Credito d’imposta ricerca e sviluppo sganciato dal bilancio

Credito d’imposta ricerca e sviluppo sganciato dal bilancio

credito-dimposta-2016

Il quadro RU del modello Redditi SC 2017 contiene le informazioni sulla spettanza e sull’utilizzo del credito per l’attività di ricerca e sviluppo, di cui all’articolo 3 del Dl 145/2013.

Preliminarmente, si ricorda che, ai sensi del comma 8 del citato articolo 3, il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali comunali e regionali, e dell’Irap, e non rileva nella determinazione del pro rata di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui all’articolo 61 e all’articolo 109 comma 5 del Tuir.

Ai fini dichiarativi, qualora il credito sia stato contabilizzato nel conto economico relativo all’esercizio 2016 in cui sono stati sostenuti i costi che lo hanno generato, dovrà essere effettuata una variazione in diminuzione ai fini Ires ed Irap tramite la compilazione del rigo RF55 (cod. 99) di Redditi Sc 2017 e del rigo IC57 (cod. 99) del modello Irap 2017. Riguardo all’ipotesi in cui lo stesso non sia stato inserito nel conto economico riferito all’esercizio di sostenimento dei costi, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che la spettanza e la concreta fruizione del credito non sono susseguenti alla sua iscrizione in bilancio (circolare 13/2017, par. 4.9.2).

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione (anche nell’ambito del consolidato fiscale – quadro GN), a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono state sostenute le spese agevolabili; pertanto, il credito indicato nel modello Sc2017, riferito alle spese sostenute nel 2016, poteva essere utilizzato a partire dal 1° gennaio 2017 .

Il credito deve essere compensato con il modello F24 con il codice tributo 6857. Si ricorda che esso:

•non è soggetto al limite annuo di 250.000 euro previsto per i crediti d’imposta aventi natura agevolativa dall’articolo 1, comma 53, legge 244/2007, né al limite generale annuo di 700.000 euro previsto dall’articolo 34, legge 388/2000;

•non è soggetto al divieto di compensazione di cui all’articolo 3, Dl 78/2010, previsto per i crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori di ammontare superiore a 1.500 euro;

•non soggiace all’obbligo di apposizione del visto di conformità sul modello di dichiarazione in cui il credito viene indicato, di cui all’articolo 1, comma 574, legge 147/2013.

Il credito non è cedibile o rimborsabile e quindi non possono essere compilati i righi RU9 e RU11 del quadro RU di Redditi Sc 2017.

Merita ricordare che relativamente alle spese sostenute dall’esercizio 2017 il credito d’imposta dovrà essere calcolato applicando le nuove e più favorevoli disposizioni introdotte dalla legge 232/2016.