Interpello sulla Sicurezza al Ministero: nomina RLS, in un’azienda con esclusivamente soci lavoratori

Interpello sulla Sicurezza al Ministero: nomina RLS, in un’azienda con esclusivamente soci lavoratori

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Cosa accade riguardo alla nomina degli RLS, quando in un’azienda operino esclusivamente soci lavoratori?

Per rispondere a questa domanda è stato recentemente pubblicato l’Interpello n. 16/2016 del 25 ottobre 2016, che ha per oggetto la “risposta al quesito inerente la necessaria presenza del rappresentante dei lavoratori anche nelle società all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori”.

Infatti la Regione Marche ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 47, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008 che espressamente sancisce che in tutte le aziende, o unità produttive, sia ‘eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza’”.

Veniamo a quanto indicato dalla Commissione.

Innanzitutto l’art. 47, comma 5 del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che ‘il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva’.

Fatte queste premesse la Commissione fornisce tuttavia alcune indicazioni a partire da due ulteriori considerazioni:

– “l’articolo 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008, che equipara al ‘lavoratore’ il socio lavoratore di cooperative o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso;

– l’articolo 47, comma 2 del d.lgs. n. 81/2008, che prevede che in ‘tutte le aziende, o unità produttive’ sia eletto o designato il ‘rappresentante dei lavoratori per la sicurezza’”.

Con riferimento particolare a questi due articoli, la Commissione Interpelli “ritiene che in tutte le aziende, o unità produttive, comprese quelle all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori, qualora ‘non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4’ del medesimo articolo 47 del d.lgs. n. 81/2008 anche in virtù della contrattazione collettiva, le funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza debbano essere esercitate dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale o dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo”.