazione dei fatti da parte della cassazione in senso difforme da quanto accertato da entrambi i giudici di merito, i quali hanno congruamente e logicamente motivato in ordine alla mancanza di una corretta formazione dei lavoratori da parte dell&#8217;imputato, al di là di una mera formazione ‘sul campo’, chiaramente inidonea e comunque insufficiente rispetto a quanto prescritto dalla normativa antinfortunistica</i>”.</p>
<p><b>Le conclusioni della Corte di Cassazione</b></p>
<p>La Corte di Cassazione, dopo aver risposto negativamente anche ad altri motivi del ricorso, <b>rigetta il ricorso</b> e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al rimborso delle spese di giudizio in favore della parte civile.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>La Nuova ISO 45001</title>
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		<pubDate>Mon, 10 Sep 2018 09:09:06 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Salute & Sicurezza]]></category>

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		<description><![CDATA[Perché una nuova norma L&#8217;ISO (International Organization for Standardization) è la più importante organizzazione a livello mondiale per la definizione di norme tecniche. La norma ISO 45001, è uno standard in materia di salute e sicurezza sul lavoro applicabile da tutte le organizzazioni, di qualsiasi dimensione e tipologia, che vogliano [continua...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Perché una nuova norma</strong><br />
L&#8217;ISO (International Organization for Standardization) è la più importante organizzazione a livello mondiale per la definizione di norme tecniche.<br />
La norma ISO 45001, è uno standard in materia di salute e sicurezza sul lavoro <strong>applicabile da tutte le organizzazioni, di qualsiasi dimensione e tipologia</strong>, che vogliano stabilire, implementare e mantenere un sistema di gestione H&amp;S per migliorare la salute e sicurezza sul lavoro, eliminare i pericoli e ridurre al minimo i rischi per i lavoratori.</p>
<p><strong>Cosa cambia</strong><br />
A livello generale lo scopo è invariato. La norma ha lo scopo di implementare un sistema che possa:<br />
• aiutare le organizzazioni a prevenire, ridurre il rischio di infortuni e malattie professionali dei lavoratori;<br />
• fornire un quadro per il miglioramento continuo delle prestazioni in termini di salute e sicurezza sul lavoro;<br />
• integrare il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro nei processi dell’organizzazione.<br />
• L&#8217;approccio applicato alla norma ISO 45001 si basa sul ciclo PDCA</p>
<p>Il principale cambiamento è nella struttura della Norma.<br />
La ISO 45001 utilizza la struttura comune a tutti i nuovi standard ISO sui sistemi di gestione allo scopo di favorire finalmente l&#8217;integrazione tra gli stessi evitando di ricorrere a strumenti terzi.</p>
<p><strong>Le principali novità</strong><br />
Come già per le altre norme ISO sui sistemi di gestione (9001 e 14001) le principali novità riguardano i punti 4, 5 e 6 del nuovo testo.<br />
Il nuovo Punto 4 è dedicato all’analisi, da parte dell&#8217;organizzazione, del contesto in cui essa opera, nonché dei bisogni e delle aspettative delle parti interessate, quali requisiti “propedeutici” alla corretta impostazione di tutto il Sistema di Gestione. La norma è chiara nel delineare la finalità di queste nuove attività, il cui obiettivo essenziale è quello di comprendere le questioni più importanti del contesto che possono influenzare, positivamente o negativamente, il modo in cui l’azienda affronta le proprie responsabilità in materia di salute e sicurezza.<br />
A tale scopo, l’analisi di contesto mira a fornire all’organizzazione un insieme di conoscenze che essa deve utilizzare – a livello sia strategico sia operativo – per orientare i propri sforzi nell’attuazione e nel miglioramento continuo del SGSS.</p>
<p>Come il Contesto, anche il Punto 5 è una novità della ISO 45001, dedicato espressamente a “Leadership e workers partecipation”.<br />
Queste modifiche – oltre a rispondere alla necessità di conformare la struttura della norma all’High Level Structure – mirano a <strong>dare attuazione all’obiettivo di rafforzare la relazione tra gestione della salute e sicurezza ed il core business dell’organizzazione</strong>. L&#8217;integrazione delle strategie e delle priorità di business dell’organizzazione non può infatti realizzarsi se non attraverso un maggiore coinvolgimento e impegno del Management e l’esercizio di una leadership forte a sostegno del radicamento degli impegni di salute e sicurezza dell’organizzazione nel business dell’azienda. Si tratta di un messaggio molto chiaro e preciso, nel quale si afferma chiaramente come il successo di un Sistema di Gestione dipenda dall’impegno di tutti i livelli e di tutte le funzioni dell’organizzazione con partecipazione attenta, attiva e consapevole di tutti i lavoratori.</p>
