DICHIARAZIONE FGAS 2017 (dati riferiti all’anno 2016)

DICHIARAZIONE FGAS 2017 (dati riferiti all’anno 2016)

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Il comma 1 dell’art. 16 del DPR 43/2012 prevede che entro il 31 maggio di ogni anno gli “operatori” delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore e dei sistemi fissi di protezione antincendio, contenenti un quantitativo uguale o maggiore a 3Kg di gas fluorurato ad effetto serra, comunichino al Ministero dell’Ambiente, tramite ISPRA, le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all’anno precedente, ricavati sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.

La dichiarazione dovrà  essere fatta online partendo dal seguente indirizzo:
www.sinanet.isprambiente.it/it/fgas, sulla destra vi sono le istruzioni per la compilazione.

È possibile collegarsi al sistema on-line per la compilazione della dichiarazione F-Gas ai sensi dell’art.16, comma 1, del DPR 43/2012, riferita all’anno 2016.

Si ricorda che il termine ultimo per la consegna è il 31 maggio 2017.

Si precisa che l’entrata in vigore del nuovo Regolamento UE n.517/2014 non ha modificato struttura, criteri e contenuti della dichiarazione F-Gas. Il valore soglia che permette di stabilire se una apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di applicazione della dichiarazione resta quindi fissato a 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra, non viene quindi applicata, ai fini della Dichiarazione F-Gas la nuova unità di misura espressa in CO2 equivalenti.

COSA SUCCEDE A CHI NON EFFETTUA LE DICHIARAZIONE F-GAS
Le sanzioni relative alla mancata, incompleta o inesatta trasmissione delle informazioni previste dalla Dichiarazione F-gas sono disciplinate dal D.Lgs 5 marzo 2013, n. 26 “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n.842/2006 su taluni gas fluorurati a effetto serra”.
In particolare, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per un importo compreso tra 1.000,00 Euro e 10.000,00 Euro (art. 6, commi 3 e 4).