Nuovo disegno di legge Anticorruzione: sanzioni più severe e pene interdittive minime da 1 a 5 anni

Nuovo disegno di legge Anticorruzione: sanzioni più severe e pene interdittive minime da 1 a 5 anni

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Mano pesante nei confronti delle imprese che hanno beneficiato di reati di corruzione. Il disegno di legge approvato in questi giorni dal Consiglio dei ministri con il pacchetto di misure di contrasto ai più comuni e diffusi reati contro la pubblica amministrazione irrigidisce in maniera significativa le sanzioni nei confronti delle aziende. La leva utilizzata è quella delle modifiche alla disciplina della responsabilità amministrativa delle imprese, contenuta nel decreto legislativo n. 231 del 2001. Ora, in quel decreto è previsto che le misure interdittive, quelle con la maggiore forza deterrente per il ventaglio a disposizione della magistratura (si va dall’interdizione all’esercizio dell’attività, al divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, alla revoca di autorizzazioni e licenze), possono essere applicate per un periodo minimo di 1 anno. Con il testo approvato dal Governo invece la durata minima delle “pene” interdittive aumenta sino a 5 anni. Introdotto poi anche un inedito tetto massimo di durata, individuato in 10 anni.

L’inasprimento colpisce quelle aziende i cui dipendenti si sono macchiati dei delitti di corruzione, concussione e induzione indebita. Una maniera per allineare il complessivo apparato sanzionatorio, colpendo in maniera se non analoga, almeno assai simile, le persone giuridiche, dopo che il disegno di legge introduce quello che un po’ sbrigativamente va ormai sotto l’etichetta di daspo, l’impossibilità a vita di contrattare con la pubblica amministrazione e dai pubblici uffici per i manager condannati per corruzione con una sanzione superiore ai 2 anni di detenzione. Per condanne sotto i 2 anni, invece, la misura in un soprassalto garantista di aderenza alle indicazioni anche di recente ribadite dalla Corte costituzionale sulla funzione rieducativa della pena, sarà compresa tra i 5 e 7 anni.

Assai lunga la lista dei reati per i quali scatterà la stretta, perchè comprende oltre alle varie fattispecie di corruzione (compresa l’istigazione) anche l’induzione indebita, la malversazione aggravata, l’abuso d’ufficio, il peculato e la concussione.

L’effetto della riabilitazione sulla misura accessoria del daspo anticorruzione è poi assai diluito nel tempo, visto che, nella bozza, se ne prevede la sterilizzazione nell’immediato, con la possibilità di estinzione dell’interdizione perpetua alla contrattazione con la pubblica amministrazione e dai pubblici uffici solo dopo 12 anni dal giorno in cui è stata eseguita la pena principale e il condannato ha dato prove effettive e costanti di buona condotta.

Premiata poi la collaborazione con l’introduzione di una nuova causa di non punibilità di cui potrà beneficiare chi concretamente e tempestivamente denuncia i fatti e fornisce prove per agevolare l’attività di repressione da parte dell’autorità giudiziaria. Determinante in questa prospettiva il dato cronologico perchè la causa di non punibilità scatterà solo in caso di segnalazione precedente all’iscrizione dell’interessato tra gli indagati e comunque dovrà essere effettuata non oltre i 6 mesi dalla commissione del delitto. Contestualmente dovrà essere messo a disposizione almeno l’equivalente del prezzo del reato.

Sul versante delle indagini poi, preso atto della difficoltà a sciogliere il patto omertoso tra corrotto e corruttore, si mette nero su bianco il ricorso all’agente sotto copertura, non all’agente provocatore, estenendendone il ricorso non solo ai reati di corruzione ma anche alla turbata libertà degli incanti.