Antiriciclaggio, resta l’obbligo di conservazione dei dati

Antiriciclaggio, resta l’obbligo di conservazione dei dati

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Il registro cartaceo antiriciclaggio non viene meno col nuovo schema di Dlgs ora all’esame del Parlamento per i pareri . O meglio, l’adempimento resta nei fatti, dato che quando la legge parla di «conservazione» dei dati o di «fascicolo della clientela» vuole comunque intendere che l’adeguata verifica e la tracciabilità del rapporto devono rimanere intatti. A conferma, l’articolo 18, comma 4, esonera da adeguata verifica solo quando i professionisti esaminano la posizione giuridica o espletano compiti di difesa e rappresentanza. Ma «fino al momento del conferimento dell’incarico». Tale ultimo disposto mette fine a una grave incertezza interpretativa fino ad oggi imperante, e cioè l’assoggettabilità o meno (quest’ultima tesi prevaleva) a verifica e registrazione di incarichi difensivi e processuali in genere.
La corretta interpretazione sembrava essere quella dell’esonero solo dalla segnalazione di operazione sospetta, così come stabiliva – e ancora stabilisce – il Dlgs 231/2007 (era l’articolo 12, comma 2; oggi articolo 35, comma 5). Quanto sopra, giova ripeterlo, conferma questo assunto.

Segnalazione esentata, non l’adeguata verifica
Dal disposto dell’articolo 31 del nuovo decreto (non ancora in vigore, è bene precisarlo) sembrerebbe poi emergere la “scomparsa” della tenuta di un archivio ad hoc, come previsto in precedenza, cartaceo per i professionisti (in alternativa all’informatico).

In realtà, le richieste di conservazione di documenti ed informazioni, contenuti anche nelle schede di adeguata verifica, sono le medesime, per cui si lascia la “libertà”, attenzione, di uno strumento, ma le caratteristiche e le funzioni della conservazione vanno mantenute nella stessa sostanza.

Anche il (nuovo) articolo 32 sembra confermare il nostro assunto, chiedendo – con riferimento al trattamento dei dati personali – le medesime cautele previste per i registri (si vedano, a sistema, i vigenti articoli 36, 37 e 38 della legge antiriciclaggio). Soprattutto se si guarda alle «garanzie» (comma 2, lettere dalla a) alla d), che la conservazione deve assicurare: accessibilità «completa e tempestiva» alle autorità; la «tempestiva acquisizione» da parte dei soggetti obbligati dei dati necessari alla ricostruzione della posizione di rischio del cliente; l’integrità dei dati e la «non alterabilità» dopo la loro acquisizione; la «trasparenza, completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni», nonché il mantenimento della storicità dei medesimi. Cosa c’è di meglio di un archivio, informatico per gli studi più grandi e cartaceo per i professionisti più “artigianali”, come sino ad oggi è stato consigliato?

Non si capisce poi, in aggiunta, la riscrittura della già concessa semplificazione, per i notai, che prevede che il fascicolo del cliente e la custodia dei documenti, delle attestazioni e degli atti presso di questi costituisca idonea modalità di conservazione dei dati e delle informazioni. Forse si è persa l’occasione per estendere lì qualche norma agevolativa per avvocati e commercialisti.

Una parola su questo sarebbe necessaria da parte – oltre che del ministero competente, la Giustizia, sentito il Tesoro – anche da parte degli organismi di autoregolamentazione, che- lo ricordiamo – sono responsabili dell’elaborazione e dell’aggiornamento di regole tecniche, adottate in attuazione del nuovo decreto previo parere del comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell’esercizio della propria attività. Tali organismi sarebbero, altresì, sentiti dall’Uif in merito all’adozione e all’aggiornamento degli indicatori di anomalia che potrebbero interessare la clientela dei professionisti.

Ancora, conformemente a quanto sancito nell’attuale articolo 23 del Dlgs 231/07, anche il novellato articolo 42 stabilisce che laddove i destinatari della normativa si trovino nell’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela, essi si astengono dall’instaurare, eseguire la prestazione professionale e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta.

Nell’attuale formulazione, tuttavia, qualora si prosegua nello svolgimento della prestazione, il professionista va incontro al rischio sanzionatorio previsto nelle ipotesi di mancata segnalazione di operazione sospetta, qualora, ravvisandosi i presupposti di detta segnalazione, lo stesso ometta di inoltrarla. In detta ipotesi, invece, il nuovo articolo 56 introduce una specifica sanzione. Qualora, infatti, in presenza della mancata possibilità di eseguire l’adeguata verifica, il professionista compia ugualmente la prestazione, esso sarà assoggettato, oltre che al rischio di omessa segnalazione anche a una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 3mila a un massimo di 50mila euro.

Va ricordato, poi, che l’articolo 34 del nuovo decreto, riproduce e conferma la disposizione (talvolta contestata) in materia di utilizzabilità, a fini fiscali, dei dati e delle informazioni conservate per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
L’articolo 37 detta disposizioni per l’invio delle segnalazioni di operazioni sospette da parte dei professionisti per i quali è previsto, in via alternativa, l’invio della segnalazione all’Uif direttamente o per il tramite dell’organismo di autoregolamentazione di appartenenza. Per le società di revisione, il modello adottato ricalca quello degli intermediari bancari e finanziari, articolato su due livelli.

Altre rilevante novità è poi l’estensione della disciplina del whistleblowing anche per i professionisti. A sancirlo è l’articolo 48, in virtù del quale i soggetti obbligati adottano procedure per la segnalazione al proprio interno da parte di dipendenti o di persone in posizione comparabile di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Molto importanti anche le modifiche al sistema sanzionatorio; infatti sono stati rivisti i minimi ed i massimi edittali previsti per le pene amministrative. Ma sul punto, il sentore è che la trattativa è ancora lunga.