<p>Il Punto 6 è dedicato alla Pianificazione del Sistema. Rispetto ai metodi e alle prassi adottati con il precedente standard, il percorso di analisi per pianificare obiettivi e attività del Sistema di Gestione deve prendere in considerazione l’elemento del rischio in modo molto più approfondito di quanto finora non abbiano fatto le organizzazioni certificate, sia rispetto alle conseguenze per la salute e sicurezza dei lavoratori, sia – e questa è la novità introdotta – <strong>rispetto alle conseguenze per l’organizzazione, in termini di implicazioni per l’operatività e in generale per il business dell’azienda</strong>.</p>
<p><strong>Vantaggi</strong><br />
Volendo sintetizzare al massimo a quelli più importanti li si potrebbe ridurre a tre.<br />
Le vere grandi novità in termini di vantaggi sono pertanto:</p>
<p>• Integrazione: finalmente la norma è strutturata per sviluppare un vero sistema di gestione integrato tra i processi dell’azienda; questo vuol dire snellezza, velocità, integrazione di obiettivi, logiche e flussi decisionali e di monitoraggio. Finalmente efficacia ed efficienza fuse insieme.<br />
• Strategia: l’analisi del contesto di un’azienda è unica (integrata con la 9001 e la 14001) e riporta tutti gli scenari nei quali l’organizzazione opera. Se fatta bene rappresenta uno strumento strategico di governance che permette di ottenere il terzo elemento caratteristico dei sistemi di gestione: la sostenibilità.<br />
• Orientamento al risk management: la norma è ora allineata alla struttura della ISO 31000 per la gestione del rischio a 360°</p>
<p><strong>Conclusioni</strong><br />
L’impostazione della 45001 ricalca, come già detto le norme 9001 e 14001.<br />
Per chi già applica questi schemi, le novità introdotte (ossia contesto, leadership, analisi dei rischi) sono già note ed in molti casi già analizzate e gestite. L’analisi del contesto fatta per la qualità o l’ambiente non può esimersi dal prendere in considerazione gli elementi di sicurezza legati al contesto. Il primo passo, quello più complesso, è quindi già fatto.<br />
La raccomandazione è quella di utilizzare questi  modelli come uno strumento per migliorare le prestazioni dell&#8217;azienda e non come semplici adempimenti richiesti o suggeriti da clienti o esigenze di marketing.<br />
Il mercato premia le aziende competitive nelle idee e nella gestione dei processi: efficacia, efficienza e sostenibilità. Le norme ci aiutano a mettere in pratica questi principi.</p>
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		<title>UNI: una brochure per muovere i primi passi nella nuova norma ISO 45001</title>
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		<pubDate>Mon, 16 Jul 2018 07:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[scavazza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute & Sicurezza]]></category>

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		<description><![CDATA[Roma &#8211; La norma UNI ISO 45001, in vigore dallo scorso 12 marzo, al termine di un periodo transitorio di tre anni è destinata a sostituire lo standard britannico OHSAS 18001 come punto di riferimento per tutte le aziende che scelgono di certificare il proprio sistema di gestione della salute [continua...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Roma &#8211; La norma UNI ISO 45001, in vigore dallo scorso 12 marzo, al termine di un periodo transitorio di tre anni è destinata a sostituire lo standard britannico <strong>OHSAS 18001</strong> come punto di riferimento per tutte le aziende che scelgono di certificare il proprio sistema di gestione della salute e sicurezza. Le caratteristiche, i vantaggi e i collegamenti con la legislazione vigente della prima norma internazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, alla cui elaborazione ha dato un contributo importante anche l’Inail, sono descritti in una nuova brochure dell’Ente italiano di normazione, l’associazione che da quasi un secolo definisce e pubblica norme tecniche volontarie in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario.</p>
<h2><strong>È stata sviluppata con il contributo di esperti provenienti da oltre 70 Paesi</strong></h2>
