Welfare, il voucher monouso sconta l’Iva all’emissione

Welfare, il voucher monouso sconta l’Iva all’emissione

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Dal 2019 nuove regole Iva per i voucher, con ricadute anche per il welfare aziendale. Questo quanto emerge dal decreto con cui il Consiglio dei ministri ha recepito la direttiva Ue 2016/1065. Vediamo cosa cambia in concreto per gli operatori per i quali, almeno fino alla fine di dicembre, l’Iva continuerà a scattare al momento della presentazione del buono all’erogatore del servizio/cedente, a prescindere dalla tipologia di voucher.

Da gennaio, occorrerà fare attenzione alle caratteristiche di quest’ultimo per capire in quale momento è dovuta l’Iva. Quando sono già noti il luogo in cui l’operazione è svolta e la disciplina Iva applicabile, l’imposta scatta con l’emissione del voucher (« monouso»). Affinché si verifichi questo presupposto il buono dovrà contenere tutti gli elementi richiesti ai fini della fatturazione (natura, qualità, quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione). È il caso, ad esempio, di un buono per l’acquisto di un bene/servizio determinato (mobili, elettrodomestici, abbonamento in palestra eccetera), per un valore prestabilito e da utilizzare presso uno specifico esercente. Proprio perché sono noti tutti gli elementi da cui origina l’imposta, l’emissione del buono è equiparabile alla cessione del bene/prestazione del servizio sottostante con conseguente prelievo Iva. Quando non è possibile conoscere a monte il tipo di prestazione e il trattamento Iva siamo nella categoria residuale dei voucher multiuso. In questo caso, il regime Iva non subirà modifiche e la tassazione continuerà ad essere legata al momento dell’utilizzo e ogni precedente trasferimento, compresa l’emissione, sarà irrilevante ai fini Iva.

Si pensi ad esempio ai buoni da spendere in negozi di abbigliamento o su piattaforme e-commerce, in cui sono indicati solo il valore nominale e l’esercente presso cui utilizzarli, o ancora a buoni per soggiorni in strutture e località diverse, a scelta del possessore. In tutti questi casi, l’acquisto del buono non sconta alcuna imposizione, in quanto l’Iva verrà addebitata al momento dell’utilizzo (materialmente, quando il possessore paga i suoi acquisti tramite il buono).

Le nuove regole dovrebbero trovare applicazione anche nel welfare. La relazione al decreto sul punto non è esplicita ma a questa conclusione si può giungere tenendo conto che i voucher vengono tecnicamente definiti come “titoli di legittimazione”, utilizzando la medesima terminologia adottata all’articolo 51, comma 3-bis del Tuir in tema di welfare aziendale. Anche in questo caso, dunque, occorrerà distinguere tra buoni multiuso e monouso facendo, tuttavia, attenzione alle differenze presenti nelle definizioni introdotte ai fini Irpef e Iva. Ai fini delle imposte dirette, è monouso unicamente il voucher che contiene un solo benefit all’articolo 51, comma 2 del Tuir ( iscrizione all’asilo nido o check-up medico), mentre ai fini Iva, è tale anche il buono contenente più prestazioni, tutte certe nel luogo e nel valore (ad esempio voucher per un corso di inglese a Milano e uno di lettura a Roma).