Sì ai «testimoni» nel processo tributario

Sì ai «testimoni» nel processo tributario

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Il divieto di prova testimoniale nel processo tributario, sancito dall’articolo 7 del Dlgs 546/92, non impedisce al Giudice di merito di utilizzare, ai fini della propria decisione, le dichiarazioni rese da terzi all’amministrazione finanziaria nel corso delle verifiche. Tali dichiarazioni costituiscono, infatti, elementi probatori liberamente valutabili e apprezzabili dai Collegi tributari, unitamente alle altre risultanze istruttorie.

Sono queste le principali conclusioni cui è giunta la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 6616 depositata in questi giorni.

La pronuncia trae origine dall’accoglimento da parte della Ctr della Campania dell’appello proposto da un contribuente, titolare di un’impresa di servizi funebri, sulla base delle dichiarazioni dei suoi clienti acquisite dai militari della GdF in sede di verifica.

In particolare, i giudici regionali ritenevano illegittimo l’accertamento induttivo svolto dall’ufficio perché le dichiarazioni dei clienti del contribuente smentivano i maggiori corrispettivi che secondo gli stessi accertatori sarebbero stati fatturati per il servizio di esequie.

Nel respingere il ricorso per cassazione della sentenza di secondo grado proposto dall’agenzia delle Entrate, la Corte suprema ha innanzitutto precisato che, anche se nel processo tributario è previsto il divieto di prova testimoniale dinanzi alle commissioni tributarie (articolo 7, comma 4 Dlgs 546/92) con la conseguenza che il terzo che ha reso dichiarazioni nel corso della verifica non può essere chiamato a testimoniare dinanzi al giudice tributario, il predetto divieto non osta alla produzione, in sede contenziosa, di scritti riportanti le dichiarazioni di terzi.

Ne consegue che è sempre ammissibile l’utilizzo delle dichiarazioni di terzi rese in occasione della fase di verifica da parte dei militari della Guardia di Finanza o dei funzionari dell’agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 32 del Dpr 600/73.

Inoltre, ad avviso della Corte, in forza del principio di parità delle parti, nonché di effettività della difesa, le dichiarazioni rese da terzi possono valere sia a favore che contro il contribuente. Pertanto, il contribuente, come l’ente impositore, ha facoltà di produrle sia in occasione dell’eventuale accertamento con adesione, che in sede contenziosa.

Peraltro, secondo i giudici di piazza Cavour, l’attribuzione di valenza indiziaria delle dichiarazioni di terzi anche in favore del contribuente è funzionale al dispiegarsi del giusto processo ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali , ratificata e resa esecutiva dalla legge 848/1955.