Piccole aziende: il datore di lavoro non può svolgere da solo pronto soccorso e prevenzione incendi

Piccole aziende: il datore di lavoro non può svolgere da solo pronto soccorso e prevenzione incendi

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Nelle piccole imprese con più di cinque lavoratori, la presenza di un datore di lavoro in possesso della formazione prevista per gli addetti antincendio e per addetti al primo soccorso consente lo svolgimento diretto dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione da parte del datore di lavoro, ma non esonera quest’ultimo dall’obbligo di nominare i dipendenti designati negli incarichi di prevenzione incendi e di soccorso.

Nel commentare le innovazioni introdotte dal Dlgs 151/2015, l’Ispettorato nazionale del lavoro, con la circolare 1/2018, ha chiarito che svolgimento dei compiti diretti non significa operare in totale autonomia.

Destinatari – Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste successivamente, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Ecco i casi in cui è ammesso l’intervento diretto:
1. aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori
2. aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori
3. aziende della pesca fino a 20 lavoratori
4. altre aziende fino a 200 lavoratori

Corsi formativi – Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti indicati dall’articolo 34, comma 1, del Dlgs 81/2008 deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Modalità di svolgimento dei compiti – La facoltà concessa al datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti di prevenzione, (con l’esclusione delle realtà aziendali considerate comunque a rischio), non significa che lo stesso svolga tali compiti da solo né che sia esonerato dal rispettare gli specifici obblighi previsti in capo al datore di lavoro. Questa è la precisazione fornita dalla circolare 1/2018 dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
L’obbligo primario del datore di lavoro è designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso.
Pertanto il datore di lavoro potrà avvalersi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure indicate, lavoratori che vanno designati in numero adeguato e sufficiente rispetto alle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o della unita produttiva.