Premi in denaro o in welfare, guida alla compilazione

Premi in denaro o in welfare, guida alla compilazione

cu2018

La CU2018 è in linea sul sito dell’Agenzia delle Entrate da circa dieci giorni. La scadenza per l’invio telematico all’Agenzia è confermata al 7 marzo, mentre la consegna/trasmissione al sostituito potrà avvenire entro il 31 marzo (o al 31 ottobre ove siano certificati solo i redditi per i quali non si può presentare la dichiarazione precompilata).

Le innovazioni della CU2018 sono circoscritte e tra queste, segnaliamo, le novità che interessano la sezione destinata ad accogliere le somme soggette ad imposta agevolata per le retribuzioni premiali (ex articolo 1, commi da 182 a 190, della L. n. 208/2015). La norma agevolativa ha, infatti, ripristinato l’imposta sostitutiva al 10 per cento a favore dei premi di risultato di ammontare variabile conseguiti in presenza di incrementi correlati a indicatori di performance crescenti e nel rispetto di una procedura formale che coinvolge il deposito del premio (aziendale o territoriale) tramite la procedura di “clicklavoro”.

Nella sezione (caselle da 571 a 602) sono presenti tre nuove caselle (574, 575 e 579) con conseguente rinumerazione delle caselle già presenti nel modello dell’anno passato.
Sotto il profilo quantitativo il punto di maggiore interesse è l’ampliamento della platea dei beneficiari. Gli emolumenti premiali fruiscono della tassazione di favore se erogati a lavoratori dipendenti del settore privato che nell’anno che precede l’erogazione non abbiano percepito redditi di lavoro dipendente superiori al nuovo limite di 80.000 euro. Significativo anche il nuovo limite di premio detassabile (fissato a 3.000 euro lordi con uno speciale incentivo a favore delle imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro).

L’innovazione normativa ha introdotto la possibilità per il lavoratore di scegliere se ottenere il premio di risultato in denaro ovvero in natura; in caso di “incasso” del premio “in natura”, attraverso i benefit di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 51, Tuir non è applicata alcuna tassazione (né a titolo di imposte, né a titolo di contributi): lo sancisce il comma 184 dell’articolo 1 della L. n. 208/2015.

Con la legge di Bilancio per il 2017 il nuovo comma 184-bis ha esteso l’esenzione dall’irpef o da imposta sostitutiva qualora la conversione del premio di risultato coinvolga anche contributi ai fondi pensione, a fondi o casse sanitarie e in azioni. Tali aspetti dovrebbero essere oggetto della corposa ed analitica circolare che l’Agenzia delle Entrate ha da tempo approntato e che non è ancora stata pubblicata nella versione finale. Tale nota è molto attesa dai tecnici soprattutto per un elemento peculiare. Pare, infatti, che l’Agenzia abbia intenzione di adottare un approccio esemplificativo che a nostro giudizio risulta molto utile per agevolare la comprensione delle regole applicative delle norme fiscali da parte del fruitore con grande beneficio da parte degli addetti e dei consulenti dell’amministrazione del personale compressi nella richiesta di procedere con approcci sempre più semplificativi. Pare, altresì, che l’Agenzia intenda operare una ricognizione, una sorta di guida, degli interpelli rilasciati in questi anni e non pubblicati. La guida sarà sicuramente utile a conformare la prassi all’interpretazione ufficiale sul tema, riducendo gli spazi interpretativi come, invece, registrato nelle note dottrinali di commento al recente interpello n. 904-791/2017 del 28 luglio della DRE Lombardia (cd “Delmoform”).

Ritornando all’erogazione delle somme a titolo di retribuzione di produttività, si rileva che l’imposizione sostitutiva, in presenza dei presupposti, debba avvenire e sia avvenuta in via automatica da parte del sostituto d’imposta. Pertanto, qualora il dipendente avesse voluto che tali somme fossero assoggettate a tassazione ordinaria deve aver presentato al sostituto d’imposta apposita rinuncia. Anche in assenza di rinuncia, il sostituto può comunque applicare l’imposizione ordinaria qualora dovesse verificare che essa non sia vantaggiosa, nel caso concreto, per il dipendente.

