La legge lombarda sulla videosorveglianza privilegia gli accordi

La legge lombarda sulla videosorveglianza privilegia gli accordi

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La legge della regione Lombardia 2/2017 è il primo intervento legislativo regionale ad avere introdotto un sistema di incentivi economici che assicura un rimborso fino al 50% delle spese sostenute per l’installazione di impianti di videosorveglianza presso residenze sanitarie assistenziali e presso strutture residenziali e semiresidenziali per disabili pubbliche e private accreditate.

La legge regionale interviene all’indomani di alcuni eclatanti casi di cronaca che hanno portato alla luce l’esistenza di maltrattamenti nei confronti degli ospiti di tali strutture da parte del personale tenuto ad assisterli.

E’ evidente, quindi, che la finalità della normativa, tesa a sviluppare e diffondere forme di controllo a distanza a tutela degli ospiti delle strutture, genera non poche interazioni con la normativa statale dello statuto dei lavoratori, modificata dall’articolo 23 del Dlgs 151/2015 emanato nell’ambito della riforma del mercato del lavoro attuata dal precedente governo Renzi.

Ad una prima analisi, la normativa regionale evidenzia, rispetto alla disciplina statale, una chiara scelta di fondo tesa a privilegiare l’accordo rispetto all’autorizzazione amministrativa, in quanto l’articolo 3, comma 2, della legge 2/2017 condiziona il finanziamento alla sola presenza di un accordo con le rappresentanze sindacali.

L’accordo quindi diviene il fulcro del finanziamento in tal modo determinando non poche perplessità in presenza di autorizzazioni ministeriali che, sebbene ritenute del tutto alternative a una intesa sindacale dall’articolo 4 della Statuto, non sembrano essere contemplate dalla legge regionale.

La legge regionale nei termini in cui condiziona il finanziamento sembra quindi penalizzare le aziende nelle quali non sussiste una presenza sindacale ovvero le imprese nelle quali non si raggiunge un accordo con le rappresentanze dei lavoratori.

La legislazione regionale non può peraltro, in ragione delle competenze costituzionali, disciplinare la materia dei controlli a distanza nell’ambito dei rapporti di lavoro. La disciplina statale è quindi oggetto di richiamo nel testo regionale che si limita a ribadire il principio del rispetto della normativa statale in materia di tutela dei lavoratori.

Le riprese acquisite tramite l’impianto finanziato dalla Regione potranno, quindi, essere impiegate, sulla base dello statuto dei lavoratori, anche a fini disciplinari a condizione che venga rispettato l’accordo che ne regola l’utilizzo, venga fornita adeguata informativa ai lavoratori ed il trattamento delle immagini risulti effettuato nel rispetto della disciplina generale sulla privacy.

L’impiego a fini di controllo della prestazione lavorativa non è, infatti, totalmente liberalizzato e, all’indomani dell’entrata in vigore della riforma, il tribunale di Roma, con sentenza del 16 settembre 2016, pur in presenza di reati, ha escluso la rilevanza disciplinare della prova ottenuta dal datore di lavoro in ragione della violazione riscontrata in sede di impiego dell’impianto audiovisivo.

Assume quindi primaria importanza il rispetto della normativa a tutela della privacy e le condizioni di uso dell’impianto stabilite in sede di installazione in quanto, come affermato dallo stesso ministero del Lavoro nella circolare del 18 giugno 2015, la norma riformata dello Statuto non ha liberalizzato i controlli, ma solo chiarito gli ambiti di utilizzo delle nuove tecnologie.