<p>Sviluppata all’interno del sistema di normazione ISO con il contributo di esperti provenienti da più di 70 Paesi, la norma <strong>UNI ISO 45001</strong> fornisce un quadro internazionale e si applica a qualsiasi organizzazione, indipendentemente dalle dimensioni, dal settore di appartenenza e dalla natura delle sue attività. È inoltre progettata per essere integrata nei processi di gestione già esistenti: adotta, infatti, la stessa “struttura di alto livello” delle altre norme ISO sui sistemi di gestione, come la UNI EN ISO 9001 (gestione per la qualità) e la UNI EN ISO 14001 (gestione ambientale).</p>
<h2><strong>Dalla riduzione degli infortuni all’aumento della produttività tanti potenziali benefici</strong></h2>
<p>I potenziali benefici derivanti dall’applicazione della norma includono la riduzione degli infortuni sul lavoro e degli incidenti, il miglioramento dell’efficienza dei processi aziendali, la riduzione dei costi dei premi assicurativi, la creazione di una cultura della prevenzione, della salute e della sicurezza che incoraggi i lavoratori a svolgere un ruolo attivo, un miglioramento del morale dei lavoratori, il maggiore impegno dei vertici aziendali a migliorare le performance di salute e sicurezza sul lavoro, la capacità di soddisfare gli obblighi legali e normativi dell’organizzazione e un miglioramento dell’immagine e della reputazione delle imprese.</p>
<h2><strong>Benedetti (Contarp): “Un punto di inizio per migliorare la prevenzione” </strong></h2>
<p>La brochure &#8220;<a href="http://www.uni.com/images/stories/uni/verbi/vivere/pdf/UNI_ISO_45001_lug2018.pdf" target="_blank"><strong>Salute e Sicurezza sul lavoro UNI ISO 45001</strong></a>&#8221; è arricchita anche dalle testimonianze di rappresentanti di Inail, Aias, Associazione Ambiente e Lavoro, Aifos, Assolombarda, Cna, Consiglio nazionale degli Ingegneri, Accredia e Conforma. Per Fabrizio Benedetti, coordinatore generale della Contarp, la Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione dell’Inail, “la pubblicazione della UNI ISO 45001 può essere considerato un nuovo punto di inizio che apre nuove possibilità e nuovi scenari su cui lavorare, a livello nazionale e internazionale, per migliorare le performance di prevenzione nelle imprese e contrastare efficacemente il triste fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali”.</p>
<h2><strong>“Un’opportunità per la crescita complessiva delle performance aziendali” </strong></h2>
<p>Se l’esperienza ha dimostrato che le imprese che hanno adottato l’approccio gestionale proposto dalla OHSAS 18001 hanno visto migliorare il proprio andamento infortunistico rispetto alla media, “la UNI ISO 45001 – scrive Benedetti – con il suo focus su leadership, coinvolgimento dei lavoratori, valutazione dei rischi, gestione dell’outsourcing, rafforza l’approccio gestionale e organizzativo per sostenere l’adozione di una cultura di impresa che guardi alla salute e alla sicurezza sul lavoro non solo come a un adempimento normativo, ma come una parte essenziale dei processi lavorativi e un’opportunità di miglioramento e crescita complessiva delle performance aziendali”.</p>
<h2><strong>“Nell’appendice nazionale la corretta relazione con il quadro legislativo”</strong></h2>
<p>Per il coordinatore della Contarp, la nuova norma può contribuire in questo senso “anche in virtù della sua struttura integrata con quella delle norme di gestione per la qualità e per l’ambiente” e “importante è anche l’appendice nazionale, redatta in sede di adozione, che aiuta nel fornire una corretta relazione con il quadro legislativo”. La gestione della sicurezza, conclude Benedetti, “inserita e integrata nella gestione complessiva delle aziende può generare un nuovo modello di competitività sostenibile che occorre sostenere e perseguire”.</p>
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		<title>Richiesto il Dvr per autorizzare impianti di sorveglianza per esigenze di sicurezza</title>
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		<pubDate>Mon, 16 Jul 2018 07:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[scavazza]]></dc:creator>