Al fine di consentire al sostituto la verifica dei presupposti per l’applicazione del regime agevolato qualora il reddito dell’anno precedente fosse stato erogato da un soggetto diverso, il dipendente deve aver attestato (in forma scritta) al proprio datore di lavoro l’ammontare dello stesso.

La circolare n. 28/E/2016 (par. 1.4) ha sottolineato come i premi detassabili “non usufruiscono, invece, dello sgravio contributivo” (salva la fattispecie già commentata e prevista dal comma 189-bis in presenzadi coinvolgimenti paritetico dei lavoratori). La circolare ha, altresì, precisato che l’assoggettamento a contribuzione previdenziale dei premi di produttività non altera il limite di importo entro cui questi sono fiscalmente agevolabili. “Il limite di 2.000/2.500 euro [ora elevati a 3000 euro e solo in casi eccezionalie limitati temporalmente a 4000 euro] deve intendersi, pertanto, al lordo della ritenuta fiscale del 10 per cento e al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie (cfr. circolare 59/E del 2008, par. 14); eventuali importi eccedenti sono assoggettati alla tassazione ordinaria”.

La compilazione del rigo C4 del 730 precompilato proporrà la compilazione effettuata dal sostituto nel prospetto “Somme erogate per premi di risultato” della Certificazione Unica 2018.

Nei punti 571 e 581 deve essere riportato:
– il codice 1 nel caso in cui il limite previsto è di 3.000 euro annui lordi;
– il codice 2 nel caso in cui il limite previsto è di 4.000 euro annui lordi.
Si noti che con il D.L. n. 50/2017, viene modificato il comma 189 della L. n. 208/2015; con tale norma, in presenza di coinvolgimento paritetico dei lavoratori, si sostituisce la nuova agevolazione contributiva sopra richiamata mentre per i premi e le somme erogate in esecuzione dei contratti sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2017 continuano ad applicarsi le disposizioni già vigenti alla medesima data. Le istruzioni alla CU2018 richiamano tale limite che è aumentato fino ad un importo non superiore a 4.000 euro.
I punti 572 e 582 riportanol’ammontare del premio di risultato per il quale è prevista l’applicazione dell’imposta (sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali) nella misura del 10 per cento. Per quanto sopra chiarito il valore è esposto al lordo dell’imposta ma al netto dei contributi.
Nei punti 573 e 583 riportare l’ammontare del premio di risultato che il sostituito ha scelto che gli venga corrisposto sotto forma di benefit ai sensi di quanto dispone l’articolo 1, comma 184 della L. n. 208/2015. Nel caso in cui il sostituito abbia scelto la tassazione sostitutiva del premio di risultato, la somma di quanto riportato nei punti 572, 573, 582 e 583 non deve essere superiore a 3.000 euro o 4.000 euro coerentemente con quanto indicato nei punti 571 e 581.
Nei punti 576 e 586 va riportata l’imposta sostitutiva del 10 per cento operata sull’importo indicato ai punti 572 e 582.
Le istruzioni chiariscono gli aspetti particolari connessi alle correzioni di operazioni a tassazione ordinaria; l’importo di premi non eccedenti i 3000 euro o 4000 euro tassati in modo ordinario devono essere esposti al punto 1 della CU2018 ed anche nei punti 578 e 588.
Nel caso in cui il sostituito abbia scelto la tassazione ordinaria del premio di risultato, la somma di quanto riportato nei punti 573, 578, 583 e 588 non deve essere superiore a 3.000 euro o 4.000 euro coerentemente con quanto indicato nei punti 571 e 581.
Nel caso di precedenti rapporti di lavoro, al fine della compilazione della presente sezione, il sostituto d’imposta che rilascia la Certificazione Unica deve tenere conto dei dati riportati nelle certificazioni uniche relative ai precedenti rapporti dettagliati da 591 a 602.
La sezione successiva (caselle 701-706) accoglie i rimborsi di selezionati oneri, individuati da alcuni codici; il monitoraggio riguarda i rimborsi effettuati dal datore di lavoro in applicazione dell’articolo 51, comma 2, lett. f-bis) e f-ter), Tuir a seguito delle pratiche di cd “welfare aziendale” ma non in sostituzione dei premi. La fattispecie dell’incasso di valori in natura in sostituzione del premio è, infatti, rappresentata nella sezione 571-602 e in particolare nelle caselle 573-583, 574-584 e 575-585.
La sezione accoglie la rappresentazione di pratiche abilitate dal comma 2 dell’articolo 51, Tuir e potenziate con i recenti interventi normativi. La sezione non accoglie ogni forma di ciò che recentemente abbiamodefinito come “welfare aziendale” ma si concentra sui rimborsi in denaro.
Sotto il profilo descrittivo, la certificazione non è significativamente innovata nella sezione in commento mentre lo è sotto il profilo della imputazione temporale. La CU2018, infatti, distingue tra i rimborsi effettuati dal sostituto che rilascia la CU (“sezione sostituto dichiarante”) da quelli indicati dai precedenti sostituti (“sezione altri sostituti”) nella ipotesi di operazioni di conguaglio di più CU .

