Sospensione attività d’impresa in caso di lavoratori irregolari e mancato rispetto salute e sicurezza

Sospensione attività d’impresa in caso di lavoratori irregolari e mancato rispetto salute e sicurezza

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La presenza di una certa percentuale di lavoratori irregolari sul posto di lavoro o l’irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro fa scattare, oltre alla maxisanzione, il provvedimento di sospensione dell’attività di impresa, sospensione che può essere revocata in presenza di determinate condizioni.

Con il provvedimento del 20 giugno 2017, n. 5546 e la pubblicazione di una serie di Faq , l’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) ha affrontato diversi aspetti della sospensione dell’attività imprenditoriale come conseguenza all’accertamento del lavoro irregolare e della violazione alle norme di sicurezza.
L’istituto della sospensione è stato introdotto al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare. Gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando:
– riscontrano l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro;
– ricorrono gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Facciamo il punto sugli aspetti generali di questo istituto, alla luce dei recenti chiarimenti dell’Inl, per poi passare negli altri due interventi, ad approfondire i due presupposti di applicazione dell’istituto.

Destinatari
Trattandosi di provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, intesa come attività economica organizzata, esercitata in modo professionale al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi, esso non è adottabile nei confronti dei casi che non appaiono caratterizzati da tali elementi come nel caso di Onlus, studi professionali (non organizzati in forma societaria), Associazioni sportive dilettantistiche, Associazioni culturali musicali e consimili senza scopo di lucro.
In deroga a quanto indicato il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica poi nel caso in cui il lavoratore irregolare accertato come tale in sede ispettiva risulti l’unico occupato dall’impresa.

Decorrenza della sospensione
Di norma, la decorrenza della sospensione è posticipata alle ore dodici del giorno successivo o al termine delle attività che non possono essere interrotte. In quest’ultimo caso occorre pertanto valutare se l’interruzione immediata di determinate attività non determini situazioni di maggior pericolo, ferma restando l’impossibilità di adibire il personale “in nero” al lavoro.
Inoltre in considerazione delle evidenti ripercussioni socio economiche che il provvedimento determinerebbe, può essere ritenuto opportuno non adottarlo quando lo stesso rechi un grave danno agli impianti e alle attrezzature (per es. attività a ciclo continuo) ovvero ai beni (per es. frutti giunti a maturazione o allevamento animali).
Oppure il provvedimento può essere adottato ma con decorrenza posticipata per evitare di produrre i danni indicati.

Consegna e notifica del provvedimento di sospensione
In caso di assenza del datore di lavoro al momento dell’accesso ispettivo e di mancata consegna allo stesso del provvedimento di sospensione è possibile procedere con le seguenti alternative:
– notifica del provvedimento di sospensione nelle mani di un lavoratore regolarmente assunto. In tal caso, l’atto andrà consegnato in busta chiusa;
– a mezzo del servizio postale con raccomandata atti giudiziari, ai sensi dell’art. 149 c.p.c. ;
– notifica a mezzo di ufficiale giudiziario, mediante consegna di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi in mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell’ambito della circoscrizione dell’ufficio giudiziario al quale è addetto. Se non avviene nel modo sopra descritto, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.
Non è praticabile la notifica a mezzo Pec.

Revoca
Il provvedimento di sospensione può essere revocato dalla stessa autorità ispettiva alle seguenti condizioni:
a) regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
c) pagamento di una somma aggiuntiva pari a euro 2.000 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a euro 3.200 nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
La revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del 25% della somma aggiuntiva dovuta. L’importo residuo, maggiorato del 5%, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione della richiesta di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell’importo residuo entro tale termine, il provvedimento di accoglimento dell’istanza costituisce titolo esecutivo per l’importo non versato.
È comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative previste dalle singole norme violate.
Le somme da versare per ottenere la revoca della sospensione non sono sanzioni amministrative e quindi la revoca del provvedimento va notificata all’impresa e non al legale rappresentante della stessa.

Inottemperanza alla sospensione
Innanzitutto la prescrizione ispettiva consisterà nel sospendere l’attività imprenditoriale sino ad avvenuta regolarizzazione dei lavoratori interessati. Infatti la prescrizione è legata necessariamente al raggiungimento del fine ultimo che il Legislatore ha inteso perseguire nell’introdurre il potere di sospensione, istituto evidentemente “strumentale” a una sollecita regolarizzazione delle violazioni accertate.
L’ottemperanza al provvedimento prescrittivo si avrà dunque, attraverso la regolarizzazione completa delle posizioni lavorative e l’ottenimento della revoca della sospensione attraverso il pagamento della somma aggiuntiva, il che consentirà pertanto l’ammissione al pagamento di un quarto del massimo dell’ammenda.
Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da euro 2.500 a euro 6.400 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare. Pertanto l’inadempimento potrà essere riscontrato dall’ispettore e soggetto alla prescrizione obbligatoria con possibile regolarizzazione e pagamento della sanzione pecuniaria ridotta (fino ad un quarto).
L’inottemperanza al provvedimento di sospensione integra inoltre un’ipotesi di illecito penalmente rilevante (inottemperanza all’ordine legalmente dato dall’Autorità, ex art. 650 c.p. ). Pertanto, qualora in sede di successiva seconda visita ispettiva, venga riscontrata la presenza di ulteriore personale “in nero”, in qualunque percentuale, di tale circostanza si dovrà far menzione direttamente nel verbale di prescrizione, che prescriverà al contravventore di sospendere l’attività, salvo regolarizzazione di tutti i lavoratori, compresi quelli trovati in nero in sede di rivisita. Resta evidentemente ferma l’adozione di una ulteriore maxisanzione.