Cassazione, il ministero risarcisce la famiglia per l’affissione a scuola di dati sanitari del minore

Cassazione, il ministero risarcisce la famiglia per l’affissione a scuola di dati sanitari del minore

WCENTER 0XGCBHUJCP                20060217 - ROMA - CRO : CASSAZIONE: SENTENZA SU STUPRO SARA' SEPPELLITA.  GIUDICI DI CAGLIARI HANNO SPAZIO PER RIMEDIARE A NOSTRO ERRORE                                                                                        Il gagliardo della Corte di Cassazione appoggiato su una toga rossa in un'immagine d'archivio del 12 gennaio 2004. ''Questa sentenza, come avvenne per quella dello stupro e i jeans, sara' 'seppellita con ignominia' dalla stessa Corte di Cassazione: ossia non trovera' mai spazio nel 'Massimario' e, anzi, verra' citata come esempio negativo di come una sentenza non dovrebbe mai essere scritta ne' motivata''. Questa l'assicurazione che viene direttamente dai 'piani alti' della Suprema Corte che non condividono assolutamente il verdetto - emesso dalla Terza sezione penale del 'Palazzaccio' - favorevole a considerare come caso di ''minor gravita''' quello della violenza sessuale ai danni di una minorenne che ha gia' avuto rapporti. FILIPPO MONTEFORTE / ANSA / PAL

L’esposizione in luogo antistante l’istituto delle graduatorie per l’ammissione a un privilegio scolastico, legato allo stato di salute del minore, danneggia anche la privacy dei propri familiari, che hanno diritto a pretendere dall’amministrazione il risarcimento dei danni non patrimoniali. La Corte di cassazione con la sentenza n. 16186 depositata ieri ha respinto il ricorso principale proposto dal ministero dell’Istruzione contro la legittimazione dei genitori ad agire in giudizio in conto proprio e per l’altra propria figlia minore. Il ministero negava anche il carattere lesivo della privacy attribuito alla pubblicazione tramite affissione di una graduatoria sull’ammissione a corsi scolastici.

La Cassazione ricorda al ministero che è ormai dato acclarato per la giurisprudenza che la salute di un minore costituisca quel dato «personale» e «sensibile» protetto dalla disciplina privacy. E la tutela apprestata è spendibile tanto a favore del minore stesso quanto dei suoi congiunti legati da «vincoli di comunanza» di vita familiare e domestica. Questo perchè – come ampiamente argomenta la Corte – il disagio dovuto allo stato di salute del familiare è dato sensibile anche per chi con lui convive.

Quindi una selezione che tenga conto della malattia come privilegio concorsuale al fine di conseguire l’ammissione a corsi scolastici fa sì che la condizione del minore sia resa conoscibile ad altri, ben oltre le figure necessariamente tenute a esserne edotte. Da qui la piena azionabilità da parte dei genitori, e anche per l’altra figlia minore, della tutela approntata dalla disciplina privacy in caso di diffusione di dati sensibili, in questo caso di quelli attinenti allo stato di salute. Un dato sensibile non solo per l’alunno ma anche per la sua famiglia perché storicamente la presenza di un congiunto “invalido” in una famiglia è socialmente considerato un disagio.

Conclude la Corte che anche se a fronte di situazioni disagiate, legate allo stato di salute di un congiunto, la legge appronta strumenti di sostegno economico e sociale lo stesso tale condizione è un dato sensibile da trattare con la stessa riservatezza imposta dalla legge privacy di quando un ammalato espone a un terzo o a una pubblica amministrazione la propria malattia. E testualmente afferma la Cassazione che la sensibilità del dato non dipende dall’essere attinente alla fisicità della persona, ma dalla consapevolezza sociale dell’esistenza di un disagio familiare.

La Corte di cassazione respinge anche la pretesa dei genitori della minore di veder cassata la parte della sentenza di merito in cui il giudice riconoscendo un concorso di colpa aveva ridotto proporzionalmente il risarcimento dei danni. Giudizio non rivedibile in sede di legittimità in quanto valutazione di merito sulla causalità del mancato comportamento riduttivo del danno da parte dei familiari, che nel caso concreto non avevano provveduto a chiedere immediatamente la sospensione della pubblica diffusione della graduatoria affissa nella piazzetta antistante l’ingresso della scuola.