Qualora si proceda al conguaglio di CU nelle quali è compilata la sezione relativa ai rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione, nella CU conguagliante se ne dovrà tener conto prevedendo l’indicazione dei predetti dati distinti per ogni CU conguagliata. In particolare riportare al punto 707 il codice fiscale del precedente sostituto d’imposta che ha proceduto al rimborso a nei punti da 708 a 713 il dettaglio del rimborso effettuato. Nelle annotazioni (cod. CP) il sostituto che rilascia la CU conguagliante dovrà dettagliare i dati relativi ai rimborsi effettuati dai precedenti sostituti dei quali si è tenuto conto nella compilazione della presente sezione.

Il comma 189 della L. n. 208/2015 modificata dispone a favore di tali imprese la riduzione di venti punti percentuali dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni previste dal comma 182 non superiore a 800 euro. Sulla medesima quota, non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore.

L’interpello è stato proposto da un ente di formazione (Delmoform) proponendo un piano di welfare (detassato) che preveda l’erogazione dei benefit collegata al raggiungimento di obiettivi aziendali e individuali. La DRE Lombardia, infatti, oltre ad ammettere l’accesso ai benefit condizionato al grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, ha avallato la previsione del progetto di piano che prevede target anche individuali.
Tale aspetto è stato (impropriamente) amplificato nei commenti della dottrina.
Gli obiettivi proposti da Delmoform – sintetizzati in modo necessariamente stringato dall’Agenzia della Entrate nella risposta – sono, infatti, mere declinazioni di parametri gestionali funzionali al raggiungimento di un risultato collettivo, sia pur attraverso la realizzazione degli obiettivi dei singoli.
Dato il premio teorico (pari al massimo del “credito welfare” ipotizzato per tutti i dipendenti nella stessa cifra), il premio era assegnato da Delmoform in misura proporzionale al rapporto tra progetti presentati e progetti approvati, con alcune correzioni connesse ad eventi tipici della formazione professionale finanziata.
Nel caso di specie, la performance individuale costituisce un fattore di ponderazione del premio teorico totale; si tratta, dunque, dell’adattamento a un contesto di produzione di servizi – eterogenei e non necessariamente seriali – di uno schema riconoscibile in molti premi di risultato.
La situazione è facilmente rinvenibile in molte funzioni in cui la distribuzione delle attività risente dell’eterogeneità delle attività sviluppate dall’impresa, ente o studio professionale. Con un piccolo sforzo di immaginazione delle dinamiche proprie del settore formazione, nell’obiettivo selezionato da Delmoform si può leggere un indicatore di performance di efficacia in grado di abilitare il buon andamento generale dell’ente. L’approvazione e il finanziamento dei piani costituisce, infatti, una forma di acquisizione di commesse che consentono la possibilità di fare assorbire la capacità produttiva dell’ente coincidente con l’offerta di servizi formativi propria dell’ente.
L’interpretazione contenuta nel documento della Direzione regionale lombarda, chiarisce meglio un’ulteriore modalità attraverso cui le aziende possono implementare un piano di welfare, contribuendo ad arricchire gli strumenti a disposizione delle stesse per costruire strutture retributive che meglio si adattano alle proprie esigenze e a quelle dei lavoratori.