La corresponsabilità nella determinazione dell’infortunio sul lavoro

La corresponsabilità nella determinazione dell’infortunio sul lavoro

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Infortuni sul lavoro – Evento dannoso – Concorso di più persone – Responsabilità in solido – Sussiste anche in mancanza di formale investitura di funzioni di controllo e direttive.
In tema di infortuni sul lavoro quando un danno di cui si chiede il risarcimento è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta ha contribuito alla produzione dell’evento dannoso, si configura una responsabilità solidale ai sensi dell’articolo 1294 c.c., qualunque sia il titolo per il quale ciascun soggetto è chiamato a rispondere, dal momento che, sia in caso di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della responsabilità solidale, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, stante i principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni (patrimoniali e non) da risarcire. [In tal senso la Corte ha ritenuto responsabile il collega dell’operaio vittima dell’infortunio letale, benché non fosse rivestisse formalmente la funzione di caposquadra, per avere di fatto esercitato nei confronti del sottoposto poteri di direzione e controllo].
• Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 3 agosto 2017 n. 19435

Prevenzione infortuni – Destinatari delle norme – Dirigenti e preposti – Responsabilità – Conferimento di una delega – Necessità – Esclusione – Investitura formale o esercizio di fatto delle funzioni di garante – Idoneità – Sussistenza.
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, le responsabilità del dirigente e del preposto non trovano la propria origine necessariamente nel conferimento di una delega da parte del datore di lavoro, potendo derivare, comunque, dall’investitura formale o dall’esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garanti.
• Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza 10 giugno 2016 n. 24136

Infortuni sul lavoro – Pluralità di autori – Responsabilità solidale – Sussistenza – Responsabilità direttore dei lavori – Sussistenza.
Quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per inadempimenti diversi intercorsi rispettivamente fra ciascuno di essi ed il danneggiato, tali soggetti devono essere considerati corresponsabili in solido non tanto sulla base dell’estensione alla responsabilità contrattuale della norma dell’articolo 2055 c.c.dettata per la responsabilità extracontrattuale, ma soprattutto perché sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un evento dannoso è imputabile a più persone al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell’obbligo risarcitorio, è sufficiente in base ai principi che regolano il nesso di causalità, soltanto il concorso di più cause efficienti nella produzione dell’evento, e cioè che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in maniera efficiente, alla determinazione dello stesso.
• Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 9 aprile 2014 n. 8372

Infortunio sul lavoro – Omessa valutazione del rischio nel documento di valutazione – Rapporto di causalità con l’infortunio – Accertamento – Necessità.
In tema di prevenzione infortuni sul lavoro, il rapporto di causalità tra la condotta dei responsabili della normativa antinfortunistica e l’evento lesivo non può essere desunto soltanto dall’omessa previsione del rischio nel documento, di cui all’articolo 4, comma secondo, del D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro), dovendo tale rapporto essere accertato in concreto, rapportando gli effetti dell’omissione all’evento che si è concretizzato. (Nella specie, con riferimento all’infortunio sul lavoro causato dal trascinamento delle braccia dell’operatrice nei rulli in movimento di un macchinario, la sentenza impugnata aveva affermato che ove fosse stato operato l’inserimento della previsione di tale rischio nel suddetto documento, l’infortunio sarebbe stato evitato).
• Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 3 marzo 2010 n. 8622