Bonus assunzioni: criteri e vincoli sulla legge a tutele crescenti

Bonus assunzioni: criteri e vincoli sulla legge a tutele crescenti

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La legge di Bilancio 2018, sul versante occupazionale, ha intrapreso un diverso percorso rispetto a quello seguito nel recente passato. Negli anni precedenti, l’intendimento è stato quello di incentivare l’occupazione con misure temporanee, concedendo un bonus triennale di ragguardevole spessore per le assunzioni/stabilizzazioni del 2015 e poi confermandolo per l’anno successivo, pur con una consistenza e una durata ridotte.

Fino ad arrivare ai giorni nostri, in cui il legislatore ha avvertito l’esigenza di dare una scossa al mercato del lavoro, inserendo – con una regolamentazione strutturale – un incentivo legato principalmente all’assunzione di soggetti che non hanno mai lavorato a tempo indeterminato. Se si esclude qualche piccola eccezione (trasformazione di rapporto a termine, stabilizzazione di contratti di apprendistato eccetera), è questo quanto emerge dalla lettura dei commi 100 e seguenti della legge 205/2017.

La misura della facilitazione è pari al 50% dei contributi dovuti dall’azienda, entro il tetto massimo di 3.000 euro all’anno. Non forma oggetto di alcuna riduzione, il premio Inail. Per beneficiare dell’incentivo le assunzioni devono essere a tempo indeterminato ed effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2018, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti introdotto dal decreto legislativo 23/2015. I soggetti da assumere devono avere meno di 30 anni (solo per il 2018 il limite è elevato a 35 anni).

L’esplicito richiamo al Dlgs 23 connota indiscutibilmente le assunzioni che beneficiano dell’esonero, nonostante il parere espresso dall’Inps. Nella scheda di lettura fornita dal servizio studi del Senato, a commento della disposizione, si legge: «il beneficio concerne tutti i datori di lavoro privati, ad eccezione di quelli domestici. Dall’ambito di applicazione sono escluse le assunzioni di dirigenti, in base al richiamo del Dlgs 4 marzo 2015, n. 23, operato dal comma 1».

Tale statuizione, inserita con convinzione nel corpo della norma, non sembra derogabile. Vale la pena di osservare che le parti, per libera scelta, possono decidere di inserire nei patti individuali una clausola che pone il rapporto di lavoro al di fuori del contratto a tutele crescenti, richiamando, in sua vece, la tutela voluta dall’articolo 18 dello statuto dei lavoratori. Questa opzione, tuttavia, non sembra utile alla fruizione della nuova misura incentivante a carattere strutturale. Una differente lettura non parrebbe in linea con il dettato normativo e con le intenzioni del legislatore.