Agenzia delle Entrate: promosso l’uso delle app per l’utilizzo dei buoni pasto

Agenzia delle Entrate: promosso l’uso delle app per l’utilizzo dei buoni pasto

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L’agenzia delle Entrate, con il principio di diritto 8 ottobre 2018, numero 3, conferma la parificazione del servizio sostitutivo di mensa aziendale reso tramite apposita app mobile a quello fornito con i tradizionali buoni pasto.

L’Agenzia chiarisce che per il dipendente che riceve le nuove versioni digitali dei vecchi buoni pasto (quelli elettronici defiscalizzati fino a 7 euro al giorno e quelli cartacei fino a 5,29) il reddito è determinato sulla base delle disposizioni dettate dall’articolo 51, comma 2, del Tuir, laddove è disposto che «non concorrono a formare il reddito…le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi…».

Per il datore di lavoro, invece, il costo sostenuto per gestire questi servizi rappresenta un onere per l’acquisizione di un servizio complesso non riconducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande e, quindi, non subisce le limitazioni di deducibilità previste all’articolo 109, comma 5, del Tuir.

Infine, sul fronte Iva, salvo eventuali riflessi derivanti dal recepimento della direttiva Ue 2016/1065 del 27 giugno 2016, sulla quale l’Agenzia si riserva di valutare, sono applicabili le aliquote ridotte del 4 e 10 per cento (numeri 37 e 121 della tabella A, allegata al Dpr 633/1972).