Iperammortamento anche per i costi accessori 2016

Iperammortamento anche per i costi accessori 2016

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Costi accessori rilevanti nell’iper ammortamento anche se sostenuti nel 2016 se l’investimento di riferimento rispetta tutti i requisiti per accedere al bonus fiscale. Occorre però che tali costi siano stati opportunamente trattati nel bilancio 2016. Vediamo quindi di procedere con ordine.

Sal e oneri accessori

Gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 in chiave “industria 4.0”, fruiscono della maggiorazione fiscale nella misura del 150% del costo di acquisizione. Al fine di determinare il momento di effettuazione, rilevante ai fini della spettanza della maggiorazione e l’ammontare dell’investimento agevolabile, si applicano le regole generali della competenza previste dagli articoli 109, commi 1 e 2 e 110 del Tuir. Rileva quindi la consegna o la spedizione del bene, o, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà.

Sono invece irrilevanti i diversi criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dalla cosiddetta «derivazione rafforzata» (circolare 4/E/2017 ).

Per le opere realizzate mediante contratti di appalto, rilevano i Sal – stati avanzamento lavori – liquidati in via definitiva e cioè quando il Sal (anche parziale) è accettato dal committente in conformità di quanto stabilito dall’articolo 1666 del Codice civile. Se il Sal è accettato nel periodo agevolato l’investimento (o la quota di investimento), rispettando gli altri requisiti previsti dalla legge, è iper ammortizzabile. In passato l’Agenzia ha chiarito che la possibilità di suddividere l’opera in Sal vale anche nell’ipotesi in cui tale suddivisione, originariamente non prevista, derivi dall’integrazione del contratto originario mediante l’inserimento a posteriori di una speciale clausola volta a consentire l’accettazione parziale dell’opera (risoluzione 75/E/2003 e circolare 44/E/2009).

Va poi tenuto presente che nel costo dell’investimento fiscalmente rilevante si comprendono anche gli oneri accessori di diretta imputazione (articolo 110, comma 1, lettera b del Tuir). Anche per i costi portati ad incremento dell’investimento rilevante, quindi, è possibile fruire dell’iper ammortamento, a condizione, ovviamente, che essi siano stati correttamente trattati sul piano contabile e di bilancio.

Gli oneri accessori

L’esperienza insegna che molte volte gli investimenti agevolabili ultimati (totalmente o parzialmente) nel corso del 2017, sono la conseguenza di operazioni pianificate da tempo che quindi hanno comportato il sostenimento di spese preparatorie/accessorie anche significative in esercizi precedenti.

Ci si chiede quindi se anche queste spese, per quanto sostenute ad esempio nel 2016 e quindi al di fuori del periodo agevolato, possano fruire dell’iperammortamento. La risposta alla domanda si ritiene debba essere positiva. Si pensi al caso di un investimento in un impianto automatizzato «industria 4.0» consegnato, collaudato e interconnesso nel corso del 2017 i cui lavori preparatori (ad esempio la progettazione, la preparazione edile, idraulica è elettrica del sito, il trasporto e l’inizio del montaggio) sono iniziati e sostenuti nel 2016.

Questi costi accessori attinenti all’investimento principale, sono stati sospesi nel bilancio 2016 nella voce «immobilizzazioni in corso e acconti». Una volta ultimata l’opera e quindi realizzato l’investimento, gli stessi costi traslocano in bilancio per essere allocati nella voce “impianti” delle immobilizzazioni materiali ed ammortizzati come un unico investimento. Per questa via, quindi, questi oneri accessori di diretta imputazione sostenuti nel 2016 relativi all’investimento iperammortizzabile, sono anch’essi compresi nel bonus. Diverso, invece, è il caso delle costruzioni in economia per le quali la circolare 4/E/2017 delle Entrate precisa espressamente che i costi iperammortizzabili sono solo quelli sostenuti nel periodo agevolato senza possibilità alcuna di deroga e quindi anche se i lavori sono iniziati precedentemente.