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		<category><![CDATA[Salute & Sicurezza]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la lettera circolare del 18 giugno 2018 , fornisce indicazioni operative sul rilascio dei provvedimenti autorizzativi ai sensi dell&#8217;art. 4 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) a seguito di istanze motivate da esigenze di &#8220;sicurezza del lavoro&#8221;. Nella nota viene evidenziata la necessità di [continua...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la <a href="http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2018/06/INL-Lettera-Circolare-art.-4-L.300.70-Sicurezza-sul-lavoro.pdf" target="_blank">lettera circolare del 18 giugno 2018</a> , fornisce indicazioni operative sul rilascio dei provvedimenti autorizzativi ai sensi dell&#8217;art. 4 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) a seguito di istanze motivate da esigenze di &#8220;sicurezza del lavoro&#8221;. Nella nota viene evidenziata la necessità di valutare, in fase istruttoria, le motivazioni che giustificano e legittimano l&#8217;utilizzo di strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell&#8217;attività dei lavoratori nonché della correlazione tra le modalità di impiego di tali strumenti e le finalità dichiarate. Non sembra, quindi, essere sufficiente l&#8217;indicazione di generiche &#8220;esigenze di sicurezza&#8221;.<br />
A tal proposito si richiama quanto normato dal citato articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, novellato dall&#8217;articolo 23 del Decreto legislativo n. 151 del 2015, il quale prevede che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell&#8217;attività dei lavoratori possono essere impiegati unicamente in presenza di esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale. Inoltre la norma stabilisce che l&#8217;installazione può avvenire solo previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In assenza del suddetto accordo, gli impianti e gli strumenti, di cui al primo periodo, possono essere installati, previa autorizzazione della competente sede territoriale dell&#8217;Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell&#8217;Ispettorato nazionale del lavoro.<br />
Relativamente alla fase istruttoria, finalizzata al rilascio dei provvedimenti autorizzativi in materia, la circolare n. 5/2018 dell&#8217;INL sottolinea che il focus delle istruttorie non deve essere una valutazione tecnica dei dispositivi, bensì una valutazione delle motivazioni che ne giustificano e legittimano l&#8217;utilizzo nonché della correlazione tra tali motivazioni e lo strumento da utilizzare. Come si legge nella circolare, &#8220;l&#8217;oggetto dell&#8217;attività valutativa, infatti, va concentrata sulla effettiva sussistenza delle ragioni legittimanti l&#8217;adozione del provvedimento, tenendo presente in particolare la specifica finalità per la quale viene richiesta la singola autorizzazione e cioè le ragioni organizzative e produttive, quelle di sicurezza sul lavoro e quelle di tutela del patrimonio aziendale.&#8221;<br />
Sulla scorta di tale indicazione, per quanto riguarda le istanze di autorizzazione all&#8217;installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di potenziale controllo a distanza dei lavoratori legate alle &#8220;esigenze di sicurezza del lavoro&#8221;, l&#8217;Ispettorato ritiene che quest&#8217;ultime debbano essere puntualmente evidenziate e corredate da apposita documentazione di supporto. Tale documentazione si sostanzia nel documento di valutazione dei rischi (DVR) elaborato dal datore di lavoro, nel quale si deve poter trovare adeguato riscontro della necessità di procedere all&#8217;installazione ed utilizzo degli impianti di sorveglianza legata alla sicurezza sul lavoro. Pertanto, conclude la lettera circolare, &#8220;l&#8217;istanza rivolta alle strutture territoriali e all&#8217;Ispettorato nazionale (per le imprese plurilocalizzate) dovrà essere corredata dagli estratti del documento di valutazione dei rischi, dai quali risulti, in stretta connessione teleologica, che l&#8217;installazione di strumenti di controllo a distanza è misura necessaria ed adeguata per ridurre i rischi di salute e sicurezza cui sono esposti i lavoratori&#8221;. In altre parole, qualora la volontà di installare di impianti di sorveglianza sia dettata da esigenze di sicurezza sul lavoro, non è sufficiente allegare all&#8217;istanza di autorizzazione, da presentare all&#8217;Ispettorato competente, la sola relazione del datore di lavoro in cui vengono specificate le esigenze di sicurezza sul lavoro, poste a fondamento dell&#8217;istanza, ma è necessario allegare l&#8217;estratto del DVR. E non solo. Infatti, nel documento deve essere espressamente prevista l&#8217;installazione dei suddetti strumenti quale misura per ridurre i rischi di salute e sicurezza cui possono incorrere i lavoratori.</p>
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